Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2498 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 29/01/2019), n.2498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20167-2018 proposto da:

A.K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ERCOLE BOMBELLI 29/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

VERRASTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO QUADRUCCIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA U.T.G. DI PIACENZA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PIACENZA, depositata il

25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2018 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 25/5/2018, comunicato dalla Cancelleria nella medesima data, il Giudice di Pace di Piacenza ha respinto il ricorso proposto da A.K.E. e confermato il decreto di espulsione del Prefetto di Piacenza del 1/2/2018, stante la totale assenza dei requisiti minimi per ottenere l’autorizzazione alla permanenza nello Stato Italiano e per il rilascio del permesso di soggiorno.

Ricorre A.K.E. con ricorso notificato il 25/6/2018 sulla base di due mezzi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente si duole del vizio di omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per essere stato emesso il provvedimento in oggetto, non valutando l’esistenza della causa di inespellibilità ex art. 19 T.U. immigrazione.

Col secondo, della violazione e falsa applicazione ex art. 324 c.p.c., per avere il Giudice di Pace ritenuto erroneamente passata in giudicato l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., nonostante la pendenza dell’appello.

I due motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi fondati.

Posto che il ricorrente, come risulta dalla doc. indicata in ricorso, ha proposto domanda di protezione internazionale il 12/10/2015, respinta dalla Commissione territoriale con provvedimento notificato il 3/3/2017; che ha proposto ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, avanti al Tribunale, respinto con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., in data 24/6/2017; che il ricorrente ha presentato appello avanti alla Corte d’appello di Bologna, appello non ancora definito, va resa applicazione del principio più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale, in tema di immigrazione, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, sino alla sua abrogazione ad opera del D.L. n. 13 del 2017, conv. nella L. n. 46 del 2017, prevedeva in caso di reclamo la sospensione “ex lege” del provvedimento di diniego della protezione internazionale senza alcuna previsione del termine di cessazione, sicchè operava, secondo la disciplina “ratione temporis” vigente, sino al termine del giudizio e dunque al momento del passaggio in giudicato, mentre con l’entrata in vigore dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), la cessazione dell’effetto sospensivo si verifica sempre in caso di rigetto del ricorso con decreto del tribunale anche non definitivo (così la pronuncia 18737/2017).

Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata e, decidendosi nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va annullato il provvedimento di espulsione del ricorrente; le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza del Prefetto (quale unico soggetto legittimato, secondo quanto ritenuto nelle pronunce 825/2010, 28869/05, 2036/2002, nè il Ministero dell’Interno ha comunque partecipato al giudizio di merito).

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione del ricorrente; condanna il Prefetto al pagamento delle spese, liquidate per il giudizio di merito in Euro 1000,00, oltre Euro 80,00 per esborsi, e per il giudizio di legittimità in Euro 2050, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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