Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24982 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29095/2018 proposto da:

M.K.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA N. 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CAPONETTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GEORG KOFLER;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

MARINA, 1, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PLACIDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO GIUDICEANDREA;

– controricorrente –

e contro

ENEL ITALIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

BOLZANO, depositata il 30/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con lettera raccomandata del 10 luglio 2007 Enel Italia S.r.l. (già Enel Servizi S.r.l., già Dalmazia Trieste S.r.l.), proprietaria del maso chiuso (OMISSIS) in P.T. 142/I c.c. Appiano, comunicò, ai sensi della L.P. n. 17 del 2001, art. 10, sui masi chiusi e della L. n. 590 del 1965, art. 8, a M.K.E. e a B.L., entrambe conduttrici, in base a separati contratti di affitto agrario, di distinte particelle fondiarie del compendio masale, la proposta irrevocabile di acquisto dell’intera azienda agricola al prezzo di Euro 1.552.000,00 formulata da A.V..

Entrambe le conduttrici esercitarono il diritto di prelazione.

Con citazione datata 22 novembre 2007 B.L. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano, M.K.E. ed Enel Italia S.r.l. per vedersi riconoscere il diritto di preferenza all’acquisto del detto maso o, in subordine, per esercitare il diritto di riscatto qualora la compravendita dell’azienda fosse stata già conclusa.

Si costituirono entrambe le convenute dando atto che la locale commissione sui masi chiusi, in data 1 ottobre 2007, aveva espresso parere in favore della M.K., con la quale Enel Italia S.r.l., in data 22 novembre 2007, prima del perfezionamento della notifica dell’atto di citazione, aveva concluso il contratto definitivo di compravendita del maso.

Enel Italia S.r.l. osservò, in particolare, che la domanda attorea, quanto all’accertamento del diritto di preferenza, era superata dall’intervenuta compravendita del maso e che, quanto al diritto di riscatto, la domanda riguardava solo la M.K. che, con il contratto di compravendita, si era impegnata a tenerla indenne da qualsiasi pretesa fosse stata avanzata dalla B..

M.K.E., a sua volta, sostenne che permaneva l’interesse attoreo a far valere unicamente il diritto di riscatto e che questo era stato esercitato irritualmente e, comunque, infondatamente; in via riconvenzionale, chiese che l’attrice fosse condannata al rilascio dei fabbricati del maso asseritamente occupati senza titolo nonchè al risarcimento dei danni; inoltre, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, chiese, in via riconvenzionale subordinata, la condanna dell’attrice alla rifusione delle spese sostenute per la manutenzione e la ristrutturazione del maso nel periodo successivo alla compravendita del 27 novembre 2007.

Il Tribunale di Bolzano, in accoglimento della domanda attorea di riscatto, dichiarò il subentro di B.L. in luogo di M.K.E. quale parte acquirente nel contratto di compravendita in parola e ciò subordinatamente al pagamento del prezzo contrattuale di acquisto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, rigettò le domande riconvenzionali della convenuta, dichiarando quelle proposte ex art. 183 c.p.c., comma 6, inammissibili perchè tardive, e condannò la parte da ultimo indicata alle spese di quel grado.

Avverso tale decisione M.K.E. propose gravame del quale chiese il rigetto la B., mentre Enel Italia S.r.l. rimase contumace.

La Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 80/2018, pubblicata il 30 giugno 2018, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito M.K.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso B.L.. Per quest’ultima si è costituito il nuovo difensore, avv. Bruno Giudiceandrea, nominato, congiuntamente e anche disgiuntamente all’avv. Giampiero Placidi, con procura speciale notarile, in sostituzione del precedente difensore, avv. Karl Taber, medio tempore andato in pensione.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è così rubricato: “Con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, in riferimento al diritto di riscatto accompagnate da una falsa ed errata applicazione degli artt. 112,163 e 183 c.p.c. (vizio di ultra petizione)”.

La ricorrente sostiene che la domanda di riscatto sarebbe stata proposta in maniera irrituale ed inammissibile dalla B., perchè quest’ultima non avrebbe fatto specifico riferimento al contratto di compravendita del maso in data 27 novembre 2007 e che la motivazione con cui la Corte di merito ha rigettato le sue specifiche censure sul punto sarebbe “poco convincente, errata e contraddistint(a) da una non corretta e falsa applicazione ed interpretazione della legge”.

