Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24985 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2592-2019 proposto da:

TRENITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI

113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21640/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 10/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009 M.A. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la società Trenitalia s.p.a., esercente l’attività di vettore ferroviario, esponendo:

-) di avere acquistato un biglietto ferroviario per la tratta da Roma-Trastevere all’aeroporto di Fiumicino;

-) che a causa di un ritardo del treno non pote’ imbarcarsi sul volo Roma-Milano per il quale aveva acquistato il biglietto;

-) che in conseguenza aveva perduto sia il prezzo del biglietto aereo; sia l’onorario dovutogli per il programmato incontro con un cliente nella città di Busto Arsizio.

Chiese pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno.

2. La società Trenitalia si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

3. Con sentenza 5 giugno 2013 n. 20851 il Giudice di pace di Roma accolse la domanda e condannò la società Trenitalia al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 903,96, oltre spese di lite.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

4. Con sentenza 10 novembre 2018 n. 21640 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile il gravame.

Il Tribunale ritenne che la sentenza pronunciata dal Giudice di pace non potesse essere impugnata con l’appello, ma potesse esserlo solo con il ricorso per cassazione.

Ciò in quanto le sentenze pronunciate nei giudizi di valore inferiore a Euro 1.100 sono necessariamente pronunciate secondo equità, e le sentenze pronunciate secondo equità sono inappellabili.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Trenitalia con ricorso fondato su due motivi.

M.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato come il ricorso sia tempestivo: la sentenza impugnata è stata infatti notificata alla Trenitalia il 14.11.2018, sicché il termine di cui all’art. 325 c.p.c. è scaduto il 13 gennaio 2019, cadente di domenica. Il ricorso è stato proposto il 14 gennaio 2019, e dunque tempestivamente.

2. Va esaminato per primo, in quanto pregiudiziale ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, il secondo motivo di ricorso.

Con tale motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 113 c.p.c..

Deduce che il contratto stipulato tra la Trenitalia e M.A. era un c.d. “contratto di massa”, ovvero un contratto concluso mediante formulario unilateralmente predisposto.

Per tali contratti, in caso di controversia, la legge prevede che il giudice pronunci sempre secondo diritto, e non secondo equità.

Aggiunge che tale eccezione, ritualmente proposta come motivo di appello, non è stata esaminata dal Tribunale.

1.1. Il motivo è fondato, per due indipendenti ragioni.

La prima ed assorbente ragione è che l’attore aveva chiesto, in primo grado, la condanna della società Trenitalia al pagamento della somma indicata nell’atto di citazione, ovvero all’importo “maggiore o minore” che il giudice di pace avrebbe ritenuto di giustizia.

Quest’ultima clausola impediva di ritenere il valore della causa non superiore ad Euro 1.100 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3290 del 12/02/2018, Rv. 647509 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11739 del 05/06/2015, Rv. 635479 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9432 del 11/06/2012, Rv. 622846 01).

Per affermare il contrario, il Tribunale avrebbe dovuto previamente stabilire – all’esito di una complessiva interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado – se quella clausola dovesse considerarsi una formula di stile oppure no.

1.2. La seconda ragione è che in ogni caso l’art. 113 c.p.c., comma 2, esclude dalla possibilità di decidere secondo equità le controversie “derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.” (norma introdotta dal D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1, convertito nella L. 7 aprile 2003, n. 63).

L’acquisto di un biglietto ferroviario rientra, indubitabilmente e per fatto notorio, nella categoria dei contratti di cui all’art. 1342 c.c., sicché la controversia concernente l’inadempimento del vettore alle obbligazioni scaturenti dal contratto di trasporto sarebbe comunque rientrata nella suddetta previsione.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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