Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24981 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 23410/13) proposto da:

C.S.G., (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Piero

Enrico Turetta; con domicilio eletto presso lo studio del predetto

in Roma, viale Tiziano n. 80;

– ricorrente e contro ricorrente al ricorso incidentale –

contro

D.G., (c.f.: (OMISSIS));

M.G. (c.f.: (OMISSIS)) parti entrambe rappresentate e

difese, in forza di procura a margine del controricorso, dall’avv.

Lorenzo Neri; con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione;

– entrambi controricorrenti e il solo D.G., anche

ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 299/2013 della Corte di Appello di Firenze

pubblicata il 20 febbraio 2013, non notificata;

udita la relazione di causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17 maggio 2017 dal consigliere dr. Bruno Bianchini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Come riportato dalla sentenza di appello, C.S.G. citò innanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, D.G. e M.G., proprietari di un immobile confinante lamentando: che il confine era stato spostato illegittimamente a danno del proprio fondo, con l’esecuzione di opere murarie; che queste avevano determinato la costituzione di una servitù di veduta e di scarico di acque reflue. Chiese dunque la rimozione di tali manufatti e l’eliminazione delle servitù di affaccio e di scarico.

La M., costituendosi, negò la propria legittimazione per non esser proprietaria dell’immobile – essendo pervenuto al solo marito per successione ereditaria -; il D., dal canto suo, contestò la fondatezza della domanda in quanto i manufatti sarebbero stati posti interamente nella sua proprietà; eccepì l’assoluta genericità della domanda riguardante gli affacci; protestò la legittimità degli scarichi; in via di eccezione, dedusse l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del bene rivendicato dalle parti attrici e del diritto di mantenere la servitù di veduta; in via di riconvenzionale poi chiese l’accertamento della proprietà di alcuni beni specificamente indicati in comparsa nonchè la rimozione di opere realizzate a ridosso del muro di confine, in ritenuta violazione delle norme sulle distanze.

Il Tribunale, dopo l’effettuazione di una consulenza tecnica, dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla posizione della M., avendo l’attore rinunciato alla domanda nei confronti della stessa; dichiarò la tardività della (e comunque la rinuncia alla) domanda diretta allo spostamento di un contatore ENEL; rigettò altresì la domanda di demolizione delle opere asseritamente insistenti nella proprietà dell’attore; affermò che i manufatti destinati all’esercizio della servitù di affaccio e di scarico sarebbero risultati realizzati in epoca tale da far presumere avvenuto l’acquisto del diritto a mantenerle in loco in forza di usucapione. Respinse infine la riconvenzionale di rimozione di quanto realizzato in violazione delle distanze legali.

Il C. e la M. proposero separati appelli, che vennero riuniti; la Corte di Appello di Firenze, pronunciando sentenza n. 299/2013, pubblicata il 20 febbraio 2013, ritenne di individuare l’oggetto originario della negatoria servitutis di veduta nella possibilità di affaccio da un balcone; rilevò peraltro che nell’atto di appello il C. si era doluto dell’affaccio consentito da tre finestre poste al piano primo del fabbricato del D.: delimitato così l’oggetto del gravame ritenne che la richiesta fosse nuova e che pertanto il gravame del predetto fosse inammissibile.

Quanto all’impugnazione del D., posto che il predetto avrebbe ridotto la domanda originaria – diretta alla declaratoria di proprietà esclusiva di tre tipi di opere- al solo “muro di fabbrica della proprietà D., posto sul confine lato monti” la Corte del merito giudicò che con la locuzione “muro di fabbrica” si sarebbe dovuto intendere il muro realizzato dallo stesso D., rivolto verso l’opposta proprietà e destinato a chiudere il cortile retrostante la proprietà dell’appellante incidentale: tale manufatto, sulla scorta della consulenza tecnica, non venne ritenuto sconfinare nella proprietà dell’originario attore e quindi se ne accertò l’esclusiva proprietà in capo al D. predetto.

