Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24985 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. II, 25/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Società Angelgas s.a.s. di Angeli Maurilio, in persona del legale

rappresentante sig.ra P.M., rappresentata e difesa per

procura a margine del ricorso dall’Avvocato OLIVIERI Renato,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Roberto

Mandolesi in Roma, Via Paolo Emilio n. 34;

– ricorrente –

contro

Autostrade per l’Italia s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona

del

legale rappresentante responsabile della Direzione legale Avv.

F.P., rappresentata e difesa per procura a margine del

ricorso dall’Avvocato MARTINO Claudio, elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Roma, via Città della Pieve n. 19;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 72 della Corte di appello di Ancona,

depositata il 18 febbraio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese delle parti, svolte, per delega dell’Avv. Renato

Olivieri, dall’Avv. Roberto Mandolesi per la società Angelgas e

dall’Avv. Claudio Martino per la società Autostrade;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Autostrade Concessioni e Costruzioni s.p.a. convenne dinanzi al tribunale di Fermo A.M., titolare dell’omonima ditta, chiedendo che fosse condannato all’arretramento del fabbricato da questi eretto nel 1989 in località (OMISSIS) ad una distanza inferiore a quella di 60 metri dal confine dell’autostrada (OMISSIS), prescritta, per le costruzioni fuori dai centri abitati, dalla L. n. 765 del 1967, art. 19 e dal successivo decreto attuativo del 1 aprile 1968.

Il convenuto si oppose assumendo che la propria costruzione soltanto in origine si trovava in zona destinata a verde agricolo, essendo oggi ricompressa nell’ambito del centro abitato, con la conseguenza che la distanza minima applicabile era quella di 30 metri stabilita dall’art. 28 del regolamento di esecuzione del codice della strada;

che il fabbricato era stato realizzato prima della costruzione dell’autostrada e solo successivamente ristrutturato; che, infine, la distanza andava misurata a partire dal ciglio della sede autostradale e non dal confine della recinzione della proprietà dell’attrice.

Disposta consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale decise rigettando la domanda.

Interposto appello da parte della società Autostrade, con sentenza n. 72 del 18 febbraio 2005 la Corte di appello di Ancona riformò in parte la pronuncia impugnata, ordinando alla società Angelgas, cui nel frattempo era confluita l’impresa del convenuto, l’arretramento della costruzione nel lato sud est in quanto posta alla distanza di metri 38,5 dalla recinzione del piazzale autostradale laterale rispetto alla sede viaria, rigettando per il resto la domanda della società attrice. A sostegno di tale decisione, la Corte affermò che l’edificio della convenuta, eseguito nel 1989, si configurava, atteso l’intervento edilizio posto in opera, come nuova costruzione, come tale soggetto alla disposizione di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 19 e del successivo decreto del 1 aprile 1968; che la distanza applicabile nella fattispecie era quella di 60 metri stabilita dalla predetta normativa, atteso che la costruzione della convenuta si trovava fuori dal centro abitato, in un’area destinata dallo strumento urbanistico a verde agricolo; che essa si trovava, nel prospetto sud est, alla distanza di metri 38,5 dalla recinzione del piazzale autostradale laterale rispetto alla sede viaria adibito a sosta e deposito dell’ANAS, che, essendo soggetto a transito veicolare e pedonale, andava qualificato, ai sensi dell’art. 2 del decreto citato, come sede viaria, dal cui estremo computare la distanza dall’autostrada; che invece, a tal fine, non potevano considerarsi le aree laterali all’autostrada di proprietà della società attrice, che, pur oggetto di espropriazione, non risultavano interessate da progetti approvati volti a ricomprenderle rispetto nella fascia di rispetto stradale, come definita dall’art. 4 del decreto 1 aprile 1968, con la conseguenza che, rispetto a tale lato dell’autostrada, il manufatto della convenuta doveva ritenersi legittimo in quanto posto a distanza di 64,10 metri dal ciglio dell’autostrada.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 15 dicembre 2005, ricorre la s.a.s. Angelgas di Angeli Maurilio con atto notificato il 10 febbraio 2006, affidandosi a cinque motivi.

