Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24983 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4240/2019 proposto da:

P.A.M.A., considerata domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati ALBERTO SARDANO, e ADALISA CAMPANELLI;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA USL (OMISSIS) BOLOGNA NORD; GENERALI

ITALIA SPA, già INA ASSITALIA, conferitaria del ramo di azienda

assicurativo Direzione per l’Italia di ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

ALLIANZ SPA, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, elettivamente

domiciliate in ROMA, alla VIA CRATILO DI ATENE, n. 31, presso

l’avvocato DOMENICO VIZZONE, rappresentate e difese dall’avvocato

GIUSEPPE LUIGI POLITO;

– controricorrenti –

e contro

REGIONE EMILIA ROMAGNA, UNIPOLSAI SPA;

– intimate –

nonchè da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla

VIA CRATILO DI ATENE, n. 31, presso l’avvocato DOMENICO VIZZONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LUIGI POLITO;

– ricorrente incidentale –

contro

P.A.M.A.;

– intimata –

nonchè da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO

GIANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO FAZIO, e

ANTONELLA MICELE;

– ricorrente incidentale –

contro

P.A.M.A., GENERALI ITALIA SPA già ASSITALIA

SPA, GENERALI ITALIA SPA già ASSICURAZIONI GENERALI SPA, ZURICH

INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ALLIANZ SPA, INA ASSITALIA SPA –

LE ASSICURAZIONI D’ITALIA, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI SPA, COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL’UNITA’ SANITARIA

LOCALE N. (OMISSIS) BOLOGNA NORD;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1910/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2002 P.A.M.A. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, il Ministero della Sanità, l’Ente Ecclesiastico (OMISSIS), la Gestione liquidatoria della USL (OMISSIS) di Bologna – Servizio (OMISSIS), l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e la Regione Emilia Romagna per sentirle condannare al risarcimento dei danni per contagio da epatite C, determinato da trasfusioni di sangue cui l’attrice era stata sottoposta presso le strutture sanitarie (OMISSIS).

La P. rappresentò di essere stata ammessa ai benefici della L. n. 210 del 1992 e dedusse che ciò confermava l’esistenza del rapporto di causalità tra i ricoveri e la malattia contratta.

Si costituirono i convenuti, preliminarmente chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa le proprie compagnie di assicurazione e, nel merito, contestando la domanda.

All’esito delle richieste chiamate in causa e dell’istruzione della causa anche a mezzo di c.t.u., il Tribunale adito, con la sentenza n. 3238/2011, dichiarò cessata la materia del contendere, anche sulle spese, nei confronti dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale “(OMISSIS)”; rigettò la domanda nei confronti del Ministero della Salute e dichiarò compensate le spese di lite; infine, accolse la domanda per quanto di ragione nei confronti della USL (OMISSIS) Bologna Nord e della Regione Emilia Romagna e, per l’effetto, accertata la responsabilità per il contagio da epatite C da cui era risultata affetta l’attrice, le condannò, in solido, al pagamento in favore della medesima della somma di Euro 24.300,00 onnicomprensiva e all’attualità; condannò dette ultime convenute, in solido tra loro, a rifondere alla attrice le spese di lite; accolse per quanto di ragione la domanda di manleva e, per l’effetto condannò Unipol S.p.a., SAI S.p.a., Zurigo S.p.a., Assitalia S.p.a., RAS S.p.a., Generali S.p.a., in solido tra loro, a rifondere alla Regione Emilia Romagna quanto corrisposto alla attrice a titolo di capitale e spese in ragione di quanto pure stabilito in quella sentenza e dichiarò compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso tale decisione propose appello la P., chiedendo l’accertamento della responsabilità extracontrattuale del P.O. (OMISSIS), per “avere proceduto alla trasfusione da donatore estraneo senza informare la paziente della possibilità di eseguire una autotrasfusione stante la mancata prova della urgenza della trasfusione stessa che di per sè è una pratica medica ritenuta pericolosa”. La P. censurò la sentenza, altresì, nella parte in cui la Corte di merito aveva quantificato il danno, ascrivendo lo stesso a lesioni micropermanenti. L’appellante principale chiese, pertanto, la riforma della decisione, con condanna delle parti appellate, in suo favore, al complessivo importo di Euro 245.000,00 o della somma maggiore o minore da liquidarsi anche in via equitativa, oltre accessori.

