Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24979 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17230-2013 proposto da:

V.P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SAN NICOLA DE’ CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato SILVIA

COMOGLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO FERRARIS;

– ricorrente –

contro

VE.AL., domiciliato in ROMA ex lege P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN

CARLO BONGIOANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO

depositata il 11/02/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

V.P.G. ha convenuto innanzi al tribunale di Asti Ve.Al. chiedendo, previo regolamento dei confini tra i fondi delle parti in (OMISSIS), condanna di quest’ultimo a ripristinare lo stato dei luoghi e rilasciare un’area sottratta;

con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 15/2/2010 il giudice monocratico del tribunale di Asti ha rigettato la domanda, ritenendo certo il confine e valorizzando all’uopo la prova per testi, considerata prevalente sulle evidenze catastali, da cui è risultato che almeno dal 1980 la larghezza della stradicciola sia stata quella attuale e che la nuova rete divisoria realizzata dal convenuto sia stata posta sul tracciato della precedente recinzione;

avverso la sentenza delle corte d’appello di Torino, depositata l’11/2/2013, di rigetto dell’appello proposto da V.P.G. ha proposto ricorso per cassazione lo stesso sig. V., affidato a tre motivi, cui ha resistito Ve.Al. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

risulti inammissibile il primo motivo di ricorso “violazione dell’art. 950 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)” (pp. 4-14 del ricorso), essenzialmente fondato su un ritenuto errore di giudizio da parte della corte locale, che non avrebbe considerato che, non avendo il sig. Ve. insistito per il riconoscimento dell’usucapione della zona occupata, ma avendo egli solo dedotto che lo stato dei luoghi era rimasto immutato dal 1980, la contestazione dei confini da parte di esso sig. V. era sufficiente a far ritenere incerto il confine; l’inammissibilità discende dal fatto che il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha affermato, condividendo la sentenza del tribunale, che “i testi escussi in prime cure… hanno peraltro dichiarato la risalenza della situazione di fatto oggi in essere sia con riferimento alla strada che alla recinzione” (segue dettagliato esame delle deposizioni – p. 14 s.), non essendo lo stato dei confini smentito dai titoli del 2002 e del 2006 (p. 16), ciò che ha indotto a far prevalere le risultanze di fatto rispetto a quelle catastali (p. 17); rispetto a tale argomentazione – del tutto rispettosa del precetto dell’art. 950 c.c. espressamente richiamato alla p. 17 – il motivo non svolge specifiche censure, che sarebbero state necessarie, essendo irrilevanti le questioni in tema di usucapione sollevate;

risulti parimenti inammissibile il secondo motivo (pp. 14-15) che, sub specie di censura di “violazione dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, ripropone gli argomenti – come detto non pertinenti rispetto alla ratio decidendi – del primo motivo;

risulti, infine, inammissibile il terzo motivo (pp. 15-16) relativo a “violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”, con cui il ricorrente, tenuto conto che la corte ha fornito un passaggio motivazionale in ordine alla funzione della recinzione come interna al fondo e non esterna ad esso, ha censurato il passaggio stesso in quanto in ultrapetizione, afferendo l’argomentazione a domanda di usucapione che il sig. Ve. aveva abbandonato; l’inammissibilità discende dal fatto che il passaggio motivazionale in questione non costituisce la ratio decidendi (sopra esposta circa le deposizioni dei testi), per cui – quand’anche di esso non si dovesse tener conto per la dedotta illegittimità – la sentenza non resterebbe scalfita dal motivo; tanto esime questa corte dall’analizzare in maggior dettaglio la questione, anche in ordine all’inserimento dell’argomentazione della corte d’appello in una più generale valutazione delle risultanze probatorie;

il ricorso debba in definitiva essere rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza e liquidazione come in dispositivo, e ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si debba dar atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura di parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura di parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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