Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2498 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

K.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Parioli

160, presso l’avv. Vecchio Federico, che lo rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Mario Garavoglia, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 78/38/05 del 22/3/06.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, libero professionista, contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. La contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione.

Il mezzo è fondato.

Si legge nella motivazione della sentenza – il cui dispositivo è favorevole al contribuente – che “l’esercizio dell’attività professionale da parte del ricorrente avviene con modalità che presuppongono l’esistenza di una ‘organizzazione di capitali o lavoro altrui che (…) costituiscono il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle attività produttive”.

Sussiste pertanto il lamentato contrasto tra motivazione e dispositivo.

E’ pur vero che, nella stessa motivazione, si afferma che “questa commissione, letti gli atti e discusso il caso, ritiene nel caso che la decisione della Commissione di prime cure sia condivisibile e pertanto da confermarsi”. E’ tuttavia la stessa, manifesta perplessità della motivazione a precludere qualsiasi possibilità di interpretazione della sentenza ed a evidenziarne quindi il vizio di nullità”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA