Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24978 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24978

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21271-2013 proposto da:

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANPIERO

LUONGO;

– ricorrenti –

contro

CH.BR., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO BONDI;

– controricorrente –

e contro

C.R., B.L., G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 267/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 14/08/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Trento, con sentenza non definitiva depositata il 24/2/2011, in riforma di sentenza del tribunale di Trento sez. dist. di Cavalese depositata il 16/9/2008, ha rigettato l’originaria domanda di Ch.Br. di condanna della vicina C.F. al ripristino di finestra posta sul muro comune che delimita la p.m. (OMISSIS), previo diniego dell’acquisto di una servitù a favore della sig.a Ch.; ciò pronunciando anche nei confronti di C.R., B.L. e G.S.;

con sentenza definitiva depositata il 14/8/2012 la corte d’appello, previa c.t.u., ha dichiarato la cantina oggetto di causa proprietà dei comunisti titolari delle p.m. (OMISSIS) e non di proprietà esclusiva della sig.a C., condannando dunque la stessa a ripristinare l’accesso comune, in accoglimento di domanda dell’originaria attrice sig.a Ch.; in ordine alle spese, la corte ha affermato che “esse vanno poste a carico della C., soccombente in toto, e liquidate quanto al primo grado e quanto al presente grado così come indicato in dispositivo”;

avverso la decisione definitiva ha proposto ricorso per cassazione C.F., affidandolo a quattro motivi illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso Ch.Br., mentre C.R., B.L. e G.S. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

risultino inammissibili i primi tre motivi (il primo per insufficienza della motivazione circa un fatto controverso con riguardo allo stato dei luoghi in ordine alla cantina come rilevato dal c.t.u.; il secondo per insufficienza della motivazione circa un fatto controverso con riguardo alle risultanze dell’istruttoria, e specificamente documentazione prodotta, interrogatorio formale, prova per testi e relazione c.t.p.; il terzo sempre per insufficienza della motivazione, senza indicazione del fatto controverso, nonchè per violazione di norme dì diritto indicate negli artt. 840,816,817 e 936 c.c. in tema di regime del sottosuolo, delle pertinenze e dell’accessione); invero, attraverso detti motivi, la ricorrente in sostanza contesta l’apprezzamento delle risultanze probatorie da parte della corte di merito in ordine al regime proprietario della cantina oggetto di lite, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità, essendo limitata la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) alla verifica di completezza, logicità e aderenza ai canoni legali della motivazione in ordine ai fatti storici oggetto di giudizio (che non risultano pretermessi), ed essendo destinata quella ex n. 3) della medesima disposizione a far emergere vizi di giudizio (a fronte invece dell’assenza, nella sentenza impugnata, di una effettiva violazione o falsa applicazione di norme in quanto tali) e non potendosi invece come nel caso di specie – attraverso i predetti mezzi dar ingresso ad una revisione di merito della sentenza impugnata;

risulti, invece, fondato il quarto motivo, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo posto effettivamente la corte d’appello il carico delle spese processuali dei due gradi di merito sulla odierna ricorrente la cui riconvenzionale tesa all’accertamento della proprietà esclusiva della cantina era stata rigettata ritenendola soccombente in toto, avendo invece la stessa corte – con la sentenza non definitiva di cui si sarebbe dovuto tener conto – rigettato altresì l’originaria domanda di Ch.Br. di condanna della sig.a C. al ripristino di finestra posta sul muro comune;

il ricorso debba in definitiva essere accolto in riferimento al quarto motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa corte debba pronunciare nel merito, con compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità stante la soccombenza reciproca;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si debba dar atto del non sussistere dei presupposti per il versamento a cura di parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

La corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri, e decidendo nel merito compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto del non sussistere dei presupposti per il versamento a cura di parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione civile, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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