Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24984 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. II, 25/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., L.G. e L.A., residenti

in (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura a margine del

ricorso dall’Avvocato BARBAGALLO Carmela, elettivamente domiciliati

presso lo studio dell’Avvocato Gioacchino Spinozzi in Roma, viale del

Lido n. 37;

– ricorrenti –

contro

N.C., M.D., M.A. e M.

A., rappresentati e difesi per procura a margine del

controricorso dagli Avvocati POGLIESE Sebastiano e Antonina Fede

Maci, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via

Boncompagni n. 61;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3858 della Corte di appello di Catania,

depositata il 24 novembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avvocato Sebastiano Pugliese per i

controricorrenti;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Li.Gi., proprietario di un immobile in (OMISSIS), convenne in giudizio i vicini N.C., M.D. e Mo.An. chiedendo che fossero condannati a demolire il piano mansarda da essi costruito in sopraelevazione del proprio edificio a distanza inferiore a quella legale di metri 10.

Il giudice di primo grado accolse la domanda ma la relativa decisione, gravata dai convenuti, venne riformata dalla Corte di appello di Catania con la sentenza n. 3858 del 24 novembre 2004, che rigettò la domanda. In particolare, il giudice di secondo grado motivò tale conclusione affermando che la denunziata sopraelevazione era stata eseguita alla distanza di metri 5,90 dal fabbricato del L., superiore a quella di tre metri stabilita dall’art. 873 cod. civ., precisando che tale ultima disposizione doveva ritenersi applicabile nel caso concreto in forza del principio secondo cui, in caso di successione di edilizie nel tempo, si applicano le norme meno restrittive e tenuto conto che la L. n. 765 del 1967, art. 17, che era l’unica norma applicabile in ragione del fatto che, all’epoca della costruzione, il piano regolatore generale del Comune di Belpasso non era stato ancora approvato, era stato successivamente abrogato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 7 gennaio 2006, ricorrono S.A., L.G. e L.A., quali eredi di Li.Gi., affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso N.C., M.D., M.A. e Mo.An..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che il giudice, decidendo la controversia mediante richiamo al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, la cui applicazione non era stata mai chiesta dalle controparti, ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il motivo è infondato.

E’ sufficiente al riguardo osservare che la censura sollevata verte sull’applicazione di una norma di legge da parte del giudice di merito, situazione che, per definizione, non può mai integrare il vizio di extra petizione, costituendo l’applicazione e l’interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio espressione della stessa potestà di giudicare, come tale sottratta all’onere di allegazione o deduzione delle parti.

Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che la regola della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissata dall’art. 112 cod. proc. civ., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice medesimo renda la pronuncia richiesta in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante ( Cass. n. 25140 del 2010; Cass. n. 14552 del 2005).

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione del L.R. Sicilia 31 marzo 1972, n. 19, art. 39, assumendo che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto la non vigenza nel caso di specie del piano regolatore generale del Comune di Belpasso, senza considerare che esso, all’epoca della costruzione (agosto 1985), era già stato presentato alla Regione, a nulla rilevando, per contro, che esso fosse stato successivamente restituito al Comune per adempimenti e quindi riadattato in epoca successiva. Tale conclusione è infatti in aperto contrasto con la disposizione di cui all’art. 39 della L.R. di cui sopra, la quale stabilisce che “nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, l’edificazione resta soggetta alle delimitazioni contenute nella L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, fino alla data di presentazione dei relativi piano all’assessorato regionale per lo sviluppo economico. A partire da quest’ultima data l’edificazione si svolgerà in conformità con le previsioni dei piani adottati …”, da cui si evince chiaramente che il piano del Comune ha efficacia fin dalla sua presentazione all’Autorità regionale competente.

Il mezzo è infondato.

