Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24982 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 24120/13) proposto da:

D.A., (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Lucina Benevolo,

dall’avv. Alessio Pezcoller e dall’avv. Silvia Maria Cinquemani; con

domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via Varrone

n. 9.

– ricorrenti –

contro

D.F., (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, in forza di

procura in calce al controricorso, dall’avv. Enrico Giammarco, in

unione all’avv. Claudio Coggiatti; con domicilio eletto presso lo

studio del secondo in Roma, via Lazio n. 20/c;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 226/2013 della Corte di Appello di Trento del

18 luglio 2013, non notificata;

udita la relazione di causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 maggio 2017 dal consigliere dott. Bruno

Bianchini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.A., sostenendo di aver acquistato dalla spa Ferrovie dello Stato una porzione di immobile allibrato alla particella fondiaria (OMISSIS) e che il fratello F. aveva occupato senza averne titolo, parte di detto immobile, citò il congiunto innanzi al Tribunale di Trento, al fine di farlo condannare al rilascio del bene ed al risarcimento del danno. Il convenuto dicembre 1990, stipulata con il germano ed in dichiarata connessione con la divisione del defunto genitore D.M., con la quale sarebbe stata attribuita all’esponente la disponibilità dei garages realizzati dal genitore sul suolo demaniale, poi oggetto di acquisto da parte del germano; tale convenzione avrebbe costituito il titolo del suo rapporto con i beni (boxes adibiti a garages) rivendicati; il convenuto sottolineò altresì che i beni erano obiettivamente separabili dall’area di sedime ove si trovavano all’attualità e che, rispetto a detto sedime, non sarebbero stati destinati a funzione od esercizio dell’attività ferroviaria; soggiunse che essi, assieme ad altri, destinati a tettoia e ricovero mezzi, sarebbero stati realizzati, agli inizi degli anni ‘60 del secolo scorso, dal comune genitore: detti beni sarebbero stati considerati parte del patrimonio ereditario, di tal chè, quando nel 1990 furono convenzionalmente adottate regole per la regolamentazione dell’asse, si sarebbe convenuto che sarebbe stati utilizzati separatamente da essi fratelli: i garages dall’esponente e gli altri dall’attore. In via riconvenzionale il convenuto chiese che fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione, dei garages.

L’adito Tribunale rigettò la domanda principale sulla base del rilievo che con la convenzione del 1990 era stata disciplinata la detenzione dei manufatti edificati sopra il sedime appartenente alle Ferrovie dello Stato obbligandosi D.A. a non contestare quella pur precaria situazione di fatto su beni dell’ente ferroviario ed a farsi carico del pagamento del relativo “affitto” all’ente medesimo – tale impegno di contenuto obbligatorio dunque doveva dirsi sussistente pur dopo l’acquisto, avvenuto nel 2009, dell’area già appartenente al demanio ferroviario, da parte dell’attore.

La corte di Appello di Torino confermò tale decisione, da un lato sottolineando che la scrittura intervenuta tra i germani, avente ad oggetto solo i due garages costruiti sul sedime già delle Ferrovie dello Stato, avrebbe avuto lo scopo di disciplinare la detenzione dei manufatti costruiti dal comune genitore; dall’altro mettendo in evidenza che l’obbligo di rispettare tale situazione non si era modificato a seguito dell’acquisto dell’area da parte di D.A.; dal momento poi che la relazione di fatto con i beni, instaurata da D.F. era basata su convenzione, neppure potevano dirsi realizzati i presupposti per l’acquisto per usucapione.

D.A. ha proposto ricorso per la Cassazione di tale decisione, sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; il germano F. ha risposto con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con il primo motivo vengono fatte valere, ad un tempo, la violazione e la falsa applicazione delle norme di interpretazione del contratto di “precario”, che si assume intercorso tra i fratelli D..

