Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24983 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. II, 25/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5412/2006 proposto da:

B.A., V.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato MOSCARINI

Lucio Valerio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

POTO DARIO;

– ricorrenti –

contro

B.C.L., B.M.;

– intimati –

sul ricorso 9851/2006 proposto da:

B.M., B.C.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato

FLAUTI ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall’avvocato PAPARO

RENATO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

e contro

V.F., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 305/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MOSCARINI Lucio Valerio, difensore dei ricorrenti

che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso previa riunione: rigetto 1 motivo

accoglimento 2 motivo del ricorso principale; rigetto del ricorso

incidentale; compensate le spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificata V. F. e B.A. hanno riassunto il procedimento di appello proposto da B.C.L. e B.M. avverso la sentenza del Pretore di Ciriè del 24.6.1998 per la conferma della reintegra a loro favore nel possesso della servitù di passo veicolare attraverso il cancello carraio posto a servizio del fabbricato sito in (OMISSIS), alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione n. 16198/02. L’azione era stata incoata originariamente lamentandosi il cambio della serratura del cancello senza la consegna delle chiavi e del telecomando, cui si era replicato dalle controparti che l’accesso veicolare era connesso all’accesso all’autorimessa concessa loro in comodato e riconsegnata ben prima del luglio 1996.

Il giudizio di primo grado sia nella fase sommaria che di merito si era risolto a favore dei ricorrenti V. – B. mentre, in grado di appello, il Tribunale di Torino, con sentenza 25.9.1999, aveva respinto le domande; decisione cassata dalla Corte di Cassazione che, rilevata la correttezza della qualificazione come detenzione per l’esercizio del possesso in base al contratto di comodato, aveva ritenuto errata la qualificazione del possesso a titolo precario e di mera tolleranza, verosimilmente per i rapporti di parentela delle B. perchè la prova della tolleranza spetta a colui che l’eccepisce, perchè occorreva una più attenta valutazione delle testimonianze in riferimento ai due periodi, per l’illogicità dell’esame dei titoli attributivi di un diritto di transito.

La Corte di appello di Torino, con sentenza 305/2005, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso possessorio, con condanna alle spese, osservando che alla luce delle indicazioni di questa Suprema Corte era definitivamente accertato che fino al maggio 1996 i ricorrenti avevano detenuto e non posseduto il passaggio carraio per l’esistenza del rapporto di comodato dell’autorimessa; dopo tale periodo, in ordine alla tolleranza era rilevabile una condotta ambivalente di B.M. che aveva consegnato, ali”insaputa, sembra, di B.C.L., ai ricorrenti le chiavi del cancello carraio, dopo la restituzione dell’autorimessa e prima del cambio della serratura; i B. C. – B. non avevano fornito, come sarebbe stato loro onere, altro supporto probatorio all’uso del passaggio delle controparti; si doveva escludere il passaggio come tollerato; i testi, per il periodo maggio-luglio 1996 non avevano riferito di una situazione di fatto qualificabile come possesso, avendo uno dichiarato di non aver più visto nè entrare nè rimanere parcheggiata l’autovettura, altro che quando “non disponevano più dell’autorimessa… entravano con l’auto nel cortile solo per caricare e scaricare”, mentre nello stesso senso erano ulteriori testimonianze.

Nonostante il cambio della serratura, il breve lasso di tempo non provava una situazione di esercizio continuato ed usuale del passaggio carraio, e ciò solo giustificava il rigetto della domanda, mentre erano irrilevanti altre valutazioni.

Ricorrono i V. – B. con due motivi, resistono, proponendo ricorso incidentale condizionatole controparti.

Tutti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunzia, col primo motivo, violazione dell’art. 1141 c.c., perchè, pur essendo stata esclusa la tolleranza ed ammessa la consegna della chiave nel maggio 1996 da B.M. alla sorella, si è pervenuti al rigetto della domanda.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 2728 c.c., perchè la non contestazione della consegna della chiave comportava l’inversione dell’onere della prova.

Col ricorso incidentale condizionato si denunzia violazione degli artt. 1141 e 2697 c.c..

Osserva questa Corte Suprema:

La tutela possessoria è accordata dall’ordinamento anche rispetto a situazioni di fatto, non richiedendosi un possesso uti dominus come nel caso dell’acquisto ad usucapionem.

Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene.

La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentorc nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che “feci sed iure feci”.

E’ sufficiente, in via generale, provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile con la conseguenza che, per l’esperimento dell’azione di reintegrazione, è tutelabile un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, Cass. 7 ottobre 1991 n. 10470).

Occorre (Cass. 28 aprile 2004 n. 8137) che la pretesa rientri nello schema di un diritto di servitù o di altro diritto reale, posto che caratteristica tipica è la “realità”, e cioè l’inerenza al fondo dominante dell’utilità così come al fondo servente del peso per cui ne va qualificata la natura in relazione al diritto esercitato.

Fatta questa premessa di ordine generale, nel caso specifico bisogna verificare se i giudici del rinvio abbiano fatta corretta applicazione dei principi sanciti in sede di cassazione della precedente sentenza di appello.

Pur di fronte ad una motivazione non del tutto ineccepibile, denunziata come insufficiente e contraddittoria anche dalla parte vittoriosa, sia pure sotto forma di ricorso incidentale condizionato, è da ricordare che la Corte torinese definisce ambivalente il comportamento di B.M. compatibile sia col riconoscimento da parte della stessa dell’esistenza quanto meno di una situazione di possesso del passaggio carraio sia, all’opposto, con l’attestazione di tolleranza in relazione allo stesso passaggio, ma la consegna della chiave, sembra all’insaputa del marito, pur dopo la cessazione del rapporto di comodato dell’autorimessa, può essere spiegata come concessione precaria per consentire operazioni di carico e scarico.

Anche di fronte all’esclusione della tolleranza, resta la valutazione delle prove, ritenute insufficienti a dimostrare uno stato di fatto tutelabile alla luce dei principi generali sopra richiamati.

La sentenza evidenzia che, con la cessazione del rapporto di comodato e con la restituzione delle chiavi e del telecomando, è venuta meno la detenzione del passaggio fino a quel momento esercitato e, se passaggio carraio sia stato in concreto ancora esercitato, sia sorta una nuova situazione di fatto da valutare autonomamente.

L’assenza di prova della situazione possessoria tutelabile, sancita dai giudici di rinvio, cui si contrappone solo l’affermazione di violazioni di legge senza alcuna concreta critica alla valutazione delle prove testimoniali, determina il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese ed assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato e condanna i ricorrenti principali alle spese, liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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