La Corte di appello ha escluso l’applicabilità anticipata dello strumento urbanistico comunale osservando che, all’epoca della costruzione (agosto 1985), il Comune di Belpasso aveva sì presentato il piano regolatore, ma esso era stato restituito dall’autorità competente senza approvarlo, che anche la successiva proposta del 1987 era stata respinta, e che soltanto il piano regolatore trasmesso nell’ottobre del 1992 era stato approvato dalla Regione in data 22 dicembre 1993. Sulla base di tali risultanze la conclusione fatta propria dal giudice di merito deve reputarsi senz’altro corretta, dal momento che la norma di cui alla L.R. 31 marzo 1972, n. 19, art. 39, come sopra riportata, va interpretata nel senso che l’efficacia anticipata del piano regolatore dei Comuni alla data della sua trasmissione all’Autorità regionale competente resti condizionata dalla successiva ed effettiva approvazione dello strumento urbanistico; ragionare diversamente significherebbe infatti attribuire diretta vigenza, per il periodo intercorrente tra la sua presentazione e la sua successiva restituzione, ad uno strumento urbanistico che, non essendo stato approvato dalla competente Autorità, appare per definizione inidoneo a regolare l’assetto urbanistico del territorio.

Il terzo motivo di ricorso denunzia falsa interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, e contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la fattispecie in esame restasse disciplinata dall’art. 873 cod. civ., che è norma residuale, in ragione del fatto che la L. n. 765 del 1967, art. 17, era stato abrogato dall’art. 136 citato. Tale conclusione è errata in quanto non considera che l’abrogazione in questione è stata disposta solo per l’avvenire, sicchè non appare ammissibile farne retroagire gli effetti ad un epoca di molto anteriore. Nè essa appare giustificabile alla luce del principio secondo cui, in caso di successione di norme edilizie nel tempo, si applicano le nuove norme meno restrittive, atteso che esso porta a ritenere legittimo l’intervento se conforme alla norma sopravvenuta, ma non può condurre a conferire portata retroattiva alla norma più favorevole.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha concluso per l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 873 cod. civ., attesa la sua natura di norma residuale, osservando che, nel caso di specie, ai fini della determinazione delle distanze tra costruzioni, non poteva trovare applicazione nè lo strumento urbanistico comunale, essendo esso successivo alla costruzione, nè la disposizione di cui alla L. n. 765 del 1967, art. 17, risultando la stessa successivamente abrogata dal D.P.R. n. 380 del 2001.

Quest’ultima conclusione, che è investita dal motivo in esame, non può condividersi. La Corte di merito non ha invero considerato che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, ha disposto l’abrogazione della L. del 1967, art. 17 soltanto “dalla data di entrata in vigore del presente testo unico”, cioè esclusivamente per l’avvenire, facendo pertanto salva la sua applicazione e vigenza per il periodo anteriore. Ne deriva che, risultando la costruzione di cui si discute eseguita nel 1985, la disciplina relativa era ancora quella posta dalla L. n. 765 del 1967. L’interpretazione fatta propria dal giudice di merito estende invece, come esattamente rileva il ricorso, l’abrogazione dell’art. 17 al di là dei limiti temporali posti dalla stessa norma abrogatrice, finendo in sostanza per considerare la disposizione di legge richiamata come se non fosse mai stata emanata.

L’opzione interpretativa fatta propria dalla sentenza impugnata appare pertanto non condivisibile, risolvendosi in una falsa applicazione del D.P.R. n. 380, art. 136.

Nè, sotto altro profilo, potrebbe ritenersi che in forza dell’abrogazione dell’art. 17 si sia determinato un vuoto di normativa tale da giustificare il ricorso all’art. 873 cod. civ., che, com’è noto, ha carattere residuale, dal momento che è la stessa Corte catanese a ricordare che nel 1993 la Regione ha approvato il piano regolatore del Comune, sicchè la materia risultava comunque regolata dallo strumento urbanistico.

Deve quindi ritenersi che la fattispecie in esame, una volta esclusa, ratione temporis, la vigenza del piano regolatore comunale, restava disciplinata dalla L. n. 765, art. 17, in vigore al momento della costruzione, situazione che di fatto esclude l’applicabilità della norma posta dall’art. 873 cod. civ..

Il terzo motivo di ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, che si atterrà, nel decidere, alle considerazioni di diritto sopra svolte e provvederà anche alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA