Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24988 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24988 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 32186-2007 proposto da:
AVVOCATO TOMASELLI ANGELO TMSNGL29T18A056Q,

in

proprio e quale anticipatario delle spese processuali
e TOMASELLI PIETRA TMSPTR28A66A056K, COCO GAETANO
CCOGTN61S16C351F, COCO GIUSEPPA CCOGPP56P57A056D,
COCO ALFIO CCOLFA54D12A056P, (quest’ultimo
2013
855

rappresentato in giudizio da SCIACCA SALVATORE),
quali eredi di COCO VINCENZO, tutti domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’Avvocato TOMASELLI ANGELO, giusta delega in

Data pubblicazione: 06/11/2013

atti;
– ricorrenti contro

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI IRRIGAZIONE
“MONACO OLIVO”;

E sul ricorso 2067-2008 proposto da:
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI IRRIGAZIONE
“MONACO OLIVO”, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato
BERTOLONE BIAGIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CURRAO GIUSEPPE, giusta
delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

AVVOCATO TOMASELLI ANGELO TMSNGL29T18A056Q,

in

proprio e quale anticipatario delle spese processuali
e TOMASELLI PIETRA TMSPTR28A66A056K, COCO GAETANO
CCOGTN61S16C351F, COCO GIUSEPPA CCOGPP56P57A056D,
COCO ALFIO CCOLFA54D12A056P, (quest’ultimo
rappresentato in giudizio da SCIACCA SALVATORE),
quali eredi di COCO VINCENZO, tutti domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’Avvocato TOMASELLI ANGELO, giusta delega in

– intimati –

atti;
– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 598/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 21/05/2007 R.G.N.
1455/2005;

udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo del ricorso,
rigetto nel resto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG n 32f 2007

Tomaselli Pietra, Coco Gaetano, Coco Alfio eredi di Coco Vincenzo /

Consorzio di Miglioramento Fondiario
Svolgimento del processo
Con sentenza del 21/5/2007 la Corte d’Appello di Palermo, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha
condannato il Consorzio di Miglioramento Fondiario a pagare a favore degli eredi di Coco
Vincenzo € 7.846,46, tenuto conto della prescrizione ,a titolo di differenze retributive dovute al de
cuius , compreso il lavoro straordinario, nonché per indennità sostitutiva di ferie e per riposi non

La Corte territoriale, dopo aver richiamato la decisione della Corte di Cassazione in base alla quale
doveva ritenersi definitivamente accertata la natura agricola del rapporto e l’applicabilità del CCNL
degli operai agricoli, ha rilevato in relazione all’eccezione di prescrizione che il defunto Coco
aveva lavorato per il Consorzio tutti gli anni dal mese di maggio ad ottobre ; che non era
configurabile un unico rapporto a tempo indeterminato dal 1963 al 1985 ma più rapporti stagionali e
che i crediti scaturenti da ciascun rapporto dovevano considerarsi autonomamente con la
conseguenza che il termine prescrizionale decorreva in riferimento a ciascun rapporto senza alcuna
sospensione per l’esistenza di contratti successivi. La Corte ha, pertanto, ritenuto prescritti tutti i
crediti maturati fino al 28/4/1983 tenuto conto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
era stato notificato il 28/4/1988.
La Corte territoriale ha poi quantificato le somme dovute in base al CCN L degli operai agricoli L
18.991.071 , somma sulla quale ha ritenuto di applicare , quale correttivo, una diminuzione del
20% determinando la somma dovuta in L. 15.192.856. ( € 7.846,46)
Avverso la sentenza propongono ricorso in Cassazione gli eredi di Coco Vincenzo formulando due
motivi.
Si costituisce il Consorzio depositando controricorso con ricorso incidentale basato su due motivi .
I ricorrenti hanno depositato controricorso al ricorso incidentale .Entrambe le parti hanno depositato
memoria ex art 378 cpc.
Motivi della decisione
Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale vanno riuniti in quanto proposti avverso la
medesima sentenza.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli art 1219 e 2943 cc ( 360 n 3 e 5
cpc).
Lamentano che la Corte non aveva tenuto conto degli atti interruttivi costituiti dalla lettera
raccomandata del 19/6/86, dalla lettera inviata il 9/11/87 alla commissione di conciliazione presso
l’ufficio del lavoro , dalla diffida dell’8/1/88 e poi dalla notifica del ricorso in data 28/4/88.

goduti e trattamento di fine rapporto.

