Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24988 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 20/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6599/2018 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO GALASSO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

MARIA ELEONORA HOSPITAL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI, 118, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANDREA MASSIMO ASTOLFI, FRANCESCA DI MARCO;

HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FERRATI;

C.P., C.A.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SOMALIA, 250, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PUNZO, rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO LO VERDE;

– controricorrenti –

e contro

D.B.A., AM.AL., P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2241/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la Casa di Cura Villa Maria Eleonora, A.R., P.R. e Am.Al. chiedendo il risarcimento del danno in relazione al rinvenimento della presenza di garza nel tratto intestinale successivamente all’intervento chirurgico cui era stato sottoposto. Fu chiamata in causa la società assicuratrice. Il Tribunale adito accolse la domanda nei limiti dell’importo di Euro 110.263,36. Avverso detta sentenza proposero appello principale la società assicuratrice HDI ed appelli incidentali le eredi del C., in ordine al quantum debeatur, e la Casa di Cura. Proposero altresì distinti appelli incidentali A.R. e P.R.. Con sentenza di data 29 novembre 2017 la Corte d’appello di Palermo accolse parzialmente gli appelli e, per quanto qui rileva, dichiarò inammissibile l’appello incidentale proposto da A.R. in quanto proposto con atto depositato il giorno dell’udienza (nonchè l’appello proposto dal P. in quanto anch’esso tardivo).

Ha proposto ricorso per cassazione A.R. sulla base di un motivo e resistono con distinti controricorsi Maria Eleonora Hospital s.r.l., HDI-Gerling, C.A.R. e C.P., in proprio e quali eredi di D.B.A.. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che l’interesse dell’ A. ad impugnare, sia per l’an che per il quantum, era insorto per effetto dell’appello incidentale proposto dalle eredi C., avente ad oggetto una maggiore quantificazione del danno liquidato, sicchè doveva trovare applicazione l’art. 343 c.p.c., comma 2.

Il motivo è infondato. Deve premettersi che nel sistema processuale vigente l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perchè sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte, cioè, contro l’appellante principale), siano, invece, impugnazioni incidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall’impugnazione principale, ma per un capo autonomo e diverso della domanda), e debbono essere proposte nel termine previsto dall’art. 343 c.p.c., comma 1 (Cass. 30 aprile 2009, n. 10124; 11 ottobre 2006, n. 21745).

In base all’art. 343, comma 2, se l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa. Come è stato affermato da Cass. 7 febbraio 2017, n. 3129, allorchè l’art. 343 c.p.c., comma 2, “allude all’insorgenza in capo ad una parte, dell’interesse ad impugnare per effetto dell’impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, fa riferimento ad una posizione di soccombenza del soggetto del cui interesse sopravvenuto ragiona, che deve appunto divenire suscettibile di discussione solo a causa dell’impugnazione altrui, cioè perchè tale impugnazione rimette in discussione un esito della lite che era favorevole e cui, però, si è pervenuti, da parte della sentenza impugnata, attraverso una motivazione che ha disatteso taluna delle difese svolte da parte di colui che poi alla fine è rimasto vittorioso. La norma allude, cioè, ad una soccombenza non effettiva, bensì virtuale, cioè su questioni. Poichè l’impugnazione della parte diversa da quella che ha proposto l’impugnazione principale rimette in discussione la vittoria della parte di cui trattasi quanto all’esito finale, a questa deve essere data la possibilità di introdurre nel processo di impugnazione le questioni su cui la sentenza, prima di dargli ragione come esito finale, gli ha dato torto”.

L’art. 343, comma 2, non poteva nella specie trovare applicazione perchè la parte che avrebbe dovuto proporre l’appello incidentale ai sensi di tale norma era una parte soccombente effettiva. Non restava quindi che dell’art. 343, comma 1 e dunque la necessità di proporre l’appello incidentale, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione in cancelleria. L’appello incidentale dichiarato inammissibile non era stato proposto con la comparsa di costituzione, ma con una comparsa successiva a seguito dell’appello incidentale proposto dalla parte danneggiata, e dunque correttamente il giudice del gravame ne rilevò la tardività.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Maria Eleonora Hospital s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di HDI-Gerling, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di C.A.R. e C.P., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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