Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24987 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3873/2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI,

265, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO SARACENO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GIACON;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE COMPANY SA, RAPPRESENTANZA GENERALE, DOMICILIATA

PRESSO LO STUDIO DELL’Avv. GIOVANNI PIERI NERLI DEL FORO DI ROMA E

RAPPRESENTATA DALL’AVV. MARCO RODOLFI, E FILIPPO MARTINI;

– controricorrente –

e contro

D.B.G., D.M.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3042/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 21/1/2019, il sig. M.L. propone ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, avverso la sentenza n. 3042/2018, pubblicata in data 20/6/2018. Con controricorso notificato l’1/3/2019, resiste Zurich Insurance Public Limited Company – Rappresentanza Generale per l’Italia. Le parti hanno depositato memorie. Le altre parti intimate non sono comparse.

2. In primo grado, la sig.ra D.B.G. e la sig.ra D.M.I., in proprio e quale tutrice di D.B.G.F., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il sig. C.C. e il suo assicuratore Zurich Insurance Company SA, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal convenuto il quale, effettuando una manovra di svolta con il proprio veicolo, urtava l’autovettura condotta dal sig. M.L. che, a sua volta, colpiva D.B.G. mentre sostava in un’area interdetta al traffico. La Zurich si costituiva chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. M. che, costituitosi, chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro.

3. Per quanto qui d’interesse, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7180/2016 accoglieva parzialmente le domande proposte dal M. avverso il responsabile del sinistro e condannava il convenuto C. e la Zurich al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni di Euro 76.523,92 oltre interessi e spese processuali. In particolare, il giudice riconosceva al sig. M. il danno non patrimoniale, liquidato complessivamente in via equitativa in Euro 236.127,00, con il riconoscimento di un coefficiente in aumento, a titolo di personalizzazione del 20% (rispetto alla percentuale di danno biologico e di invalidità specifica pari al 33%), da cui poi detraeva le somme già corrisposte in sede stragiudiziale dalla Zurich, pari ad Euro 155.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute dal M. per le cure mediche e per la consulenza medica di parte. Non riconosceva, invece, le altre voci di danno patrimoniale invocate, in quanto non provate.

4. Avverso la sentenza il sig. M. proponeva appello chiedendo l’ulteriore importo di Euro 134.000,00 a titolo di danno patrimoniale. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza qui gravata, confermava integralmente la pronuncia di prime cure, ritenendo non provato il danno patrimoniale in ordine alla riduzione della capacità di guadagno, alla perdita di chance lavorative collegate alla invalidità specifica al lavoro riconosciuta, nonchè al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale. Per l’effetto, condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite in favore della Zurich, liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2056,1223 e 2727 c.c. e dell’art. 137C.d.A.; nonchè – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di fatti oggetto di contestazione tra le parti. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro per riduzione della capacità di guadagno.

2. Con il secondo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 1233 e 1226 c.c., per non avere la sentenza impugnata riconosciuto al ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, la cui sussistenza avrebbe dovuto invece essere accertata alla luce del quadro istruttorio acquisito e facendo applicazione dell’art. 1226 c.c..

3. Con il terzo motivo si prospetta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8,artt. 91,92,97,100,112 c.p.c., art. 134 c.p.c., n. 4; artt. 75 e 118 disp. att. c.p.c.; nonchè, degli artt. 24 e 111 Cost.. Il ricorrente assume errata la sentenza per aver negato il diritto del ricorrente a vedersi risarcite le somme corrisposte per la prestazione dell’attività professionale del proprio difensore svolta in sede stragiudiziale.

4. I motivi di ricorso, dianzi riassunti, sono inammissibili in quanto diretti a sollecitare, sotto le spoglie della denuncia della violazione di norme, una rivalutazione della situazione fattuale siccome emergente dalle risultanze istruttorie e dai documenti versati in atti.

4.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16467 del 4/7/2017; Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/6/2014; Sez. L, Sentenza n. 42 del 7/1/2009; Sez. L, Sentenza n. 21412 del 5/10/2006).

4.2. In particolare, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede i motivi prospettati in sede di appello – id est: mancato riconoscimento del danno da riduzione della capacità di guadagno, mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, mancato riconoscimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale – che la Corte territoriale ha ritenuto infondati sul presupposto della mancata prova delle poste dedotte, decisione cui l’attuale ricorrente contrappone esclusivamente una diversa e personale ricostruzione della quaestio facti alla luce del medesimo quadro istruttorio già ampiamente apprezzato nelle precedenti fasi di merito.

4.3. Ove, invece, il primo mezzo di gravame articola violazioni anche sub specie art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le censure debbono confrontarsi con la norma processuale relativa alla sentenza “doppiamente conforme” ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, in particolare con la causa di inammissibilità ivi prevista, superabile esclusivamente rilevando ragioni di fatto diverse alla base delle due decisioni di merito che hanno preceduto il presente giudizio (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 20994 del 6/8/2019; Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/3/2014).

5. Quanto al primo motivo il mancato riconoscimento del danno da riduzione della capacità di guadagno, collegato alla perdita di capacità lavorativa pari al 33%, viene articolato, in primo luogo, adducendo che il giudice dell’appello abbia omesso di operare una autonoma valutazione del diritto al risarcimento del danno de quo, erroneamente ritenendo che l’incidenza delle lesioni riportate sulla capacità lavorativa fosse già stata considerata ai fini della personalizzazione del danno alla persona.