La s.p.a. Autostrade per l’Italia, quale acquirente del compendio aziendale della Autostrade Concessioni e Costruzioni, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria, cui la controparte ha replicato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso al medesima sentenza.

2. I primi due motivi del ricorso principale avanzato dalla società Algelgas, esposti congiuntamente, denunziano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 729 del 1961, art. 9, della L. n. 765 del 1967, art. 19, del D.M. 1 aprile 1968 e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 28, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con una prima censura il ricorso critica l’affermazione della Corte che ha considerato l’edificio della ricorrente come nuova costruzione, in ragione delle sue rilevanti dimensioni e della sua novità rispetto a quello preesistente. Nel formulare tale giudizio il giudice a quo non avrebbe tenuto conto che il fabbricato venne regolarmente autorizzato con concessione edilizia, che esso fu edificato molti anni prima della costruzione della nuova autostrada e che l’intervento di ristrutturazione edilizia non ha prodotto ulteriori pregiudizi agli interessi della resistente. Il Collegio ha quindi errato nel considerare la consistenza e natura dell’intervento in questione, che è consistito in una mera ristrutturazione edilizia.

Con una seconda doglianza, si lamenta che la Corte territoriale abbia escluso che il fabbricato de quo si trovasse all’interno del centro abitato, circostanza questa incontrovertibilmente accertata in causa e mai contestata dalla controparte. Ne deriva che la distanza di rispetto avrebbe dovuto essere individuata in 25 metri, come previsto dalla L. n. 729 del 1961, art. 9, all’epoca in vigore, ovvero in 30 metri, come stabilisce l’attuale art. 28 del regolamento di esecuzione del codice della strada, e non già in quella di 60 metri, contemplata solo per le costruzioni esistenti fuori del centro abitato. La Corte ha inoltre errato nel ritenere non applicabile la normativa posta dal nuovo codice della strada.

I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Quanto alla prima censura, che investe la qualificazione dei manufatti eseguiti dalla attuale ricorrente come nuova costruzione, come tali soggetti al rispetto delle distanze legali, si osserva che la Corte territoriale ha motivato la propria conclusione facendo espresso riferimento alle rilevanti dimensioni del nuovo manufatto ed alla sua novità rispetto al precedente, in relazione alla sua localizzazione e struttura, aggiungendo che il nuovo intervento edilizio aveva richiesto anche la demolizione di corpi preesistenti. Trattasi di un giudizio che si risolve in un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, che appare, pur se sintetica, senz’altro congrua e sufficiente, fondandosi su un’indagine che ha preso in considerazione le caratteristiche strutturali dell’intervento edilizio eseguito sull’immobile. La relativa valutazione appare altresì conformarsi all’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui alla L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 sexies, anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni in materia di distanze legali, non solo l’edificazione di un manufatto su un’area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (Cass. n. 5741 del 2008).

Infondata è anche la seconda censura, che investe l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’edificio della convenuta si trovava fuori dal centro abitato, accertamento da cui consegue che la distanza minima di rispetto dall’autostrada era quella di 60 metri, ai sensi del D.M. 1 aprile 1968, art. 4. La Corte territoriale ha giustificato questa conclusione con il duplice rilievo che l’immobile ricadeva in zona individuata dallo strumento urbanistico come verde agricolo e che comunque essa era estranea al perimetro del centro abitato.

La prima considerazione, che non è oggetto di contestazioni, appare senz’altro sufficiente a sostenere anche da sola la conclusione accolta. La classificazione di una zona come compresa o posta al di fuori del centro abitato va infatti condotta sulla base dello strumento urbanistico, quale atto specificatamente previsto dalla legge per disciplinare l’assetto del territorio. La destinazione da esso impressa ad una determinata area deve pertanto ritenersi vincolante sia per le parti che per il giudice, che non possono disattenderla nè porla in discussione attraverso un accertamento diretto dei fatti, il quale diventa un’opzione possibile soltanto nel caso in cui il relativo strumento urbanistico non sia stato adottato.