p. 1.1 – Argomenta sul punto il ricorrente che il risultato ermeneutico al quale la Corte del merito è pervenuta sarebbe viziato dalla mancata considerazione che il tenore letterale della pattuizione (che nel punto di interesse viene riportata nei seguenti termini: ” 3 – Si conviene che i due garages insistenti sul suolo FFSS siano ora a disposizione di D.F. e il relativo affitto sarà da esso pagato assieme alle parti comuni (strada)”) avrebbe condotto ad uno solo dei possibili significati della comune volontà delle parti (diretta, secondo la Corte distrettuale, a disciplinare la situazione di detenzione dei due garages), ben potendo invece enuclearsi una duplice finalità della convenzione, avente cioè ad oggetto, da un lato, il riconoscimento della detenzione dei beni come sino ad allora esercitata da D.F. e, dall’altro, la volontà di regolarizzare per il futuro tale situazione, nei confronti della proprietaria Ferrovie Dello Stato.

p. 1.2 – Al medesimo esito interpretativo, secondo il ricorrente, si perverrebbe valutando la comune volontà delle parti quale manifestatasi sia prima che dopo la indagata convenzione, al fine di verificare se da quest’ultima fosse scaturita l’obbligazione di lasciare l’immediata disponibilità dei beni al fratello o se concretizzasse una mera ricognizione della relazione di fatto con gli stessi quale essa si era anteriormente stabilizzata.

p. 1.3 – Parte ricorrente denuncia altresì la violazione e la falsa applicazione dei canoni ermeneutici di valutazione complessiva delle clausole del contratto (art. 1363 c.c.); del principio di conservazione dello scopo negoziale (art. 1367 c.c.); nonchè della norma di chiusura dell’interpretazione mitior per l’obbligato.

p. 1.4 – Il mezzo presenta molteplici profili di inammissibilità.

p. 1.4.1 – Innanzi tutto non possono coesistere, nel vizio ricondotto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge (che presuppone un’erronea parametrazione dei confini applicativi della norma presa a base del giudizio) e la falsa applicazione (con la quale invece si denunzia la non corretta riconduzione della fattispecie concreta in quella portata dalla norma di riferimento); in secondo luogo il controllo di legittimità della interpretazione delle emergenze istruttorie (e dunque anche del contenuto dei negozi) operato dal giudice di merito rimane confinato alla logicità intrinseca del risultato interpretativo, rimanendo dunque estranea ogni verifica della tenuta argomentativa in termini di ineluttabilità logica di quella operazione ermeneutica; del resto la fragilità del costrutto censorio contenuto nel mezzo in esame emerge dalla stessa impostazione di dubbiosa possibilità di ricostruzione alternativa della volontà delle parti; in terzo luogo la convenzione non viene riportata per intero e quindi è precluso in sede di legittimità, anche per questo motivo – che impinge nella aspecificità della formulazione del motivo (spesso qualificato come difetto di autosufficienza) – l’esame congiunto con le altre clausole della convenzione medesima.

p. 2 – Con il secondo motivo si assume, ad un tempo, l’esistenza di un’omissione e di una insufficiente motivazione in merito all’esatta qualificazione della natura e dell’oggetto della convenzione.

p. 2.1 – Anche questo mezzo presenta profili di inammissibilità.

p. 2.2 – Va osservato che la sentenza è stata pubblicata il 18 luglio 2013 e dunque ben oltre lo spirare del trentesimo giorno dall’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha riformulato il disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sostituendo al vizio di motivazione quello dell’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dunque espungendo dal controllo di legittimità il mero percorso logico del giudice del merito in termini di sufficienza nell’esposizione; di congruità tra premesse e conclusioni; di valutazione congrua delle emergenze di causa, facendo invece residuare solo una verifica della mera apparenza motivazionale o della delibazione di fatti aventi efficacia risolutiva della controversia. Nel caso in esame si ripropone la mera possibilità di una esegesi diversa della volontà contrattuale (con la quale, secondo il ricorrente, avrebbe esclusivamente espresso il proprio disinteresse alla gestione dei garages sino ad allora in uso al fratello ma non si sarebbe affatto impegnato a non turbare la pregressa situazione anche per il futuro) rispetto a quella esposta nella gravata decisione.

p. 3 – Il ricorso va dunque respinto e le spese regolate secondo la soccombenza, tenuto conto dei criteri di liquidazione di cui al D.M. 2014.

p. 3.1 Dal momento che il ricorso è stato respinto e che l’atto introduttivo del giudizio di legittimità è stato notificato il 28 novembre 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, pari a quello versato a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 quater e 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna D.A. al pagamento delle spese di lite, liquidandole in Euro 3.500 (tremilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200 (duecento) ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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