Si costituirono l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), la Azienda USL Città di Bologna, le compagnie di assicurazioni Unipol S.p.a., SAI S.p.a., Zurigo S.p.a., Assitalia S.p.a., RAS S.p.a., Generali S.p.a., che chiesero il rigetto dell’impugnazione principale e, in via incidentale, impugnarono la sentenza censurandola per erroneità in ordine alla ritenuta sussistenza di responsabilità della struttura sanitaria. Si costituì anche la Regione Emilia Romagna, contestando l’appello principale e impugnando in via incidentale la sentenza per erroneità in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del diritto e alla ritenuta sussistenza di responsabilità della struttura sanitaria convenuta.

La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1910/2018, pubblicata il 12 novembre 2018, rigettò l’appello principale; accolse l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, rigettò integralmente la domanda risarcitoria formulata dalla P. e compensò integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Avverso la sentenza della Corte di merito P.A.M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La Regione Emilia Romagna e Unipolsai S.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi, contenenti pure ricorsi incidentali, basati entrambi su un unico motivo.

Con controricorso contestuale al ricorso incidentale di Unipolsai S.p.a., hanno resistito al ricorso della P. la Gestione Liquidatoria della USL (OMISSIS) Bologna Nord, Assicurazioni Generali S.p.a. (già INA Assitalia, conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali S.p.a.), Allianz S.p.a. e Zurich Insurance Public Limited Company.

La Regione Emilia Romagna ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale P..

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di norma di diritto: artt. 72,74,76,77 disp. att. c.p.c., artt. 58,115,165,166,169,183,184 c.p.c., nonchè vizio da error in procedendo per violazione del giudicato interno sull’inammissibilità di nuove produzioni documentali. In relazione al disposto degli artt. 100,112,189,190,327,342 c.p.c. e art. 345 c.p.c., comma 3”, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata risulterebbe viziata da error in procedendo nella parte in cui ha posto a fondamento della sua decisione un documento (l’allegato 10 del fascicolo dell’azienda Ospedaliera (OMISSIS)) depositato tardivamente e mai ammesso.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero, premesso che è pacifico che il Tribunale non ha rilevato la tardività della produzione del documento di cui si discute, si osserva che, da quanto riportato in ricorso a p. 8 e 9, non risulta che l’eccezione di tardività della produzione di tale documento sia stata reiterata (e, in caso positivo, in quali esatti termini) in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e nell’atto di appello e neppure in sede di precisazione delle conclusioni in secondo grado (Cass. 13/10/2016, n. 20678), tanto più che l’omesso esame di tale documento in primo grado era stato oggetto di appello incidentale dell’Ospedale (OMISSIS), come dedotto dalla stessa ricorrente. Peraltro, neanche è stato riportato in ricorso nè il testo del documento in parola, nè il tenore letterale dell’opposizione sia alla produzione dinanzi al Tribunale, che si assume sollevata “tempestivamente” in primo grado, sia all’esame del predetto documento, che si assume ribadita in sede di escussione del C.T.U. a chiarimenti in secondo grado e in sede di comparsa conclusionale in appello. Inoltre, la ricorrente, pur evidenziando che tale documento è stato depositato in fotocopia, non precisa, in particolare, se, quando e in quali esatti termini ne abbia contestato la conformità all’originale.

