Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24980 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21022-2013 proposto da:

S.G.S., (OMISSIS), S.P.F.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE G. MAZZINI 88,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MONACO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO COLUCCI;

– ricorrenti –

LATERIFICIO MERIDIONALE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE G. IANNARELLI;

– controricorrente incidentale –

contro

S.G.S. (OMISSIS), S.P.F.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE G. MAZZINI 88,

presso lo studio dell’avvocato MARIO MONACO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO COLUCCI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1129/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 29/10/2012.

Fatto

PREMESSO

CHE:

G.S. e S.P.F.C. propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 29 ottobre 2012 che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda riconvenzionale dal loro dante causa S.A. fatta valere di acquisto per usucapione di un terreno la cui proprietà la controparte, il Laterificio Meridionale srl, aveva rivendicato davanti al Tribunale di Lucera.

Il Laterificio resiste con controricorso e ricorso incidentale.

I S. a loro volta resistono con controricorso al ricorso incidentale.

Sia i S. che il Laterificio hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso principale enuncia due motivi: erronea applicazione dell’art. 1141 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il secondo motivo (al quale non è comunque dedicata un’autonoma trattazione, non rinvenendosi nell’unitario sviluppo dei motivi specifiche censure nei confronti della sufficienza e coerenza della motivazione) è inammissibile dato che il parametro invocato, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non è applicabile alla fattispecie essendo la sentenza impugnata stata depositata il 29 ottobre 2012.

Resta quindi l’erronea applicazione dell’art. 1141 c.c.: la Corte d’appello, nel ritenere che Antonio S. sia stato non possessore, ma mero detentore del terreno concesso in godimento al padre S.G. non essendosi verificata interversione del possesso, avrebbe preso un “grande abbaglio” violando l’art. 1141 c.c.

La doglianza è infondata. I ricorrenti affermano infatti che a “cuor leggero” la Corte d’appello ha negato la qualifica di possessore ad S.A. senza considerare quello che in effetti è un principio consolidato in giurisprudenza, ossia che il conferimento del godimento di un immobile può dar luogo a possesso idoneo all’usucapione e non a mera detenzione ove si tratti di contratto ad effetti reali e non obbligatori e che per stabilire ciò occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto cui il godimento è conferito (in tal senso da ultimo Cass. n. 14272/2017).

Dal principio giurisprudenziale, però, i ricorrenti ne ricavano uno differente e cioè che sempre il conferimento del godimento di un bene sia ad effetti reali e sia quindi sempre idoneo a determinare l’animus possidendi in capo al soggetto che riceve in godimento un immobile così che “è evidente che già il S.G. – il padre del dante causa – esercitasse sul fondo de quo un potere di fatto qualificabile come possesso e non come semplice detenzione”.

Tale “evidenza” è contraddetta dalla ricostruzione in fatto operata dalla Corte d’appello – incensurabile davanti a questa Corte ove i fatti decisivi siano stati esaminati – che descrive invece come detenzione quella esercitata da S.G., detenzione che non si è mai trasformata in possesso, nessun elemento di prova essendo emerso (dai documenti prodotti e dalle testimonianze raccolte) in tal senso.

Il ricorso principale va pertanto rigettato.

2. Il ricorso incidentale è articolato in quattro motivi.

Il secondo, il terzo e il quarto sono trattati congiuntamente dallo stesso ricorrente incidentale e sono tutti e tre incentrati sulla mancata considerazione di un documento, la quietanza del pagamento del residuo prezzo di vendita del terreno la cui proprietà il Laterificio aveva rivendicato in primo grado: dal secondo denunciata come nullità del procedimento e della sentenza, dal terzo come insufficienza e contraddittorietà della motivazione, dal quarto come erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c.

La doglianza è fondata (unicamente, va precisato che il parametro invocato dal terzo motivo, l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, non è, come si è già detto supra, applicabile alla fattispecie). La Corte d’appello ha infatti ritenuto inammissibile la produzione in secondo grado del documento, documento formatosi prima del processo e di cui l’appellante non ha dimostrato di non averlo potuto produrre in primo grado, richiamandosi a un indirizzo presente in giurisprudenza, ma che è da ritenersi superato alla luce del principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 10790/2017, che vuole l’indispensabilità della prova sganciata dal rilievo che la “parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.

L’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo determina l’assorbimento del primo che fa valere “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2797,2699 e 2700 nonchè art. 2643 c.c.”.

3. L’accoglimento del ricorso incidentale determina la cassazione, in relazione ai motivi accolti, della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bari che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e – ritenendo fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo e assorbito il primo – accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bari che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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