Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24985 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 07/10/2019), n.24985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19611-2018 proposto da:

F.G., in proprio e nella qualità di Liquidatore e legale

rappresentante della Società GAMMA TOURS SRL IN LIQUIDAZIONE, e

FE.GA. in proprio e nella qualità di Liquidatore e legale

rappresentante della Società NUOVA GAMMA SRL IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO CUVA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2456/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/4/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con provvedimento 15 aprile 2010, n. 77251, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ingiungeva a F.G. e alla Gamma Tours s.r.l. (del quale il F. era il legale rappresentante) il pagamento, in solido fra loro, della sanzione pecuniaria di Euro 28.904,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in ordine alla violazione di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 1, comma 1, (e succ. modif. ed integr.), per aver effettuato transazioni finanziarie, con riferimento all’importo totale di Euro 577.690,21, in contanti, senza il tramite degli intermediari abilitati.

Con altro analogo provvedimento (recante il 15 aprile 2010, n. 77252), il suddetto Ministero irrogava nei confronti di Fe.Ga. e della Nuova Gamma s.r.l. (della quale, come detto, il F.G. ricopriva la carica di legale rappresentante), in solido, una sanzione pecuniaria dello stesso importo per la medesima violazione e sulla base delle stesse ragioni.

Entrambe le ordinanze – ingiunzioni veniva opposte, con separati ricorsi, dai rispettivi destinatari, e il Tribunale di Palermo, previa riunione dei relativi procedimenti, con sentenza n. 841/2012, accoglieva entrambe le opposizioni e, per l’effetto, annullava gli impugnati provvedimenti sanzionatori.

Decidendo sull’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e nella resistenza di entrambe le parti appellate, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 2456/2017 (depositata il 21 dicembre 2017), accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata decisione, rigettava le opposizioni formulate dagli appellati con i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale di Palermo, sul presupposto che gli stessi non avevano assolto all’onere probatorio tale da escludere che le contestate transazioni finanziarie non erano, in realtà, avvenute con il trasferimento diretto di moneta contante, per le cui operazioni di mera contabilizzazione non sarebbe stato necessario avvalersi di intermediari abilitati dalla legge.

Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto un unico ricorso per cassazione F.G., in proprio e già liquidatore della s.r.l. Gamma Tours, e Fe.Ga., in proprio e nella qualità di liquidatore della Nuova Gamma s.r.l., affidato ad un comune complesso motivo.

L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

Con il proposto motivo le parti ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, asserendo l’inesistenza della condotta riconducibile al materiale trasferimento del denaro, nonchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in uno a quella dell’art. 2697 c.c.. Su proposta del relatore, il quale rilevava che il formulato motivo potesse essere ritenuto manifestamente infondato, in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Rileva il collegio che la complessiva censura formulata dai ricorrenti è priva di fondamento giuridico, ragion per cui il ricorso deve essere rigettato.

Sul piano generale bisogna osservare che – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 15103/2010, Cass. n. 1080/2016 e Cass. n. 1645/2017) – è pacifico il principio secondo cui, in tema di normativa diretta a limitare l’uso del contante nella transazioni ed a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, il divieto, posto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 1991, di trasferire, senza ricorrere ad intermediari abilitati, denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad Euro 12.500,00 riguarda il trasferimento di denaro “a qualsiasi titolo” tra soggetti diversi, onde, ai fini della sussistenza dell’illecito, è sufficiente che si realizzi la semplice “traditio” del denaro tra soggetti diversi che, per ciò solo, si rendono entrambi responsabili della violazione, a nulla rilevando la finale disponibilità della somma per realizzare operazioni di trasferimento e la liceità del negozio sottostante.

Occorre, peraltro, aggiungere che tale divieto riguarda il valore dell’intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale e si applica anche nel caso in cui quest’ultimo sia frazionato in varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, quand’anche annotate nelle scritture contabili.

Ciò posto, si evidenzia che – nella fattispecie – le parti ricorrenti a fronte delle risultanze del verbale di accertamento della Guardia di finanza, hanno sostenuto che la tra le due società non vi fosse stato alcun reale passaggio di danaro contante sul presupposto che i fornitori finali erano stati pagati direttamente dalla s.r.l. Nuova Gamma, ragion per cui le poste risultanti dalle relative scritture si sarebbero dovute considerare mere operazioni di contabilizzazione.

Senonchè, a confutazione di tale versione della vicenda intersocietaria, il giudice di appello ha posto in risalto – con congrua valutazione di merito non censurabile in questa sede, costituente il frutto del legittimo esercizio del suo prudente apprezzamento in correlazione con il principio della disponibilità delle prove – come, in effetti, le due attuali società ricorrenti e i rispettivi legali rappresentanti in proprio non avessero riscontrato documentalmente quanto da essi asserito, ovvero che non era rimasta comprovata la circostanza che l’operazione economica si fosse realizzata mediante più pagamenti effettuati dalla s.r.l. Nuova Gamma direttamente a favore dei singoli fornitori dei servizi. In particolare, la Corte palermitana ha sottolineato come dall’esame della stessa documentazione si era avuta la conferma che i singoli fornitori finali dei servizi turistici avevano emesso le fatture nei confronti della s.r.l. Gamma Tours che, a sua volta, allegando tali singole fatture, aveva emesso fattura, con riferimento allo specifico servizio organizzato, nei confronti della s.r.l. Nuova Gamma, in tal senso risultando tali operazioni combacianti con le emergenze contabili.

Al riguardo va rilevato che le scritture contabili, ai sensi dell’art. 2709 c.c., fanno prova contro l’imprenditore, onde, al fine di smentirne l’efficacia, è necessario che l’imprenditore fornisca adeguate prove in senso contrario, che, nel caso in esame, non risultano inequivocabilmente offerte. Nè ha pregio l’asserita fidefacienza ai sensi dell’art. 2700 c.c. dei verbali della Guardia di finanza con riguardo all’addotta mancanza di registrazione di cassa delle operazioni oggetto di accertamento, perchè le relative valutazioni degli agenti verbalizzanti sono da ritenersi riconducibili ad una mera valutazione soggettiva degli stessi, risultando, invece, determinante – ai fini della configurazione degli illeciti amministrativi contestati e sanzionati – l’accertata illegittimità delle operazioni sottostanti alle contabilizzazioni, siccome effettuate senza ricorrere ad uno degli intermediari abilitati.

Le sanzioni sono state legittimamente emesse nei confronti sia del soggetto che ha acquisito i valori trasferiti (la Gamma Tours s.r.l., in solido con il suo legale rappresentante in proprio F.G.) che del soggetto che ha effettuato il trasferimento (la Nuova Gamma s.r.l., in solido con il suo amministratore unico in proprio Fe.Ga.), trattandosi di soggetti distinti (ed è pacifico che il trasferimento è illegittimo anche quando il trasferimento avviene tra due società), ognuno responsabile, a titolo autonomo, avendo compartecipato ad eludere il divieto normativo con le operazioni finanziarie accertate come poste in essere senza il tramite degli intermediari abilitati.

In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna delle parti ricorrenti, in via solidale, al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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