Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24983 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 07/10/2019), n.24983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27980/2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA

PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

G.A., DECEDUTO E PER ESSO EREDI C.M.F.,

G.F., G.C.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato

CENTRALE PATRONATO ACLI UFFICIO LEGALE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUIDO FAGGIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1555/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 14/09/2017 R.G.N. 2389/2017;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione dell’I.N.P.S. alla domanda di accertamento tecnico preventivo proposta da G.A. per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, ritenendo valida ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale, la domanda amministrativa mancante della indicazione, nell’allegato certificato medico, della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere atti quotidiani della vita senza assistenza continua;

2. l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di diritto, ulteriormente illustrato con memoria, cui hanno resistito, con controricorso, gli eredi di G.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. preliminarmente il ricorso per cassazione va qualificato come ricorso avverso sentenza resa in unico grado (art. 360 c.p.c., primo inciso), in quanto inappellabile (art. 445-bis c.p.c., primo inciso);

4. il ricorso, incentrato sull’improponibilità della domanda giudiziale per inidoneità del certificato medico allegato alla domanda amministrativa, è da rigettare, in continuità con il recente intervento nomofilattico di questa Corte, con sentenza n. 14412 del 2019;

5. la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione giudiziaria nelle controversie previdenziali ed ha lo scopo di consentire una definizione prima di adire il giudice: in mancanza di questa l’azione giudiziaria è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti nè dalla L. n. 533 del 1973, art. 8 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo), nè dall’art. 443 c.p.c., che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale soltanto per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato;

6. il beneficio assistenziale viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa e l’istanza medesima vale, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione;

7. nel ricorso all’esame non è in discussione la presentazione della domanda, ma ciò di cui si discute è se la mancata, completa compilazione della stessa – ed in particolare l’inidoneità del certificato medico, rilasciato su modulo predisposto dall’INPS – possa equipararsi alla mancata presentazione della domanda con la conseguente improcedibilità del ricorso giudiziario in applicazione dell’art. 443 c.p.c.;

8. il D.L. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla L. n. 102 del 2009, vigente all’epoca dei fatti di cui è causa, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20, comma 3, che “a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”;

9. la norma, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento all’indennità di accompagnamento, ma il modello predisposto dall’Inps reca la dicitura “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, prevedendo che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente ma, la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta;

10. la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi non determina l’improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente;

11. l’art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di giusto processo indicando con tale formula l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio e la citata disposizione costituzionale impone di escludere che l’improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all’art. 443 c.p.c., possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l’Inps, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato o non esatto o incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale;

12. l’Inps, pertanto, non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda;

13. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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