Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24982 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 07/10/2019), n.24982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4337/2014 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 3, presso lo studio dell’avvocato ENRICO VITALI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO PARDUCCI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati TERESA OTTOLINI e LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1096/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/10/2013, R.G.N. 299/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 16 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e rigettava la domanda proposta da P.S. nei confronti di INAIL avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla corresponsione della rendita per aver contratto, nel corso dell’attività lavorativa, una malattia professionale (epatite virale) dalla quale era derivata un’inabilità permanente del 25%;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto decorso il termine triennale di prescrizione per doversi ritenere accertato l’aver la P. maturato la consapevolezza dell’essere la malattia in atto già a far data dal 2006 ed escluso che all’epoca avesse ricevuto assicurazioni che il grado invalidante non avesse ancora raggiunto la soglia di indennizzabilità;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la P., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INAIL.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 112 e art. 2935 c.c., lamenta che il grado di conoscibilità giuridica della ricorrente in relazione alla malattia sofferta sia stato dalla Corte territoriale desunto sulla base di due presunzioni, la prima per cui la ricorrente si sarebbe accorta della gravità della malattia, la seconda per cui di questa ella non sarebbe stata edotta dal medico che aveva eseguito i controlli, privi di valenza decisiva, trattandosi nel primo caso di controlli di routine eseguiti allorchè la ricorrente si trovava in buono stato di salute, la seconda in quanto le conoscenze mediche della ricorrente non consentivano di desumere dal referto la gravità della stessa;

che il motivo risulta infondato dovendosi conformare all’accertamento operato dalla Corte territoriale, qui non fatto oggetto di specifica censura, per cui il controllo bioptico del marzo 2006 aveva consentito di accertare che la malattia fino a quel momento quiescente, era divenuta attiva, raggiungendo il grado indennizzabile non inferiore al 6% e convenire con il rilievo, parimenti svolto dalla Corte medesima, in piena conformità con il principio di diritto enunciato da Cass. SS.UU. 11.1.2008, n. 581, per cui la consapevolezza da cui discende la conoscibilità giuridica della malattia si determina quando l’interessato sia venuto a trovarsi nelle condizioni di sapere che l’evento morboso lungo latente da cui sia stato colpito sia in atto e non al momento in cui di quello si manifesti una sintomatologia tale da indurre la percezione soggettiva dell’aggravarsi dello stesso;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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