Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24985 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24985

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1430-2013 proposto da:

P.T. (OMISSIS), nella qualità di figlia ed erede di

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO ROTTI 45,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO CARPINELLA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.R., nella qualità di figlio ed erede di

G.D. elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR N. 56, presso

lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUNZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNO PETTINARI;

– controricorrente –

e contro

EREDI G.D. IMPERSONALMENTE COLLETTIVAMENTE, P.F.,

P.F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 507/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

Nel 1997 B.G. conveniva in giudizio la sorella D. chiedendo la divisione dei beni ereditati dai genitori. La convenuta si costituiva sostenendo che la divisione era già stata posta in essere mediante una scrittura privata e che da allora le parti avevano goduto dei beni così come assegnati e formulando domanda di acquisto per usucapione dei medesimi. Il Tribunale di Camerino con sentenza parziale del 1999 dichiarava la nullità della scrittura privata e con pronuncia definitiva del 2003 dichiarava l’acquisto per usucapione delle porzioni immobiliari possedute dalle sorelle, rigettando la domanda di divisione.

B.G. proponeva appello principale contro la sentenza definitiva; la sorella B.D. si costituiva facendo valere appello incidentale e proponendo querela di falso circa la firma apposta dalla sorella a margine dell’atto di appello. Sospeso il giudizio d’appello, l’incidente di falso veniva definito dal Tribunale di Macerata con sentenza di rigetto. Riassunto il giudizio sospeso, dopo una prima sentenza, non definitiva, l’appello è stato definitivamente deciso dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 507 del 10 agosto 2012, sentenza che, per quanto attiene al giudizio instaurato di fronte a questa Corte, ha attribuito a B.G. una corte di 55 mq. gravata da diritto di servitù di transito in favore del fondo dominante, già usucapito dalla sorella, “per l’accesso allo spazio ortivo, per il raggiungimento della scala di proprietà di B.G., del piano interrato e del locale cantina”.

Contro la sentenza n. 507/2012 propone ricorso per cassazione Teresa P., figlia ed erede di B.G.. P.F. e F.P., gli altri eredi di B.G., ai quali è stato notificato il ricorso, non hanno svolto alcuna difesa.

Resiste con controricorso C.G.R., figlio ed erede di G.D..

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I due motivi in cui si articola il ricorso censurano la parte della sentenza impugnata che, attribuendo alla dante causa della ricorrente una corte, l’ha gravata di due servitù di passaggio, in favore del fondo dominante della sorella, per accedere allo “spazio ortivo” e alla cantina, anche se poi le argomentazioni critiche (cfr. infra) sono svolte unicamente in relazione alla servitù relativa all’orto.

a) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c.: la Corte d’appello nel costituire le due servitù avrebbe privilegiato acriticamente la soluzione proposta dal consulente tecnico d’ufficio, soluzione scaturita da una “erronea valutazione della situazione dei luoghi”, in particolare con riferimento al c.d. spazio ortivo, che sarebbe non un orto, ma un vero e proprio giardino che non può essere definito fondo dominante nel senso previsto e tutelato dall’art. 1051 c.c. e che rientrerebbe quindi nell’esenzione di cui all’u.c., art. cit., e comunque non avrebbe considerato le varie soluzioni alternative prospettate dalla ricorrente.

La censura non può essere accolta. La ricorrente contesta la ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’appello, che ha attentamente vagliato le ipotesi di divisione prospettate dal tecnico di parte di B.G. e ha ampiamente motivato l’impossibilità di adottarle e come la necessità di raggiungere il fondo coltivato ad orto – che si tratti di un orto è accertamento di fatto incensurabile da questa Corte – sia praticabile soltanto attraverso la costituzione della servitù, come prevista dal consulente tecnico d’ufficio nominato in appello. Inconferente è poi il richiamo all’art. 1051, u.c., in quanto la disposizione prevede un’esenzione per il giardino che debba fungere da fondo servente e non rileva nel caso di specie, ove lo spazio ortivo è fondo dominante.

b) Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c.: la Corte d’appello, nel costituire la servitù di passaggio per accedere all’orto non avrebbe rispettato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto la relativa domanda non era stata mai articolata dalla parte, che si era limitata a domandare che le fosse consentito il passaggio pedonale per accedere alla cantina.

La censura è infondata. La costituzione della servitù di passaggio costituisce modalità, necessaria secondo la ricostruzione della Corte d’appello, di attuazione della divisione, divisione che è stata chiesta dalla stessa B.G., e pertanto la sentenza non è viziata per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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