Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2498 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2498
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27973-2012 proposto da:
B.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA
CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAZZA FRANCESCA,
VULCANO MARIA SONIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 09/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 71/43/12, depositata il 17.04.2012 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso del contribuente B.C.G. contro gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio di Milano aveva rettificato il reddito per l’annualità 2002. Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.
Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del
31 ottobre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020