Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24983 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 06/12/2016), n.24983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20468-2015 proposto da:

IMPRESA COSTRUZIONI CALZA’ S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO VALCANOVER, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.N., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO MOSER, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 21/05/2015 r.g.n. 84/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato AMBROSETTI STEFANO per delega MOSER FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Rovereto quale Giudice del lavoro F.N., dal 23.10.2009 dipendente a tempo indeterminato della srl Impresa costruzioni Calzà con mansioni di geometra/ responsabile di cantiere, esponeva di essere stato licenziato il 13.9.2011 per giustificato motivo oggettivo determinato per ragioni inerenti all’attività ed all’organizzazione del lavoro dettate dalla grave crisi del settore (calo lavoro e fatturato). Il F. contestava le ragioni addotte per il licenziamento di cui chiedeva la dichiarazione di nullità/illegittimità con condanna alla reintegrazione o alla riassunzione ed al risarcimento il danno. Si costituiva la società contestando la fondatezza della domanda. In sede di giudizio di opposizione il Tribunale di Rovereto, espletata consulenza di ufficio in ordine alla verifica di una crisi aziendale all’epoca del recesso con sentenza dell’11.11.2014 accertava l’illegittimità dello stesso con condanna dell’impresa costruzioni alla riassunzione del F. ed a corrispondergli la somma indicata in sentenza. La Corte di appello di Tento, con sentenza del 14.5.2015, rigettava l’appello principale del datore di lavoro nonchè quello incidentale del lavoratore. La Corte territoriale osserva che la consulenza tecnica contabile aveva dimostrato come nel momento in cui era stato disposto il licenziamento il numero di appalti in corso era doppio a quelli dell’anno precedente e che anche in relazione ai ricavi vi era stato solo un lieve calo, non consistente (anzi emergeva tra la data di assunzione e quella del recesso un andamento sostanzialmente stabile), nè vi era stato un calo significativo delle commesse e del fatturato. Inoltre le mansioni svolte dal F. non era state soppresse ma trasferite su altro soggetto, in particolare al sig. Toscana formalmente libero professionista ma operante in regime di monocommittenza per la società, Non si era verificata quindi alcuna riorganizzazione aziendale con riferimento al settore ove aveva operato il F. le cui mansioni non erano state ridistribuite tra gli altri dipendenti ma trasferite ad un terzo soggetto. Circa l’appello incidentale non era stata soggetta la prova che la società avesse più di 15 dipendenti.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società con 4 motivi; resiste controparte con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presenta sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dalla L. n. 92 del 2012. La domanda accolta non poteva essere introdotta con il rito abbreviato.

Il motivo appare infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo il quale “nel caso di impugnativa di licenziamento discriminatorio, secondo il rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e segg., è ammissibile la proposizione in via subordinata, da parte del lavoratore, delle domande volte alla declinatoria di difetto di giusta causa ovvero ingiustificatezza del recesso datoriale, in quanto fondate sul comune presupposto della vicenda estintiva del rapporto, nè tale trattazione congiunta determina aggravi istruttori, evitando, semmai, un’inutile rinnovazione dell’attività processuale oltre al frazionamento dei processi cui accede il rischio di giudicati contrastanti” (Cass. n. 17107/2016); la Corte ha anche affermato che “nel caso di impugnativa di licenziamento, secondo il rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, è ammissibile la proposizione in via subordinata, da parte del lavoratore, delle domande di pagamento del t.f.r. e dell’indennità di preavviso, in quanto nascenti dalla cessazione del rapporto, e quindi fondate su fatti costitutivi già dedotti, sicchè il relativo esame non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione, ed evita il frazionamento dei processi o pronunce in mero rito, permettendo, al contrario, che un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro dia luogo ad un unico processo (17091/2016), ed ancora che “la domanda di tutela avverso licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 st.lav. e quella avente ad oggetto l’impugnativa del medesimo recesso cui possa essere, in via subordinata, riconosciuta la tutela di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 possono essere proposte in unico ricorso, con rito L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, in quanto fondate sugli stessi fatti costitutivi, poichè la dimensione dell’impresa non è un elemento costitutivo della domanda del lavoratore, e, la prospettata interpretazione estensiva della disciplina di cui alla L. n. 92 del 2012, consente di evitare la parcellizzazione dei giudizi in modo che da un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di un’impugnativa di licenziamento di una lavoratrice, assunta formalmente con contratto di associazione in partecipazione, aveva riconosciuto la tutela di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 richiesta in via subordinata) (Cass. n. 12094/2016), per cui non appare coerente con il sistema che il lavoratore sia costretto a riproporre la domanda una volta che si profili solo un caso di illegittimità del recesso in un’azienda sotto i 15 dipendenti e quindi una tutela di natura obbligatoria.

Con il secondo motivo si allega il difetto di motivazione o comunque l’illogicità della motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3. La documentazione prodotta dalla società attestava univocamente la sussistenza della dedotta crisi del settore.

Con il terzo motivo si allega la contraddittorietà della motivazione; la stessa consulenza tecnica dimostrava l’esistenza di una crisi aziendale e comunque tale crisi era stata comprovata dalle dichiarazioni dei testi. La società non era in equilibrio finanziario.

I motivi da trattarsi congiuntamente appaiono inammissibili in quanto diretti a contestare l’accertamento di fatto effettuato dai Giudici di merito sollevando in sostanza profili di inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata non più riproponibili in questa sede alla luce della formulazione novellata dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis: il “fatto” qui in discussione e cioè l’esistenza dei presupposti fissati per legge per il recesso per giustificato motivo oggettivo è stato esaurientemente già esaminato dalla Corte di appello che ha ritenuto non comprovata la situazione di crisi economica dedotta dalla stessa società come ragione del recesso (e quindi non necessaria la pretesa ristrutturazione) alla luce della disposta consulenza tecnica, sicchè tale ragione può ritenersi pretestuosa e neppure esistente la soppressione del posto di lavoro posto che l’attività svolta dal F. era stata attribuita a terza persona, così com’era. Pertanto appaiono inammissibili le censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata incompatibili con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cfr. Cass. Sez. Un. N. 8053/2014); peraltro la detta motivazione appare coerente con i principi di diritto in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo secondo cui “è giurisprudenza di questa Corte che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice (…) il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro (…). Ai fini di cui trattasi è, quindi, sufficiente e necessario accertare l’effettività della addotta riorganizzazione non essendo consentito il sindacato sulla scelta dell’an e del quomodo” (cfr da ultimo Sez. L, 3 luglio 2015, n. 13678). A tanto la Corte del merito si è strettamente attenuta accertando l’insussistenza della dedotta crisi, nonchè la stessa soppressione come detto del posto di lavoro occupato dal F..

Con il quarto motivo si allega la violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 in relazione alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo, nonchè il difetto di motivazione in relazione alle mansioni svolte dal F.. Non era vero che il Fontana avesse sostituito il F..

Anche il detto motivo appare inammissibile posto che è diretto a contestare l’accertamento dei giudici di merito circa l’affidamento al Fontana dell’attività precedentemente svolta dal F.; si tratta di censure di merito incompatibili con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 posto che il fatto di cui si discute è stato già valutato dalla Corte territoriale.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità – liquidate come al dispositivo della presente sentenza – seguono la soccombenza.

La Corte ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per spese nonchè in Euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA