Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24981 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. II, 25/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E., B.J.G. e B.

J.R., rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PAOLUCCI Francesco,

elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Massimo Letizia in

Roma, viale Angelico, n. 103;

– ricorrenti –

contro

D.C.A., in proprio e quale presidente del Comitato per la

ricostruzione della Via Crucis ed il ripristino dell’antica

(OMISSIS); G.G. e M.R., rappresentati e

difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli

Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli e Carolina Valensise, elettivamente

domiciliati nello studio di quest’ultima in Roma, Via Monte delle

Gioie, n. 13;

– controricorrenti –

e contro

M.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Antonio Carullo,

elettivamente domiciliato in Roma nello studio del dott. Gianmarco

Grez, Lungotevere Flaminio, n. 46;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv. Annamaria Cupello Castagna, Giulia Carestia e Giorgio Stella

Richter, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, via Orti della Farnesina, n. 126;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1219

depositata il 5 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Massimo Letizia, per delega dell’Avv. Francesco

Paolucci, Massimo Bordon, per delega dell’Avv. Antonio Carullo, e

Giuliano Berti Arnoaldi Veli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione del

giudizio quanto ai motivi primo, secondo e quarto e per il rigetto

del quarto motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.C.A., in proprio e quale presidente del Comitato per la ricostruzione della via crucia ed il ripristino dell’antica (OMISSIS), G.G., M.R. e V.M., componenti del suddetto Comitato e uti cives, convennero in giudizio B.J.G. e B.J.R., nella qualità di eredi di B.R., nonchè B. E., in proprio e nella qualità di erede di B. R., al fine di sentir dichiarare la riduzione in pristino della sede stradale e, conseguentemente, la rimozione di qualsiasi opera o manufatto che impediva o restringeva il passaggio della c.d.

(OMISSIS), nonchè al fine di ottenere il risarcimento dei danni relativi, con interessi e rivalutazione fino al saldo.

Gli attori, che avevano dato vita ad un Comitato per il ripristino della via crucis che si svolgeva lungo la (OMISSIS) destinata da tempo immemorabile al pubblico passaggio ed il cui percorso interessava sia il Comune di (OMISSIS) che quello di (OMISSIS), denunciarono l’impossibilità del recupero del percorso, dichiarato con D.M. 9 novembre 1955 di notevole interesse pubblico, perchè una parte di esso (quella relativa alle “stazioni” 9 e 10) era stata accorpata alla proprietà dei B.J. e della P.. Gli stessi attori allegarono che i lavori di sistemazione della zona erano stati autorizzati dal Comune di Bologna, per cui convennero anche l’Ente territoriale ove potesse ritenersi in qualche modo responsabile della situazione dei luoghi.

Si costituirono: i B.J. e la P., i quali, nel contestare le deduzioni avversarie, chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa M.M., loro dante causa, che avrebbe dovuto, in via subordinata, garantirli per i danni eventualmente loro derivanti dall’accoglimento della domanda; il Comune di (OMISSIS), il quale si associò alle richieste degli attori quanto al ripristino dello stradello, mentre chiese il rigetto della domanda di risarcimento dei danni formulata nei suoi confronti; il terzo chiamato in causa, che instò per il rigetto di tutte le pretese e chiese che, in caso di accoglimento della domanda, fosse escluso qualsiasi obbligo da parte sua.

Con sentenza in data 7 giugno 2000, l’adito Tribunale di Bologna, pur accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del Comitato, ritenne fondata la domanda proposta dagli attori, considerati uti cives, e, a tal fine, dichiarò l’esistenza del diritto di pubblico passaggio sull’area di mq. 1640 incorporata nella proprietà dei convenuti B.J. e P. e, per l’effetto, condannò gli stessi a provvedere alla rimozione di ogni manufatto o piantagione che potesse ostacolare o ridurre il godimento dello stradello nel suo tracciato e nella destinazione originaria;

rigettò, poi, la domanda di garanzia proposta dai convenuti nei confronti del terzo chiamato, in quanto dal rogito emergeva, comunque, la presenza dello stradello e della sua destinazione.

Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 5 dicembre 2006, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame principale dei B.J. e della P., mentre, in accoglimento del gravame incidentale, ha dichiarato, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la legittimazione attiva anche del Comitato per la ricostruzione della via crucis ed il ripristino dell’antica (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la P. e i B.J. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 2 marzo 2007, sulla base di quattro motivi, il terzo dei quali riferito alla domanda di garanzia e gli altri tre relativi alla resistenza alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi.

Hanno resistito, con separati atti di controricorso: il D.C., in proprio nonchè quale presidente del Comitato, con il G. ed il M.R.; il M.M.; ed il Comune di (OMISSIS).