5.1. Sul punto, tuttavia, il ricorrente dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza gravata che ha fondato il rigetto della posta risarcitoria sull’assunto della mancata prova della contrazione reddituale successivamente al sinistro. Dopo i rilievi in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute e di relativa personalizzazione, la Corte “Riguardo invece la determinazione del danno patrimoniale futuro (…)” passa ad analizzare le prove acquisite sul punto, ritenendole non idonee a far assumere un decremento della capacità di guadagno futura. Pertanto le valutazioni sull’an debeatur sono state autonomamente svolte, così come autonoma si è dimostrata la prova dell’asserito danno da lucro cessante.

4.1. In secondo luogo, il ricorrente adduce che la prova del danno in parola emergerebbe in via presuntiva sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione fiscale prodotta e dovrebbe essere liquidato sulla base dei criteri di cui all’art. 137 Codice delle Assicurazioni private.

4.2. Sotto il profilo dell’applicabilità dell’art. 137 C.d.A., occorre rilevare che la invocata disposizione è, nella fattispecie per cui è causa, inconferente posto che “La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’art. 137 c. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 25370 del 12/10/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8896 del 4/5/2016).

4.3. In merito, invece, al ragionamento presuntivo che la Corte avrebbe dovuto assumere a fondamento della decisione, la doglianza non coglie pure nel segno, in quanto gli elementi presuntivi addotti potevano certamente attenere al profilo dell’an della pretesa risarcitoria, ma non esimeva il ricorrente dal provare il quantum della riduzione reddituale, posto che lo stesso aveva continuato la sua attività lavorativa. Ed infatti, sul punto, la Corte territoriale ha rilevato che il sig. M. non aveva dimostrato la diminuzione reddituale dopo l’incidente, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione prodotta, ossia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del suo commercialista e le dichiarazioni fiscali perchè relative a redditi compresi nel lasso di tempo che va dal 2004 al 2009, ove l’anno dell’incidente era il 2008.

4.4. Secondo un pacifico orientamento di questa Corte, che il giudice dell’appello ha correttamente assunto a presupposto del proprio ragionamento, “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicchè, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo ran” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perchè esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito” (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 15737 del 15/6/2018; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 14517 del 10/7/2015; Sez. 4, Sentenza n. 11361 del 22/5/2014), come avvenuto nel caso concreto, essendo noto che il sig. M. ha continuato a svolgere la propria attività anche dopo il 2008 con una contrazione della capacità di guadagno del tutto transeunte, non dimostrativa del calo irreversibile dedotto, pari a Euro 5.797,00, che non può certamente trarsi dalla sola annata successiva all’incidente (2009).

4.5. Le doglianze dianzi sottoposte al vaglio della Corte, dunque, si sostanziano nella deduzione di circostanze non correttamente valutate dal giudice di merito e, come sopra detto, attengono al merito della controversia.

5. Uguale conclusione vale riguardo al secondo mezzo di ricorso, con cui si prospetta la violazione di norme di diritto per mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di chance ma, de facto, si richiede una nuova valutazione probatoria.

5.1. In relazione a tale voce di danno, la Corte territoriale ha ritenuto che non ne fosse stata fornita prova poichè “i capitoli di prova, attinenti alle modalità di svolgimento della sua attività lavorativa e alle sue difficoltà fisiche sul lavoro, sono effettivamente del tutto generici e non consentono di individuare specificamente le opportunità di lavoro perdute e i relativi mancati guadagni”. Diversamente, il ricorrente adduce che, alla luce del quadro istruttorio e facendo applicazione dell’art. 1226 c.p.c., la sussistenza del danno sarebbe evidente.

5.2. Sul punto, si palesa anche un difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto il ricorso fa riferimento ad alcune prove testimoniali a fondamento della pretesa dichiarate inammissibili in primo grado, nonchè al quadro probatorio nel suo complesso la cui evidenza avrebbe dovuto indurre il giudice a ritenere raggiunta la prova del danno, senza tuttavia trascrivere i suddetti capitoli probatori, indicarne il contenuto, le circostanze oggetto di prova, la loro concludenza e decisività (Cfr., Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/8/2017; Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/7/2010).

6. Lo stesso difetto di autosufficienza si rileva in ordine all’ultimo motivo di ricorso, posto che la doglianza non viene individuata nei suoi esatti termini, mancando i riferimenti alle prestazioni svolte dal difensore e ai costi effettivamente sostenuti o, al più, l’indicazione di quale documento versato in atti sarebbe idoneo a fornire tali riferimenti, tant’è che il giudice di secondo grado non ha accolto la pretesa non ritenendo provati tali esborsi.

6.1. Infine, anche la pronuncia invocata dal ricorrente di questa Corte a Sezioni Unite n. 16990 del 2017 (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 16990 del 10/7/2017) è inconferente, poichè la Corte ha dimostrato di tener conto del principio di diritto ivi indicato, che presuppone che le spese di assistenza stragiudiziali siano liquidate sì nel rispetto delle tariffe forensi, come addotto dal ricorrente, ma tuttavia, avendo natura di danno emergente, non prescindono dagli oneri di allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.

7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge in favore della compagnia Zurich INSURANCE p.l.c. controricorrente; nulla spese per gli altri intimati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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