Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24986 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28995-2014 proposto da:

ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO ARCIDIOCESI COSENZA BISIGNANO

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 2, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI CIMINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO FILICETTI;

– ricorrente –

contro

M.A., M.F., eredi legittimi di MO.FI.

e di M.R., già erede della moglie, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio

dell’avvocato MARIA GENTILE, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIANCARLO GENTILE;

– controricorrenti –

e contro

M.G., M.L., M.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 461/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

L’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dell’Arcidiocesi Cosenza-Bisignano propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, rigettando l’impugnazione dell’Istituto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto la domanda di M.R., A., G., L., I. e F. di accertamento dell’acquisto per usucapione di un fondo sito in agro di (OMISSIS).

M.F. e A., eredi di M.R., resistono con controricorso.

Le intimate M.G., L. e I. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, altresì per insufficiente e carente motivazione”.

Il motivo è inammissibile. Esso invoca infatti un parametro, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, che non trova applicazione alla fattispecie: la sentenza impugnata è infatti stata depositata il 27 marzo 2014, ossia successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012, che ha sostituito dell’art. 360, comma 1, il n. 5.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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