Quanto poi alla riproposta domanda dell’appellante incidentale, diretta alla rimozione di due strutture ad acro e di un casottino destinato a contenere i contatori ENEL, il giudice dell’impugnazione osservò che il Tribunale, nel respingere le richieste, aveva adottato una doppia motivazione: da un lato aveva ritenuto la domanda indeterminata, non specificando a quali distanze si fosse fatto riferimento; dall’altro l’aveva ritenuta comunque infondata, atteso che la distanza dal confine dei due piccoli archi in muratura e cotto – colleganti le costruzioni principali delle parti- sarebbe stata di metri 1,65; di contro il giudice dell’impugnazione, ritenendo che i predetti manufatti dovessero essere considerati “costruzione” ai sensi e per gli effetti dell’applicazione dell’art. 873 c.c., condannò il C. alla rimozione in quanto essi erano posti a distanza inferiore a tre metri dal confine. Quanto infine alla domanda di rimozione del manufatto contenente i contatori ENEL del C., realizzato in aderenza al muro del medesimo, disattese la tesi del D., secondo la quale si sarebbero dovuti assimilare i cavi elettrici adducenti ai contatori agli elementi (pozzi, cisterne, fosse e tubi) disciplinati dall’art. 889 c.c..

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il C., facendo valere tre motivi; il D. ha risposto con controricorso, contenente anche ricorso incidentale; la M., nel medesimo atto, ha limitato le sue difese al solo controricorso; entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c.; il C. ha anche argomentato contro il ricorso incidentale con apposito controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

p. 1 – Con il primo motivo la parte ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità del proprio appello, motivata dalla Corte del merito in ragione della novità della negatoria servitutis relativa all’affaccio esercitabile da tre finestre poste al primo piano; sottolinea per contro che la domanda originaria, trasfusa nel proprio appello, riguardava anche l’affaccio dal terrazzo.

p. 1.1 – Il motivo è fondato perchè, come riconoscono le stesse parti controricorrenti, la eliminazione della servitù di affaccio esercitabile dal balcone (temporaneamente impedita dall’apposizione di un cannucciato, poi rimosso in corso di giudizio) aveva formato oggetto di appello e su essa la Corte distrettuale non ha adottato alcuna decisione – pur affermando formalmente di prenderla in esame- atteso che si è limitata ad affermare che la rimozione del cannucciato ad opera del D., avrebbe costituito fatto irrilevante al fine del decidere, in quanto sopravvenuto in corso di giudizio, evitando così di prender posizione sulla esistenza di una struttura (il balcone del D.) che funzionalmente era destinata all’affaccio, al fine di identificare in esso il corpus servitutis.

p. 1.2 – Non è fondato il rilievo, contenuto nel controricorso, secondo il quale si sarebbe formato un giudicato sulla (eccezione di) usucapione della servitù di affaccio, giusta la pronuncia sul punto, non sottoposta ad appello, del Tribunale: invero, anche a non voler considerare la genericità del riferimento e la mancata riproduzione delle difese degli attuali ricorrenti incidentali svolte in primo grado, appare evidente l’insussistenza di una statuizione con forza di giudicato sulla eccezione di che trattasi, atteso che, come riportato al quarto foglio della sentenza di appello, in merito all’anteatto svolgimento del processo, il Tribunale si era limitato a trovare una mera conferma argomentativa – senza che vi fosse stato un accertamento dei presupposti dell’eccezione – al già raggiunto approdo decisionale, nel fatto che le opere destinate alla servitù di affaccio e di scarico “risultavano realizzate in epoca tale da far ritenere avvenuto l’acquisto per usucapione in favore del D.”.

p. 2 – Il secondo motivo denuncia la presenta di un triplice vizio di motivazione relativo ad un “punto decisivo” della controversia, attinente alla funzione rivestita dagli archi in muratura e coppi, di collegamento i due edifici, affermandosi in particolare che tali manufatti avrebbero una funzione esclusivamente ornamentale e che dunque erroneamente sarebbero stati qualificati come “costruzione” ai fini dell’applicazione della disciplina sulle distanze, recata dall’art. 873 c.c.