La censura di violazione di legge, per non avere il giudicante ritenuto applicabile alla fattispecie la diversa distanza stabilita dalla normativa per le costruzioni poste all’interno del centro abitato, va pertanto respinta. Inammissibile per difetto di interesse appare infine l’affermazione della ricorrente secondo cui il giudice avrebbe dovuto applicare le disposizioni del nuovo codice della strada, tenuto conto che anche nella nuova normativa la fascia di rispetto delle costruzioni rispetto all’autostrada fuori dei centri abitati è sempre stabilita in 60 metri (D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26, comma 1 lett. a).

Il terzo e quarto motivo, esposti congiuntamente, denunziano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 765 del 1967, art. 19 e del D.M. 1 aprile 1968, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurando la statuizione impugnata che ha ritenuto illegittima la costruzione nel lato sud est in quanto posta alla distanza di metri 38,5 dalla recinzione del piazzale autostradale laterale alla sede viaria adibito a sosta e deposito dell’ANAS, soggetto a transito veicolare e pedonale.

Sostiene al riguardo la società ricorrente che, diversamente da quanto affermato dal giudicante, il piazzale de qua è collocato in prossimità del tratto autostradale, ma non in posizione laterale o adiacente ad esso. Inoltre non è stato considerato che tra il predetto piazzale ed il fabbricato della ricorrente scorre un torrente di notevole ampiezza, che rappresenta un limite invalicabile per la sicurezza dei trasporti e rende impraticabili futuri ampliamenti dell’area di sosta. Ne consegue che la costruzione, trovandosi sulla riva opposta del fiume, non potrebbe mai ostacolare il traffico sul piazzale. Si assume, inoltre, che la recinzione di tale area non rappresenta un confine normativamente definito e che il piazzale non è destinato al traffico nè a sede viaria. In ogni caso la distanza avrebbe dovuto essere calcolata dalla sede viaria e non dalla recinzione.

I motivi vanno entrambi respinti.

Le censure che attengono alla ricostruzione della situazione dei luoghi sono inammissibili in quanto dirette ad una nuova valutazione dei fatti, operazione non consentita dinanzi al giudice di legittimità. Le critiche rivolte, inoltre, adducono circostanze di fatto che vanno considerate nuove, atteso che di esse non vi è menzione nella sentenza impugnata e che lo stesso ricorso omette completamente di indicare da quali atti esse risultino ed a mezzo di quali prove esse hanno trovato ingresso nel giudizio. Anche sotto il profilo del vizio di motivazione, le censure sono inammissibili per difetto del requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

A tali rilievi merita aggiungere che le circostanze dedotte, con riferimento in particolare alla presenza di un largo torrente tra l’autostrada e l’edificio della ricorrente, nemmeno appaiono decisive, una volta considerato che il limite della distanza delle costruzioni dall’autostrada imposto dalla legge costituisce un limite assoluto, che come tale va rispettato e non può essere derogato caso per caso in forza di una valutazione degli eventuali rischi alla viabilità. Questa Corte ha già affermato che, in tema di distacchi delle costruzioni dalla sede autostradale, il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dalla L. n. 729 del 1961, art. 9 e dal D.M. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibile di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site nella fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Cass. n. 22422 del 2010; Cass. n. 2164 del 2005).

L’ultima censura, secondo cui la Corte avrebbe dovuto comunque calcolare la distanza dalla sede viaria e non dalla recinzione, è priva di pregio, scontrandosi con il rilievo che si legge nella sentenza impugnata secondo cui il limite esterno del piazzale coincide con la recinzione.

Il quinto motivo del ricorso principale denunzia vizio di insufficiente motivazione, lamentando che la Corte di appello non abbia tenuto in debito conto la documentazione attestante, anche in relazione al fabbricato de quo, il rilascio della concessione edilizia, dalla quale emergeva che la odierna resistente aveva dato atto che la costruzione era ubicata ad una distanza dalla autostrada superiore a 60 metri, dato questo del resto incontrovertibile.