A quanto precede deve aggiungersi che, dalla sentenza impugnata in questa sede, emerge che tale documento non è stato ritenuto dalla Corte di merito di per sè solo decisivo, ma solo confermativo non solo del contenuto della memoria istruttoria dell’Azienda convenuta e della nota del C.T.P. Dott. C. datata (OMISSIS), ma, soprattutto, della testimonianza resa dal Dott. Co.Ro.. In relazione a quest’ultima risultanza istruttoria, si evidenzia che la ricorrente non ha neppure allegato in ricorso di aver tempestivamente eccepito, secondo le modalità previste dall’art. 157 c.p.c., comma 2 (Cass. 25/09/2009, n. 20652; Cass. 19/08/2014, n. 18036), la nullità per incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.) del predetto sanitario per interesse dello stesso al procedimento, interesse cui si fa riferimento a p. 10 del ricorso.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 111 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione di norma di diritto artt. 115,116, c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5”, la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe “solo formalmente… basato la sua decisione sulle risultanze dell’elaborato peritale redatto dal prof. V. in primo grado e sui chiarimenti dallo stesso resi” ma in realtà, avrebbe “completamente stravolto e disatteso le conclusioni cui era pervenuto il CTU, senza motivare in alcun modo le ragioni per cui si è orientata in senso contrario e anzi, riportando passi delle dichiarazioni del CTU inesistenti”.

2.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero lo stesso risulta infondato nella parte in cui si sostiene che la Corte di merito avrebbe stravolto le conclusioni dell’ausiliare del giudice. In realtà, la Corte di merito, motivando al riguardo e senza sostanzialmente stravolgere le conclusioni del C.T.U. e i chiarimenti dallo stesso resi in particolare all’udienza del 28 febbraio 2018 (peraltro non integralmente riportati nel motivo, con difetto di specificità al riguardo), ha esaminato gli stessi, nel loro complesso, anche alla luce delle ulteriori istanze istruttorie ed in particolare della già richiamata prova testimoniale del Dott. Co., evidenziandosi che, come già rilevato in relazione al primo motivo, non risulta sia stata contestata ritualmente la conformità all’originale del documento indicato come allegato 10, ritenuto autentico dalla Corte territoriale, in base ad un accertamento in fatto non più censurabile in questa sede.

Si osserva, inoltre, che con il mezzo all’esame si tende sostanzialmente ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede (Cass. sez. un., 27/12/2019, n. 34476).

3. Il terzo motivo è così rubricato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 111 c.p.c. e violazione e falsa applicazione di norma di diritto: artt. 72,74,76,77 disp. att. c.p.c., artt. 58,115,165,166,169,183,184 c.p.c.”.

Con tale mezzo la ricorrente deduce che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell’accertamento del nesso causale tra la trasfusione e l’infermità operato in sede amministrativa per l’ammissione ai benefici di cui alla L. n. 210 del 1992; sostiene che il Ministero della Salute avrebbe fornito ulteriori elementi utili a determinare l’acclarata sussistenza del nesso causale, elementi che, se da un lato, portavano ad escludere la responsabilità del Ministero stesso, dall’altro evidenziavano la carenza dei controlli effettuati dalla struttura (OMISSIS). In particolare, sostiene la ricorrente che il Ministero avrebbe rappresentato di aver già dal 1988 imposto il cd. termotrattamento contro il rischio di contagio da epatite C e che nulla l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) avrebbe dedotto in merito all’espletamento di tale procedura. Infine, asserisce la P. che, secondo il C.T.U., l’allegato n. 10 più volte citato sarebbe impossibile da valutare e ininfluente rispetto alle valutazioni peritali espresse nei precedenti elaborati.

3.1. Il motivo va disatteso.

A prescindere dal fatto che la Corte di merito risulta essere stata consapevole della circostanza che la ricorrente aveva dedotto di essere stata ammessa ai benefici di cui alla L. n. 210 del 1992, avendone dato conto nella sentenza impugnata, nell’esposizione dei fatti, sia pure indicando, per evidente lapsus calami, tale legge con il n. 20, va, comunque, rilevato che il riconoscimento dei benefici di cui alla citata legge, a seguito dell’accertamento in sede amministrativa dell’esistenza del nesso causale tra la trasfusione e l’indennità, costituisce, nel giudizio risarcitorio nei confronti di soggetti diversi dal Ministero della Salute, mera circostanza soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova ma non può mai attribuire ad essa il valore di vero e proprio accertamento (Cass., sez. un., 11/01/2008, n. 577; v. anche Cass., ord., 16/05/2017, n. 12009 e Cass., ord., 15/06/2018, n. 15734, in motivazione) e che, in ogni caso, l’accertamento del predetto nesso causale non implica, di per sè solo, la responsabilità della struttura sanitaria.

