Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24981 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 07/10/2019), n.24981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7674/014 proposto da:

ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE,(già ARIN S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato

EMANUELE MERILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO

TURRA’;

– ricorrente –

V.R., D.P.M.R., V.G., V.L.,

V.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4472/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/07/2013, R.G.N. 10564/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda proposta da V.C. – ex dipendente nel periodo 25 maggio 1955- 28 febbraio 1984 di AMAN, (azienda municipalizzata dell’acquedotto di Napoli), cui è succeduta dapprima ARIN (Azienda risorse idriche di Napoli) ed ora ABC, Acqua bene comune Azienda speciale, intesa ad ottenere l’inclusione nella base di calcolo della pensione aziendale degli importi retributivi connotati da fissità, continuità ed irrevocabilità, secondo le disposizioni dettate dagli artt. 64 e 65 del Regolamento organico, con condanna dell’Azienda al pagamento delle differenze maturate.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ABC, Acqua bene comune – Azienda speciale, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria.

3. V.R., D.P.M.R., V.G., V.L. e V.D., già costituiti in grado d’appello nella qualità di eredi di V.C., non hanno opposto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il primo motivo di ricorso ABC, Acqua bene comune Azienda speciale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115,153,154,291,415 e 421 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost.. Lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto che il Tribunale dovesse dichiarare alla prima udienza l’improcedibilità della domanda e disposto la cancellazione della causa dal ruolo, in assenza di attività notificatoria del ricorso di primo grado ed abbia al contrario concesso un ulteriore termine per procedere all’avvocato.

5. Come secondo motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e lamenta che la Corte abbia ritenuto applicabile al V. la previsione di cui alla Delib. 29 settembre 1987, n. 404, adottata dal subcommissario dell’AMAN (il cui testo viene ritrascritto), pur essendo egli cessato dal servizio il 28 febbraio 1984 senza neppure avere mai percepito il c.d. E.R.I., introdotto con accordo aziendale del 5.12.1991.

6. Come terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e lamenta che nella motivazione della sentenza impugnata non vi sia alcun riferimento alle deduzioni svolte dall’appellante (ritrascritte a pg. 2 tra i motivi di gravame) in relazione all’inidoneità della Delib. n. 404 del 1987, a concretizzare presupposto costitutivo della domanda formulata dal V. in ragione della data di cessazione dal servizio.

7. Il primo motivo non è fondato.

Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 1483 del 27/01/2015, Cass. n. 2621 del 01/02/2017) che nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione dell’udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., non ostandovi le esigenze di celerità che lo ispirano nè il principio della ragionevole durata del processo, atteso che l’eventuale inammissibilità o improcedibilità del ricorso non ne precludono la riproposizione, con una ulteriore dilatazione del tempo necessario ad ottenere una pronuncia di merito. Si tratta – in altre parole – di applicare i principi generali di conservazione degli atti processuali, di economia dei giudizi e di strumentalità del processo (nel senso che esso, per sua stessa natura, deve tendere, ove possibile, ad una decisione di merito).

8. Neppure fondati sono gli altri due motivi.

La Corte territoriale alle pagine 5 e 7 della sentenza riferisce puntualmente che il V. è cessato dal servizio in data 28.2.1984 e che il c.d. E.R.I. è stato introdotto con accordo aziendale del 5.12.1991, circostanze che non ha dunque ritenuto ostative dell’applicazione della Delib. n. 407 del 1987, del consiglio di amministrazione dell’allora AMAN al fine di riconoscere al V. il computo dell’elemento retributivo percepito dal personale in servizio al fine del calcolo della pensione aziendale. Nessun omesso esame di circostanza decisiva può quindi ritenersi sussistente.

9. La soluzione che è stata adottata dal giudice territoriale è peraltro coerente con i precedenti arresti di questa Corte che si sono pronunciati sull’interpretazione della previsione pattizia in rassegna, ritenendo che la suddetta Delibera si applichi anche ai dipendenti non più in servizio in quanto il fatto che essa fissi la decorrenza del nuovo sistema di calcolo a far tempo dal 1 gennaio 1987, vale a dire da epoca antecedente alla data della sua approvazione (29 settembre 1987), sarebbe incomprensibile qualora si fosse voluto prevedere l’applicazione del nuovo sistema di computo ai soli dipendenti in servizio, i quali certamente non potevano essere titolari di pensione alla pregressa data di decorrenza. E del tutto decisiva – ha aggiunto questa Corte – si rivela la dizione “senza calcolo retroattivo al pregresso regime pensionistico”, con la quale l’Azienda, nell’estendere l’applicabilità della Delibera a favore dei dipendenti già in quiescenza, si è preoccupata di evitare che siffatta estensione potesse incidere sul trattamento precedentemente percepito (Cass. n. 1926 del 2014, Cass. 1 ottobre 2013 n. 22377; Cass. 3 ottobre 2007 n. 20734).

10. Nel caso che ci occupa il ragionamento del giudice di merito, che è giunto a risultati coerenti con i primi arresti sopra richiamati e confermato il Tribunale che aveva ritenuto computabile nella pensione l’emolumento oggetto di causa merita conferma, neppure essendo validamente censurato sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici.

11. Nè alcun valido motivo di censura è stato proposto in merito alla valutazione sottesa al ragionamento del giudice territoriale, dei requisiti di fissità e continuatività dell’emolumento in questione.

12. Segue coerente il rigetto del ricorso.

13. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

14. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA