Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24979 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 25/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 25/11/2011), n.24979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1659/2006 proposto da:

L.F., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PREMUDA 3, presso lo studio dell’avvocato VITELLI Claudio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA PROVVIDENZA – CASA BUONI FANCIULLI

ISTITUTO DON CALABRIA, ENTE ECCLESIASTICO (OMISSIS) in persona

del Procuratore Generale e legale rappresentante pro tempore Ft.

L.J.M.;

– intimato –

sul ricorso 5799/2006 proposto da:

CONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA PROVVIDENZA – CASA BUONI FANCIULLI

ISTITUTO DON CALABRIA, ENTE ECCLESIASTICO (OMISSIS) in persona

del Procuratore Generale e legale rappresentante pro tempore Ft.

L.J.M. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato FERRAZZA FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIANCIUSI LUIGI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PREMUDA 3, presso lo studio dell’avvocato VITELLI CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 965/2004 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Michele GIANNASIO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Claudio VITELLI difensore del ricorrente che si riporta

agli atti;

udito l’Avvocato FERRAZZA Francesco con delega

depositata in udienza dell’Avvocato Luigi CIANCIUSI difensore del

resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 aprile 1990 il Tribunale di Avezzano – adito da L.F. nei confronti di R.G., quale erede di L.B. – dichiarò autentica la scrittura privata in data 9 agosto 1975, con la quale il dante causa della convenuta aveva alienato all’attore una casa in (OMISSIS); dichiarò tuttavia R.G. proprietaria del bene, non essendole opponibile il contratto di vendita suddetto, perchè non trascritto nei pubblici registri anteriormente all’apertura della successione di L. B..

Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello dell’Aquila, che con sentenza del 23 novembre 2004 ha rigettato il gravame.

L.F. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. La Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, che aveva partecipato al giudizio di secondo grado quale erede della defunta R.G., si è costituita con controricorso, formulando a sua volta un motivo di impugnazione in via incidentale, cui L.F. ha opposto un proprio controricorso. La Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza ha presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

La Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità del ricorso principale, osservando che è stato proposto il 30 dicembre 2005, mentre la sentenza impugnata era stata notificata a L.F. il 9 aprile 2005 presso il suo procuratore domiciliatario avvocato M. V. mediante il servizio postale.

L’eccezione va disattesa, avendo il ricorrente dimostrato, con produzione documentale ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., che il proprio procuratore nel giudizio a quo era già deceduto quando è avvenuta la notificazione della sentenza di appello: notificazione che pertanto non era idonea a far decorrere il termine “breve” di impugnazione, in quanto affetta da nullità (cfr. Cass. 7 gennaio 2010 n. 58, 22 aprile 2010 n. 9543).

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale L. F. deduce che erroneamente il contratto oggetto della causa è stato ritenuto non opponibile, a causa della mancata sua trascrizione; afferma il ricorrente che tale adempimento, secondo la giurisprudenza di legittimità, non era necessario, essendo R. G. succeduta a titolo universale a L.B. e non potendo quindi essere considerata alla stregua di un terzo.

La resistente ha contrastato questo assunto, in primo luogo rilevando che la questione è preclusa, poichè non era stata sollevata nel giudizio a quo.

L’obiezione è fondata, poichè risulta dalla sentenza impugnata che in effetti L.F., nell’adire la Corte d’appello, aveva soltanto lamentato il vizio di ultrapetizione in cui a suo dire era incorso il Tribunale – per non essersi limitato a dichiarare autentica la scrittura in questione e avere invece statuito anche sulla sua inefficacia nei confronti della convenuta – nè aveva formulato alcuna contestazione, sia pure in via subordinata, sul tema relativo alla inopponibilità del negozio contenuto nel documento:

tema che era dunque estraneo alla materia devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado, sicchè neppure può avere ingresso in questa sede.

Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato.

L’incidentale va dichiarato inammissibile, poichè ripropone argomenti che la Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza aveva opposto al gravame di L.F., ma che la Corte d’appello non ha preso in esame, avendo rigettato l’impugnazione per altra assorbente ragione. Si tratta dunque di questioni non decise, che comunque, senza necessità di farne oggetto di ricorso per cassazione, avrebbero potuto essere prospettate in sede di rinvio, in caso di accoglimento del ricorso principale (v.

Cass. 15 febbraio 2008 n. 3796, 26 aprile 2010 n. 9907).

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, stante la reciproca loro soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il principale; dichiara inammissibile l’incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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