Sostiene la ricorrente che, per poter validamente esercitare il diritto di riscatto, il retraente deve “necessariamente indicare… in quale contratto di compravendita… vuole subentrare, assumendosi tutti gli obblighi e beneficiando di tutti i diritti previsti da detto contratto, ivi compreso l’obbligo del pagamento del prezzo determinato” mentre, nella specie, la B. non avrebbe mai dichiarato in quale contratto intendeva subentrare e quale prezzo intendeva pagare.

Ad avviso della ricorrente, il Giudice del merito non aveva la facoltà di colmare le omissioni della B., sicchè la Corte di merito avrebbe violato l’art. 112 c.p.c..

1.1. Il motivo è infondato, risultando la dichiarazione di riscatto sufficientemente specifica alla luce di quanto dell’atto di citazione è riportato dalla stessa ricorrente a p. 26 del ricorso, facendosi ivi chiaramente riferimento per relationem alle condizioni contrattuali e al prezzo (anch’esso, evidentemente, stabilito nelle condizioni contrattuali) previsti tra gli aventi causa dell’allora proprietaria del maso chiuso de quo e quest’ultima, sicchè tale dichiarazione non è irrituale e generica, come, invece, sostenuto dalla ricorrente, ed è in linea, quindi, con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa ricorrente (Cass. 13/05/2003, n. 7287; vedi anche Cass. 31/01/2008, n. 2402).

Quanto alle ulteriori argomentazioni sviluppate dalla ricorrente, le stesse, in parte, si riferiscono ad ipotizzate problematiche che potrebbero eventualmente sorgere in sede di esecuzione e da risolversi, quindi, in quella sede, e, nel resto, fanno riferimento, da un lato, a paventati effetti negativi per la M.K., in relazione ad una questione del tutto eccentrica rispetto a quelle in discussione in questa sede (sostenendosi che, alla data della stipula del contratto di compravendita del 22 novembre 2007, la medesima sarebbe stata titolare anche di un contratto di affitto asseritamente fino al 1 novembre 2028, contratto che sarebbe venuto meno per la confusione del rapporto di affitto con il diritto di proprietà dall’anno 2007 – anno di iscrizione tavolare del contratto di compravendita richiamato – fino alla successiva data di “assegnazione” del maso a B.L.), e fanno riferimento, dall’altro, a questioni non più delibabili in questa sede (avendo la ricorrente rappresentato di aver fatto valere, in via riconvenzionale subordinata, la domanda volta al rimborso delle spese sostenute, domanda dichiarata inammissibile per tardività dai Giudici di primo e secondo grado, sicchè la medesima parte si vedrebbe privata del diritto al rimborso), atteso che a tale ultimo riguardo non risulta essere stato proposto specifico motivo di ricorso.

Peraltro, si osserva che tutte le argomentazioni appena ricordate risultano proposte dalla ricorrente espressamente per evidenziare la pretesa e denunciata erroneità della sentenza impugnata, laddove, come sopra affermato, le censure proposte con il mezzo all’esame risultano infondate.

2. Il secondo motivo è così rubricato: “Con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8, in combinazione con la L.P. Autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, art. 10, comma 2, nel testo allora vigente (anno 2007) ed in combinazione con la L. n. 203 del 1982, artt. 48 e 53, in riferimento alla preferenza tra più affittuari che fanno valere il diritto di prelazione su un maso chiuso, accompagnate da un omesso ossia insufficiente esame dei fatti decisivi per il giudizio”.

La ricorrente sostiene che le argomentazioni della Corte di merito a supporto della concessa preferenza alla B. sarebbero contrassegnate da una falsa applicazione della legge nonchè da un’errata od omessa valutazione dei fatti, lamentando la M.K., a tale ultimo riguardo, l’omessa valutazione, ai fini della preferenza nella concessione del diritto di prelazione, delle qualità, condizioni e competenze di tutti i componenti dell’impresa familiare coltivatrice.

2. Il motivo va disatteso.

Ed invero, quanto alla dedotta falsa applicazione delle norme richiamate in rubrica, le doglianze proposte risultano infondate.