p. 2.1 Il mezzo presenta profili di inammissibilità laddove, pur richiamando esplicitamente il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (in ragione della pubblicazione della sentenza di appello in data posteriore all’11 settembre 2012) come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito nella L. n. 134 del 2012, tuttavia non indica l’esame di quale fatto decisivo – che sia stato oggetto di discussione tra le parti – sia stato omesso dal giudice dell’appello, riducendosi la critica esposta nel motivo in una mera non condivisione della qualificazione del manufatto in termini di costruzione, sollecitando dunque la Corte ad una indagine di fatto, in merito alle caratteristiche dell’opera, che è preclusa in sede di legittimità.

p. 3 – La medesima censura è mossa in relazione all’accertamento della proprietà del “resede” collocato nel lato a monte tra le proprietà C.- D.: sul punto il ricorrente assume la carenza di ogni motivazione da parte della Corte territoriale a direzione della disputa venutasi a creare tra le parti in merito a tale porzione di terreno, atteso che innanzi al Tribunale esso deducente aveva affermato esserne unico proprietario, mentre i convenuti, contestando tale assunto, avevano eccepito la di lui carenza di legittimazione attiva a proporre una negatoria servitutis.

p. 3.1 – Il mezzo è inammissibile per carenza di interesse in quanto, come lo stesso ricorrente riconosce a fol 12 del proprio atto d’impugnazione, la Corte di Appello presuppose la contestata proprietà allorchè lo ritenne legittimato alla proposizione dell’azione; la paventata ineseguibilità della sentenza di condanna (per il mancato esplicito accertamento della titolarità della porzione in contesa), ove dedotta, potrà essere verificata in sede di interpretazione del giudicato, da compiersi innanzi al giudice dell’esecuzione.

p. 3.1.1 Questione nuova – e comunque non formante oggetto di specifico motivo di ricorso – è quella contenuta a chiusa del motivo in esame, in cui si lumeggia l’esistenza di altri comproprietari – e quindi di litisconsorti necessari, incisi dall’esecuzione della sentenza di condanna – dell’area costituente il resede.

Ricorso incidentale.

p. 4 – Con un unico motivo il solo D. assume la presenza di un’erronea e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio; una falsa ed errata applicazione delle norme relative alle distanze tra costruzioni ed alle distanze legali per tubi e condutture; l’omessa pronuncia sulla richiesta di rimozione del casotto contenente i contatori.

p. 4.1 – Il motivo sopra riassunto è inammissibile perchè la sopravvenuta modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 avrebbe imposto un diverso “taglio” argomentativo al mezzo; al postutto poi il ricorrente incidentale si duole della erronea percezione dei dati di causa da parte del giudice dell’appello che avrebbe travisato la posizione stessa dei contatori, rispetto a quella emergente dalla consulenza tecnica e dalla documentazione prodotta: ciò all’evidenza potrebbe al più suggerire l’esistenza di un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 ma non determinerebbe la riconduzione delle critiche ad un omesso esame di un fatto nè tanto meno ad un’ omessa pronuncia su una richiesta veicolata dal primo grado con l’appello incidentale.

p. 4.2 – Quanto poi alla applicabilità – negata dal giudice dell’appello – del regime delle distanze secondo quanto disposto dall’art. 899 c.c., la relativa censura è priva di una coerente argomentazione che si sia fatta carico delle ragioni per le quali il giudice dell’impugnazione decise in contrario avviso (ragioni esplicitate nell’ottavo foglio della impugnata decisione) p. 5 – In accoglimento dunque del primo motivo del ricorso principale la sentenza va cassata con rimessione innanzi al giudice del rinvio che si individua nella Corte di Appello di Firenze in diversa composizione soggettiva, il quale provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

p. 5.1 – Dal momento che il ricorso incidentale è stato respinto e che l’atto che lo conteneva è stato notificato il 3 dicembre 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del solo Giuseppe D. – essendo la M. mera controricorrente – di un ulteriore importo, pari a quello versato a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 quater e 1 bis.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo; rigetta il ricorso incidentale di D.G.; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale D., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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