I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

2. – Con atto notificato il 28 febbraio 2011 e depositato in cancelleria il 9 marzo 2011, i ricorrenti P. e B. J. hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del Comitato e dei suoi componenti nonchè del Comune di Bologna, avendo con essi raggiunto un accordo stragiudiziale per la definizione della controversia.

Con atto depositato in cancelleria il 2 maggio 2011, il D.C., in proprio e quale presidente del Comitato, il M.R. e L. F. ved. G., nella qualità di unica erede di G. G., deceduto il 15 ottobre 2007, hanno dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso con spese compensate.

Pertanto, deve dichiararsi l’estinzione parziale del processo, per intervenuta rinuncia al ricorso nei confronti del Comitato e dei suoi componenti (il D.C., il G. ed il M.R.) nonchè del Comune di (OMISSIS).

Non vi è luogo a condanna alle spese: perchè il D.C., in proprio e nella suddetta qualità, il M.R. e la L. ved. G. hanno dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

e perchè l’accettazione della rinuncia da parte del Comune con compensazione delle spese risulta per tabulas dal depositato atto di intesa del 26 gennaio 2011, sottoscritto, per il Comune, dalla Dott.ssa B.C., direttore del Settore Patrimonio.

3. – Passando all’esame del terzo motivo del ricorso, relativo alla posizione del venditore e terzo chiamato in garanzia, con esso si deduce violazione di legge in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 1489 cod. civ., nonchè difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e comunque insufficiente motivazione. Esso è corredato dal seguente guesito: “se la clausola di garanzia formulata nell’atto di vendita ai sensi anche dell’art. 1498 cod. civ., comporti una estensione della garanzia del venditore a vantaggio degli acquirenti e se, al riguardo, la motivazione delle sentenze di primo grado e di appello sia carente in ragione delle questioni prospettate analiticamente dagli attuali ricorrenti e non considerate in motivazione e in dispositivo della sentenza di appello”.

3.1. – IL motivo è inammissibile per inidoneità del quesito.

Esaminando il tenore delle clausole del contratto di compravendita, “confrontate con quelle adottate nel rogito del principe Colonna”, la Corte d’appello ha così sottolineato: “appare evidente che il M.M., pur trasferendo tutto quello che gli era stato trasmesso, ritiene opportuno inserire sia la destinazione della striscia – a pubblico passaggio – sia la mancanza della individuazione della stessa nelle mappe catastali secondo i criteri di designazione dei terreni appartenenti ai privati, significativa di una demanialità della stessa, sia il fatto che egli trasferisce ogni eventuale diritto di proprietà o di godimento che poteva essergli riconosciuto, circostanza, quest’ultima che, sottolineata proprio da quell’aggettivo eventuale inserito nella clausola, non preclude agli acquirenti, da un lato, di accedere a tali diritti e, dall’altro, di reclamarli, ma solo se esistenti”.

La Corte territoriale ne ha fatto discendere le seguenti conseguenze:

“che il M.M. si impegnava esclusivamente per ciò che gli era stato trasmesso e nei limiti di esso”;

“che gli aventi causa sapevano sia della destinazione pubblica di quella striscia di terreno, sia che l’acquisto di un diritto, se esistente, non era necessariamente a titolo di proprietà”;

“che il M.M. sceglieva, sia pure con riferimento solo a tale porzione di terreno, l’esclusione di qualsiasi garanzia del venditore, ipotesi valida ed efficace nel caso concreto, non essendo dimostrato che egli abbia in qualche modo dato causa all’odierna situazione dei luoghi”.

Tanto premesso, occorre considerare che il quesito di diritto non può consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di cassazione in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (tra le tante, Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., Sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 11535).

Nè rileva che le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 4 – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione. Occorre, insonnia, che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

Nella specie, dal quesito sopra trascritto non è dato evincere perchè, secondo la parte ricorrente, la Corte d’appello avrebbe fatto una non corretta applicazione della disciplina della garanzia per evizione.

Nè – sotto il profilo del vizio di motivazione, contestualmente prospettato – il quesito formulato indica in sè (come prescritto dalla costante giurisprudenza di questa Corte: ex multis, Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603) le ragioni per le quali la motivazione sarebbe insufficiente o carente.

4. – Il ricorso nei confronti del M.M. va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione sostenute dal controricorrente M.M., liquidate come da dispositivo, vanno poste, in solido, a carico dei ricorrenti.

PQM

La Corte cosi provvede:

dichiara l’estinzione parziale del processo per intervenuta rinuncia al ricorso nei confronti del Comitato per la ricostruzione della via crucis ed il ripristino dell’antica (OMISSIS), e dei suoi componenti D.C.A., G.G. e M. R., nonchè del Comune di (OMISSIS); dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di M.M. e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali da questo sostenute, liquidate in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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