L’affermazione del giudice di merito, che ha svalutato tale parere sulla base del rilievo che esso era stato rilasciato sul presupposto che l’opera in questione fosse alla distanza di 60 metri dalla proprietà autostradale, costituisce una motivazione del tutto inadeguata ed errata, dal momento che la società Autostrade conosceva esattamente lo stato dei luoghi a causa di una lunga controversia in atto ed aveva pertanto fornito il suddetto parere positivo al rilascio della concessione in sanatoria sulla base di un proprio e diretto accertamento.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha ritenuto la circostanza dedotta dalla società convenuta non rilevante, escludendo che da essa possa trarsi alcun riconoscimento in favore della stessa, in ragione del fatto che nel relativo documento risultava precisato che il parere favorevole veniva rilasciato sul presupposto che l’opera in questione fosse ubicata ad una distanza minima dalla proprietà autostradale superiore a 60 metri, presupposto, a sua volta, non direttamente accertato dalla società Autostrade ma ritenuto esistente sulla base della sola planimetria allegata dalla società Angelgas alla propria domanda di sanatoria.

Ora, al di là di tali ragioni, che di per sè appaiono senz’altro sufficienti ed adeguate a sostenere la conclusione accolta, il che consente la reiezione della censura di vizio di motivazione, si rileva che il fatto dedotto appare comunque privo di intrinseca rilevanza in questo giudizio, sia che ad esso voglia attribuirsi l’efficacia di un riconoscimento o di atto di altra natura, essendo il rispetto della distanza delle costruzioni dalla sede autostradale questione evidentemente sottratta alla disponibilità delle parti, sicchè un’eventuale ammissione da parte della società Autostrade circa l’osservanza di tale limite potrebbe rilevare ad altri fini, ma mai potrebbe portare a ritenere legittima una costruzione realizzata all’interno della fascia di rispetto stabilita dalla legge.

Il ricorso principale va pertanto respinto.

3. L’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla società Autostrade denunzia erronea e contraddittoria interpretazione del D.M. 1 aprile 1968, artt. 2 e 4, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che, ai fini della distanza, le aree laterali all’autostrada di proprietà della società concessionaria possono essere computate nella sede stradale solo in quanto interessate da progetti approvati volti a ricomprenderle in essa, senza considerare che la recinzione che segna il limite dell’espropriazione prova incontestabilmente l’esistenza di un progetto approvato. La conclusione accolta sul punto è inoltre in contrasto con l’affermazione con cui la stessa Corte di appello aveva precisato che nella fascia di rispetto autostradale debbono ricomprendersi tutte quelle aree che pur esterne al ciglio stradale ne costituiscono accessori indispensabili alle attività connesse alla utilizzazione e gestione della strada, compresi gli eventuali e futuri ampliamenti.

Il mezzo è infondato.

Il D.M. 1 aprile 1968, art. 4, comma 2, stabilisce che alle distanze minime indicate dal primo comma, da calcolarsi in proiezione orizzontale dal ciglio della strada, va aggiunta “la larghezza dovuta alla proiezione … di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati”.

Ad avviso della Corte di merito, questa disposizione va interpretata nel senso che le fasce laterali che debbono aggiungersi a quella minima indicata nel primo comma “sono soltanto quelle riguardo alle quali l’esigenza di allargamento del tratto stradale si sia fatta concreta attraverso la predisposizione e l’approvazione dei relativi progetti”; la Corte ha quindi rigettato, in parte qua, la domanda proposta dalla società Autostrade, per non avere la parte nemmeno dedotto che l’area in questione era interessata da progetti di ampliamento della sede autostradale.

L’interpretazione della norma regolamentare fatta propria dal giudice di merito appare corretta e conforme al dettato normativo. L’espresso riferimento all’esistenza di progetti approvati contenuta nella disposizione normativa evidenzia, infatti, che l’estensione del limite da cui calcolare la fascia di rispetto alle aree limitrofe resta condizionata alla loro futura destinazione a servizio della sede stradale, resa concreta dalla presenza di progetti approvati. La diversa interpretazione patrocinata dalla ricorrente porta invece ad identificare tale limite con la recinzione vera e propria, vale a dire con il confine della proprietà autostradale, in contrasto con disposizione del primo comma, che indica tale limite nel ciglio della strada.

Il ricorso incidentale va pertanto respinto.

4. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste interamente a carico della società Angelgas, la cui soccombenza va considerata prevalente rispetto a quella dell’altra parte.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna la s.a.s. Angelgas al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2,200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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