Va al riguardo osservato che la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, ha distinto l’ipotesi, in cui il rapporto agrario si è costituito anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 203 del 1982, da quella, in cui si è costituito successivamente, e, con riferimento alla prima ipotesi, ha ritenuto che, stante la tassativa elencazione contenuta nella L. n. 590 del 1965, art. 8, il diritto di prelazione non può essere riconosciuto a coloro che coadiuvano il titolare del rapporto nella coltivazione del fondo, quali i componenti della sua famiglia, neppure se sia configurabile un’impresa familiare a norma dell’art. 230-bis c.c.; questa medesima Corte ha pure escluso che la L. n. 203 del 1982, art. 48, abbia comportato un’automatica novazione soggettiva dei rapporti di affitto in corso con la sostituzione, in qualità di conduttori, delle imprese familiari coltivatrici ai singoli contraenti del contratto preesistente (v., proprio in tema di prelazione e riscatto, Cass. 1/07/1997, n. 1331; Cass. 21/03/1995, n. 3241; Cass. 19/01/1995, n. 594; Cass. 26/03/1990, n. 2424; tali principi sono stati richiamati anche da Cass. 22/06/2001, n. 8598, pur con la espressa precisazione che, nel caso ivi esaminato, la questione non veniva in rilievo, in quanto il giudice del merito, con statuizione non gravata da impugnazione, aveva ritenuto la contitolarità nella prelazione e nel riscatto anche dei ricorrenti, costituiti nella qualità di componenti la famiglia coltivatrice di altro soggetto, affittuario del fondo agricolo).

All’indicata giurisprudenza risulta essersi adeguata la Corte territoriale, che ha conseguentemente e condivisibilmente valutato la sussistenza dei requisiti soggettivi in relazione alle titolari del diritto di prelazione e riscatto, e non con riguardo alle persone che compongono i rispettivi gruppi familiari, ampiamente motivando sul punto ed evidenziando, tra l’altro, che rileva, nella specie, il secondo criterio elettivo di cui della L. p. n. 17 del 2001, art. 10, comma 2.

Si rimarca che detta norma, pur se successiva alla L. n. 203 del 1992, non fa alcun riferimento alla famiglia coltivatrice e stabilisce che: “Nel caso in cui più affittuari o più affittuarie dichiarino di voler esercitare il diritto di prelazione su un maso chiuso, deve essere data la preferenza al coltivatore diretto o alla coltivatrice diretta che ha in affitto la sede o la maggior parte degli stabili del maso chiuso; a questi/e succedono gli affittuari o le affittuarie di singoli fondi e il diritto di prelazione tra di loro spetta a colui o colei che dimostri di possedere i migliori requisiti per garantire la conduzione e coltivazione diretta e la futura sussistenza del maso”, mentre nel comma 4 del medesimo articolo si fa espresso riferimento ai familiari che collaborano nel maso e che vivono nel medesimo, riconoscendo loro il diritto di prelazione nel caso – diverso da quello in esame – di alienazione di un maso chiuso o di una parte del medesimo a persone imparentate oltre il secondo grado.

In particolare la Corte di merito, ritenuto, in base agli elementi forniti dal C.T.U., anche tenendo conto dell’apporto dei familiari collaboratori delle due contendenti, che entrambe le aziende agricole sono condotte in modo esemplare sia dalla B. che dalla M.K., sicchè, sotto il profilo della competenza professionale, entrambe sarebbero ugualmente meritevoli di assumere il maso (OMISSIS), ha valorizzato, quale criterio scriminante tra i due soggetti ugualmente legittimati al fine di garantire la futura sussistenza del maso, quello dell’età anagrafica, evidenziando che la B. aveva, al momento in cui aveva esercitato il diritto di prelazione e riscatto, 65 anni, età che “ancora le consentiva di condurre in prima persona la propria impresa, se non a tempo pieno nel disbrigo di tutte le attività manuali, sicuramente nella direzione e nel controllo della coltivazione. Non altrettanto può dirsi di M.K. che, infatti, nel settembre del 2007, (due mesi prima della stipula del contratto di compravendita del maso in questione), all’età di 86 anni si è ritirata nella casa di riposo”. La Corte territoriale ha pure precisato che la circostanza da ultimo ricordata, “se di per sè non dimostra univocamente la già avvenuta completa dismissione dell’attività di conduzione della sua azienda agricola, lascia, tuttavia, fondatamente presumere che essa progressivamente verrà affidata ai suoi familiari” e ha, comunque, sottolineato che “nel caso di specie mancano gli elementi per poter valutare se i familiari che coadiuvano M.K.E., senza la sua direzione e senza la sua vigilanza, siano in grado di condurre in modo altrettanto ineccepibile la sua azienda agricola”.

Infine, alla luce di quanto sopra evidenziato, non sussiste neppure il lamentato esame circa i pretesi fatti decisivi per il giudizio, difettando i fatti dedotti, di per sè, del carattere della decisività.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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