Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24980 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20699-2010 proposto da:

B.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE

BENEDICTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura entrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ALESSANDRO RICCIO, SERGIO PREDEN, MAURO RICCI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7477/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/02/2010 R.G.N. 5305/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato DE VIVO GIOVANNI per delega dell’Avvocato ALLEGRA

ROBERTO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 7477/2009, depositata il 24.2.2010, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto da B.I. avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto il suo ricorso inteso ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico supplementare di vecchiaia di cui era titolare, sulla base della tabella C allegata al D.P.R. n. 448 del 1968 e successiva Tab E del D.L. n. 402 del 1981, con rivalutazione della retribuzione pensionabile L. n. 257 del 1982, ex art. 3 e con applicazione degli indici di svalutazione dell’anno di riferimento dei contributi a quello precedente la maturazione del diritto ovvero in subordine degli indici Istat dell’anno 1968 all’anno precedente il pensionamento, con conseguente condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze da determinarsi in separato giudizio, oltre rivalutazione monetaria.

A fondamento della decisione la Corte osservava, come già il primo giudice, che la parte non avesse dimostrato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., i fatti posti a fondamento della domanda ovvero che la liquidazione della pensione ricevuta, effettuata sulla scorta dei coefficienti della Delib. n. 253 del 1982, fosse complessivamente inferiore a quella che sarebbe stata erogata in applicazione della pretesa tabella C allegata al D.P.R. n. 448 del 1968, in particolare non avendo elaborato conteggi idonei a dimostrare il concreto interesse ad agire al fine di ottenere il ricalcolo della pensione sulla base della invocata tabella C allegata al D.P.R. n. 448 del 1968; tenuto conto altresì che l’INPS non riconosceva di aver applicato al caso di specie la contestata delibera 253/1982 sostenendo bensì di erogare il trattamento pensionistico più favorevole tra i calcoli risultanti dall’applicazione della delibera menzionata o della Tabella C.

2.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.I. per due motivi cui ha resistito l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e art. 421 c.p.c. in quanto egli aveva assolto all’onere della prova avendo proposto una domanda di condanna generica che non richiedeva la predisposizione di specifici conteggi delle somme richieste; la propria pretesa ad una corretta liquidazione della pensione col pagamento delle differenze si fondava su idonee premesse al fine di dimostrare il vantaggio in capo al pensionato; ovvero sulle modifiche del sistema di calcolo delle pensioni intervenute con I. 155/1981 che aveva abbandonato il sistema contributivo; sulla necessità di adeguare le annualità anteriori al 1968 con l’applicazione della c.d. TAB. C allegata al D.P.R. n. 488 del 1968; sul confronto tra i valori fissati nella TAB. C e quelli della Delib. INPS n. 253 del 1982 che risultavano essere di gran lunga inferiori; sul fatto che con la Circolare n. 124/2006 l’INPS avesse disposto l’applicazione della Tab. C ed i nuovi criteri applicativi, riconoscendo come errata la propria precedente posizione. La stessa mancata predisposizione del quantum discendeva dal comportamento omissivo dell’INPS che ometteva di indicare nell’estratto conto la retribuzione (valore delle marche assicurative) percepita dal ricorrente fino al 1968; l’Inps era infatti in possesso del fascicolo di pensione che avrebbe dovuto depositare in giudizio, anche a seguito dell’esercizio doveroso dei poteri probatori del giudice ex art. 421 c.p.c..

2.- Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto il giudice non aveva motivato sulle affermazioni di parte attrice che aveva messo in evidenza come i valori della Tab. C. fossero superiori a quelli della delibera 253/1982 dell’INPS ritenuta peraltro contra legem. L’interesse ad agire sussisteva perchè la domanda chiedeva l’applicazione di una norma di legge e la disapplicazione di una delibera illegittima. Esso andava misurato alla stregua dell’affermazioni dell’attore prescindendo dalla valutazione della fondatezza della domanda o dell’eccezioni del convenuto.

3. Le censure proposte – da valutare nella loro globalità e connessione sono fondate.

3.1. In primo luogo va osservato che il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la condanna generica dell’INPS al pagamento delle differenze da determinarsi in separato giudizio. Domanda perfettamente ammissibile ai sensi dell’art. 278 c.p.c., come risulta anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, tanto in materia di risarcimento danni (sentenza n. 5551 del 21/03/2016: “Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è ammissibile la domanda dell’attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso – espresso o tacito – del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall’ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell’attore); tanto in materia previdenziale (sentenza n. 4587 del 26/02/2014 “Anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del “quantum” alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall’inizio all’accertamento dell'”an”, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del “quantum”).