Deducono che potevano ritenersi prescritti solo i crediti maturati fino al 19/6/81 e non come
indicato in sentenza fino al 28/4/83 e che gli atti interruttivi erano stati depositati all’udienza del
21/10/89 in primo grado.
Censurano, inoltre, la decurtazione del 20% effettuata arbitrariamente dalla Corte e dopo aver
ritenuto applicabile il CCNL per gli operai agricoli.
Le censure relative alle motivazioni della sentenza in ordine alla prescrizione sono infondate ..
Deve in primo luogo, rilevarsi che i ricorrenti non hanno formulato nel ricorso alcuna specifica

a tempo indeterminato tra il defunto Coco ed il Consorzio con la conseguenza che sono
inammissibili in quanto tardive le censure dei ricorrenti ,contenute soltanto nella memoria ex art
378 cpc, secondo cui “dalla documentazione acquisita agli atti “Vincenzo Coco aveva eseguito
oltre 180 giornate lavorative richieste dalla contrattazione collettiva per il riconoscimento del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Quanto all’affermazione dell’avvenuta interruzione della prescrizione per effetto della lettera
raccomandata del 19/6/86 inviata dal legale del Coco, della lettera inviata il 9/11/87 alla
commissione di conciliazione presso l’ufficio del lavoro , della diffida dell’8/1/88 deve rilevarsi
che “In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., novellato dal
d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’ indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o
accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale
il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di
cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per cui deve ritenersi, in particolare,
soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si
trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che
il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

( cfi- Cass. SSUU ord.

n 7161 del 25/03/2010) . Nella specie i ricorrenti non hanno adempiuto a tali oneri .non avendo
depositato con il ricorso in cassazione la documentazione da essi citata, né avendo provveduto ad
indicarne l’attuale collocazione .
I ricorrenti , inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, non
hanno specificato in quale atto hanno eccepito l’intervenuta interruzione della prescrizione di cui
non vi è menzione nella sentenza impugnata.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, qualora una determinata questione
giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, non risulti trattata in alcun modo
nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al
fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di
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censura all’affermazione della Corte territoriale circa l’insussistenza di un unico rapporto di lavoro

allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio
di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo
abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima
di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio
2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518)
Gli stessi ricorrenti , inoltre, hanno affermato di aver depositato la documentazione a prova
dell’avvenuta interruzione solo all’udienza del 21/10/89 e, dunque, del tutto tardivamente, né

regolarmente ricevute dal Consorzio.
La sentenza impugnata non è , pertanto, censurabile per aver ritenuto prescritti tutti i crediti
maturati fino al 28/4/1983 ravvisando il primo atto intAttivo nella notifica del ricorso giudiziario.
Quanto alle censure formulate circa l’applicazione da parte della Corte territoriale di una riduzione
del 20% sulle somme dovute al lavoratore deve rilevarsi che la motivazione della Corte territoriale,
pur nella sua stringatezza, appare congrua.
La Corte, infatti, ha rilevato in primo luogo che la retribuzione percepita dal Coco non poteva
ritenersi sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ai sensi dell’art 36 Cost.
considerato che era di gran lunga inferiore a quella dovuta in base al CCN L la quale rappresenta la
giusta retribuzione spettante al lavoratore, ai sensi della norma costituzionale.
La Corte territoriale, quindi , valutate le prestazioni rese dal lavoratore e gli accordi intercorsi tra
le parti in merito al trattamento economico , ha ritenuto, secondo una valutazione dell’adeguatezza
della retribuzione in concreto riservata al giudice di merito , la necessità di applicare un correttivo.
La decisione impugnata appare conforme ai principi fissati da questa Corte in tema di retribuzione
sufficiente ai sensi della norma costituzionale ( cfr tra le tante Cass. n 21274 del 15/10/2010)
anche con riferimento all’applicabilità di correttivi ben potendo il giudice ( cfr Cass n 17250 del
28/08/2004,n 19467 del 20/09/2007) , nel determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente, ai
sensi dell’art. 36 Cost., assunti i minimi salariali indicati dal contratto collettivo nazionale quali
parametri di riferimento, discostarsi da essi in senso riduttivo, tenuto conto di altri elementi quali la
quantità e qualità del lavoro prestato .
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancata pronuncia della distrazione delle
spese processuali . Il motivo è fondato con la conseguente necessità di ovviare a tale mancanza
riconoscendo direttamente all’avv Angelo Tomaselli le spese dei giudizi pregressi , come liquidate
nei precedenti gradi .
RICORSO INCIDENTALE

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hanno specificato di aver provato ,con idonea documentazione, che le lettere inviate furono

Con un primo motivo il Consorzio censura la sentenza per aver riconosciuto al lavoratore
la 13° e la 14° mensilità, istituti di origine contrattuale esulanti dalla retribuzione sufficiente ex art
36 cost. Rileva, altresì, che il lavoro svolto dal ricorrente rientrava nel lavoro discontinuo e pertanto
non era dovuto il lavoro straordinario.
Il motivo è infondato.
Per quanto attiene alla tredicesima mensilità questa Corte ha ritenuto che, nel riferimento al
contratto collettivo come parametro per la determinazione della giusta retribuzione, debba essere

(Cass. 13 maggio 2002 n. 6878).
Per quanto attiene alla 14 mensilità,istituto di origine contrattuale, deve rilevarsi che la Corte
territoriale, dopo aver richiamato il contratto collettivo solo come parametro per la determinazione
della giusta retribuzione, ha decurtato del 20% la somma accertata in base al CCNL ritenendo che
quest’ultima eccedesse i limiti della giusta retribuzione da liquidarsi a favore del lavoratore.
La somma determinata dalla Corte territoriale, così ridotta, costituisce la retribuzione
complessivamente considerata che il giudice di merito ha ritenuto adeguata alla quantità e qualità di
lavoro svolto e , tale valutazione in fatto , adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione.
Va, infine, respinta ogni censura relativa all’avvenuto riconoscimento del lavoro straordinario. Il
Consorzio ha affermato che l’attività del lavoratore era riconducibile alle attività discontinue in
ordine alle quali non era applicabile il limite massimo di orario giornaliero .
Anche tale censura non può essere accolta. Nella sentenza impugnata la Corte d’Appello ha
affermato che con le sentenze di primo grado , definitiva e non definitiva, erano stati riconosciuti al
Coco Vincenzo crediti per differenze retributive, indennità sostitutiva di ferie, riposi non goduti e
trattamento di fine rapporto e che la sentenza era stata impugnata dal Consorzio solo con
riferimento alla loro estinzione per prescrizione. Con il ricorso incidentale non risulta impugnata
tale affermazione della Corte, né il Consorzio ha specificato l’atto con il quale aveva eccepito la
natura discontinua del lavoro svolto di cui non vi è alcun riferimento nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo il Consorzio censura la decisione della Corte territoriale circa le
modalità di liquidazione delle spese processuali.
Le censure sono infondate.
Deve rilevarsi, infatti, che la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del
giudice del merito , potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio
della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso,

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inclusa la tredicesima mensilità, istituto nel quale è immanente la funzione di retribuzione differita

di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza
necessità di ulteriori indagini ( cfr Cass n 14542/2011).
Nella specie la Corte territoriale si è attenuta a detti principi ponendo a carico della parte, sia pure
solo parzialmente soccombente all’esito dell’intero giudizio, la metà delle spese processuali .
Le spese del presente giudizio devono essere compensate stante la reciproca soccombenza.
PQM
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed il primo motivo del ricorso principale ; accoglie il

e, decidendo nel merito , attribuisce direttamente all’avv.Angelo Tomaselli le spese del giudizio di
appello e dei pregressi giudizi, nella misura già liquidata , per dichiarata (1.15=gigue
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio confermando la statuizione sulle
spese processuali dei precedenti gradi .
Roma 18/9/2013

u 01-4-4-

secondo motivo di tale ultimo ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta

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