Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24984 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20562-2011 proposto da:

G.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO MARTELLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

GIANNINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DELLA SPEZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 101/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/02/2011 R.G.N. 23/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato GIANNINI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Genova ha respinto l’appello proposto da G.D. avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti della Provincia della Spezia, volta ad ottenere l’accertamento del diritto a conseguire la posizione economica D4, previa attribuzione del punteggio attribuito ai dipendenti che avevano svolto prestazioni “superiori”.

2 – La Corte territoriale ha premesso che l’appellante aveva partecipato alla procedura indetta con la Delib. n. 282 del 2002 ed era stato collocato nella graduatoria in posizione non utile, perchè l’amministrazione aveva valutato le prestazioni “mediamente superiori” e non “superiori” ed inoltre non gli aveva attribuito il punteggio previsto per i partecipanti alla procedura selettiva che avessero formulato “proposte migliorative del servizio” ed applicato “nuove procedure”. Il Tribunale della Spezia, con sentenza del 7 giugno 2007, aveva dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di rivalutare complessivamente la posizione del dipendente, riconoscendo ulteriori sei punti per gli ultimi parametri sopra indicati ed operando una nuova valutazione del rendimento. A ciò la Provincia aveva provveduto, senza però modificare il punteggio attribuito in relazione alle modalità di svolgimento delle prestazioni.

3 – Tanto premesso, la Corte territoriale ha evidenziato che la valutazione discrezionale del dirigente sull’operato del dipendente non può essere sindacata in sede giudiziale, se non nei casi di evidente violazione dei parametri di buona fede correttezza. Ha aggiunto che l’art. 5 del CCNL per il comparto degli enti locali prevede che i diversi criteri possano essere utilizzati anche disgiuntamente, sicchè il soggetto chiamato ad esprimere la valutazione non necessariamente deve prendere in esame tutti i parametri valutativi. Infine ha precisato che dal riconoscimento di ulteriori sei punti per la applicazione di nuove procedure e per la formulazione di proposte migliorative non consegue in modo automatico un diverso giudizio del rendimento.

4- Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.D. sulla base di tre motivi. La Provincia della Spezia è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2; violazione art. 1336 c.c. e art. 5 del C.C.N.L. 31.3.1999 per il personale dei dipendenti degli enti locali; violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.; omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che solo una violazione “evidente” dei parametri di correttezza e buona fede consenta il controllo giurisdizionale delle scelte valutative effettuate dal datore di lavoro, poichè, al contrario, detto controllo è possibile ogniqualvolta sia violato il canone di condotta, a prescindere dalla evidenza. Aggiunge che i parametri indicati nel contratto collettivo integrativo aziendale, riportati poi nella scheda di valutazione, coincidono concettualmente, nel senso che il rendimento in servizio rappresenta la sintesi delle restanti voci valutative sicchè, una volta attribuito il punteggio inizialmente non riconosciuto per le “proposte migliorative formulate in servizio” e per “l’applicazione di nuove procedure”, necessariamente la amministrazione avrebbe dovuto rivedere anche il punteggio previsto in relazione alle modalità di svolgimento delle prestazioni.

1.2 – La seconda censura denuncia “violazione dell’art. 5, comma 2, del C.C.N.L. 31/3/1999 per il personale degli enti locali”. Sostiene il ricorrente che gli elementi di valutazione che possono essere utilizzati anche disgiuntamente sono solo quelli previsti alla lettera c) e non quelli della lettera d) che vanno, invece, unitariamente considerati.

1.3 – Il terzo motivo addebita alla sentenza impugnata violazione e falsa applicazione dell’art. 1336 c.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 5 c.p.c. perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la delibera con la quale i criteri di selezione erano stati adottati, violando le regole di ermeneutica contrattuale e facendo erroneo riferimento alla sommatoria aritmetica dei punti, non prevista dal bando.

2 – I motivi, che per la loro stretta connessione logico – giuridica vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Occorre innanzitutto premettere che nel vigente assetto normativo del rapporto di lavoro dei dipendenti da pubbliche amministrazioni opera la regola generale secondo cui, fatta eccezione per gli atti disciplinanti le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici e per quelli delle procedure concorsuali, gli atti di gestione di tali rapporti rappresentano espressione, non di una potestà amministrativa, ma delle capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, sicchè gli stessi possono essere oggetto di controllo giurisdizionale secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di sindacato dei poteri discrezionali del datore di lavoro (Cass. 21 maggio 2004 n. 9747; Cass. 30.9.2009 n. 20979).

– La valutazione dell’operato del dipendente che la amministrazione effettua, ai fini della progressione in carriera, può dunque essere sindacata in sede giudiziale solo sotto il profilo del mancato rispetto delle regole procedimentali o della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o di ritorsione e di determinarsi sulla base di motivazioni non ragionevoli.

Il giudice, pertanto, può sindacare il merito del provvedimento adottato solo nei limiti sopra indicati, e lì dove non emergano comportamenti discriminatori o contrari ai principi di correttezza e buona fede, nè si evidenzi una manifesta illogicità delle determinazioni adottate, deve arrestare la propria indagine poichè, altrimenti, finirebbe per sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione del dipendente, annullando il potere discrezionale che è proprio dello stesso.

A detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale, la quale ha, appunto, escluso di potere sindacare nel merito il giudizio espresso dal dirigente, una volta che in sede giudiziale non era emersa la violazione della clausola generale di buona fede e correttezza, che deve presiedere all’esecuzione del contratto.

Il termine “evidente” utilizzato nella sentenza impugnata non incide sulla correttezza della decisione, poichè allo stesso non può essere attribuito altro significato se non quello di sottolineare che l’inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 1375 e 1175 c.c. deve emergere in sede processuale.

2.1 – L’art. 5 del CCNL 31.3.1999 per il Comparto degli Enti Locali, che disciplina la progressione economica all’interno della categoria, alla lettera d), che qui viene in rilievo, prevede che la progressione stessa si realizza all’interno della categoria D “previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza; grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro”. A sua volta la lett. c), richiamata nel comma in parola, stabilisce che la selezione andrà operata “in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti a processi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all’impegno ed alla qualità della prestazione individuale”.

I criteri indicati ai punti c) e d) sono strettamente correlati fra loro, nel senso che quelli della lettera d) costituiscono una mera specificazione degli elementi precisati al punto precedente, effettuata in ragione della peculiarità del profilo professionale, sicchè la possibilità di valorizzarli anche “disgiuntamente” non va riferita, come sostenuto dal ricorrente, ai parametri del solo punto c), bensì a tutti i criteri indicati dalle parti.

2.2 – Si deve, poi, osservare che il ricorso è tutto incentrato sulla automatica derivazione dal riconoscimento di un punteggio, inizialmente non attribuito, per l’applicazione delle nuove procedure e per le proposte migliorative del servizio, di una maggiorazione anche dei punti relativi al rendimento.

La Corte territoriale ha escluso detta automaticità e, quindi, implicitamente la illogicità del giudizio complessivo espresso, e dette conclusioni sono senz’altro condivisibili, sia per quanto si è già detto sulla interpretazione della norma contrattuale, sia perchè la scheda valutativa, riprodotta nel ricorso, è chiara nell’indicare i presupposti che devono ricorrere affinchè le prestazioni vengano ritenute “superiori alle esigenze ordinarie del servizio” e richiede a tal fine che il giudizio riguardi ” quantità e qualità del carico di lavoro affidato con ulteriore disponibilità collaborativa in situazioni di particolare necessità”.

Si tratta all’evidenza di elementi di valutazione non sovrapponibili nè strettamente correlati a quelli di cui ai punti successivi (l’avere produttivamente partecipato alla applicazione di nuove procedure; l’avere contribuito di propria iniziativa al miglioramento del servizio), sicchè il non avere attribuito un maggiore punteggio per il rendimento, pur avendo modificato la valutazione in relazione agli altri parametri, non può essere ritenuto nè illogico nè contrario ai principi di correttezza e buona fede.

Il ricorso è, pertanto, infondato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la Provincia della Spezia è rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2016,.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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