3.2 In secondo luogo va rilevato che sulla domanda così formulata dal ricorrente (che sostiene in sostanza di aver subito un pregiudizio economico nella liquidazione della propria pensione per come operata dall’INPS) e sulla contrapposta eccezione dell’Istituto (che sostiene di avergli liquidato invece un importo superiore a quanto preteso) occorreva un giudizio di merito che è invece mancato; giudizio da effettuare attraverso la comparazione dei criteri di liquidazione (e dei relativi risultati) contenuti nella Tab. C. e nella Delib. n. 153 del 1982.

3.3 Al fine di giudicare su tale domanda non era invece necessario depositare in giudizio specifici conteggi delle esatte somme pretese, che il ricorrente si era riservato di chiedere in separato giudizio. Tanto meno gli stessi conteggi erano necessari al fine di dimostrare l’interesse ad agire che va sempre rapportato alla specifica domanda azionata in giudizio.

3.4 Nel caso di specie esso era connaturato alla domanda azionata, in quanto fondato sull’affermazione del ricorrente di aver ricevuto, sulla scorta dell’applicazione della Delib. n. 153 del 1982 contenente criteri di computo più restrittivi, una pensione di importo inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto ricevere in base alla tab. C del D.P.R. n. 448 del 1968.

3.5 Lo stesso Istituto convenuto, come risulta dalla stessa sentenza qui impugnata, “eccepiva che al ricorrente era erogata una pensione integrata al trattamento minimo di importo superiore a quello che conseguirebbe all’applicazione della tabella C”; riconoscendo in tal modo di aver fatto applicazione proprio della contestata Delib. n. 253 del 1982. Ciò si evince anche dalla tesi sostenuta in generale dall’Istituto in base alla quale esso liquida al pensionato il trattamento più favorevole tra quello risultante dall’applicazione della delibera citata o dalla tab. C (e nel caso di specie, si ripete, l’INPS sostiene nel contempo di aver liquidato importo superiore a quello che conseguirebbe all’applicazione della tabella C).

3.6 Non è vero quindi, risultando anzi intrinsecamente contraddittorio, quanto affermato nella sentenza secondo cui l’INPS non riconosceva di aver applicato al caso di specie la contestata Delib. n. 253 del 1982; sostenendo bensì di erogare il trattamento pensionistico più favorevole tra i calcoli risultanti dall’applicazione della delibera menzionata o della Tabella C.

4. Va in ogni caso osservato che, come eccepito dall’INPS, sulla parte della domanda introduttiva relativa al sistema di rivalutazione della retribuzione pensionabile L. n. 257 del 1982, ex art. 3 ed alla applicazione degli indici di svalutazione, rileva il principio di diritto formulato dalle Sez. Un. con la sentenza 2041/2006 la quale ha chiarito che la tabella C allegata al D.P.R. n. 468 del 1988 (integrata dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la L. 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Conseguentemente, nell’applicazione, ai sensi della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3 comma 11, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all’indice ISTAT del 1968 e non a quello dell’anno di percezione della retribuzione.

5. Dalla stessa sentenza delle Sez. Un. si ricava però che anche la liquidazione della pensione di cui si discute andasse operata sulla base della Tabella C, senza potersi utilizzare altri criteri.

6. Del resto con la Delib. n. 124 del 2006 l’INPS ha riconosciuto che la precedente Delib. n. 253 del 1982 fosse illegittima, ed ha dettato nuovi criteri applicativi, affermando che “alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione, può affermarsi che la tabella C non sia stata abrogata per effetto dell’introduzione del sistema di rivalutazione della retribuzione pensionabile di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 11. Risultando incompatibile con tale posizione, l’utilizzo di criteri di determinazione della retribuzione pensionabile diversi da quelli prescritti dal legislatore del 1968, l’Istituto ha ritenuto opportuno rendere inoperanti le tabelle utilizzate, in sostituzione della citata tabella C, per il calcolo delle pensioni con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per i periodi anteriori al 1968. Con Delib. 26 luglio 2006, n. 231 il Consiglio di Amministrazione ha pertanto revocato la Delib. 18 novembre 1982, n. 253 con cui le predette tabelle sono state adottate dall’Istituto.”.

7. La domanda va quindi giudicata nel merito operando una liquidazione con l’applicazione dei coefficienti di cui alla tabella C e confrontando il risultato con quanto già liquidato dall’INPS con l’applicazione della menzionata delibera.

8. La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi fin qui espressi. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia nei termini sopra fissati. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso,.casàa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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