Inoltre, la ricorrente non riporta in ricorso – con evidente difetto di specificità al riguardo – in quali esatti termini il Ministero della Salute avrebbe dedotto di aver imposto il c.d. termotrattamento contro il rischio di contagio di epatite C, così eventualmente introducendo tale questione nel dibattito processuale, nè parimenti nel predetto atto è riportato da quali brani della relazione o dei chiarimenti del C.T.U. si possa evincere che questi abbia fatto riferimento a tale metodo ovvero quando e in quali esatti termini l’ausiliare abbia “osservato l’impossibilità di procedere alla valutazione del documento di cui all’allegato 10”, allegato pure oggetto di censure già disattese scrutinando i motivi primo e secondo.

A quanto precede deve aggiungersi che, comunque, la circostanza dedotta non risulta connotata dal carattere della decisività, non essendo stata specificamente censurata la ratio espressa nella sentenza impugnata, secondo cui gli esami previsti per il rilievo delle transaminasi (dosaggio GTP e GOT) “erano gli unici, all’epoca, che consentivano di individuare elementi di sospetto in ordine ad eventuali infezioni, e dunque erano i soli che si poteva pretendere che la struttura eseguisse nei casi di donazioni di sangue” nè sussistono gli ulteriori vizi della sentenza lamentati ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei ristretti limiti in cui tali vizi sono ammissibili alla luce del testo di tale norma applicabile ratione temporis.

4. Il ricorso principale, deve, pertanto, essere rigettato. Ricorso incidentale di Unipolsai S.p.a..

5. Con l’unico motivo si lamenta “Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame della domanda ex art. 336 c.p.c., comma 2, di restituzione delle somme erogate alla attrice a seguito della sentenza di primo grado – mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato – assenza di motivazione e omessa valutazione di fatti e documenti”.

La ricorrente incidentale deduce di aver formulato, nella comparsa di costituzione e risposta davanti alla Corte di merito, appello incidentale, chiedendo la restituzione della somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, e sostiene che quella Corte avrebbe omesso di decidere su tale domanda e sul fatto presupposto dell’avvenuto pagamento.

5.1. La censura è fondata, in base all’assorbente rilievo che sulla ricordata domanda di restituzione la Corte di appello non si è pronunciata (Cass. 3/05/2016, n. 8639; Cass. 5/02/2013, n. 2662).

6. Il ricorso incidentale all’esame va, quindi, accolto. Ricorso incidentale della Regione Emilia Romagna.

7. Con l’unico motivo, deducendo “Falsa applicazione e violazione dell’art. 1917 comma 3 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente incidentale Regione Emilia Romagna censura la sentenza della Corte di merito nella parte in cui ha disposto l’integrale compensazione delle spese, senza applicare l’art. 1917 c.c., che impone all’assicuratore l’obbligo di rimborsare all’assicurato le spese dal medesimo sostenute, norma che assume applicabile anche nel caso in cui la domanda di condanna al risarcimento nei confronti dell’assicurato non trovi accoglimento.

7.1. Il motivo è fondato, risultando che la Corte territoriale non si è attenuta al principio già affermato da questa Corte e secondo cui, nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, a seguito dell’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell’ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’art. 1917 c.c., comma 3 (Cass. 11/09/2014, n. 19176; Cass. 28/02/2008, n. 5300).

8. Alla luce di quanto appena evidenziato, anche il ricorso incidentale ora all’esame va accolto.

9. In conclusione, il ricorso principale va rigettato; vanno accolti i ricorsi incidentali proposti dalla Unipolsai S.p.a. e dalla Regione Emilia Romagna; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai ricorsi incidentali accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della sola ricorrente principale (stante l’accoglimento dei ricorsi incidentali), ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie i ricorsi incidentali proposti dalla Unipolsai S.p.a. e dalla Regione Emilia Romagna; cassa, in relazione ai ricorsi incidentali accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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