Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24978 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8128/2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

241, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERNANDO FRANCO ANTONUCCI;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO

433, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SPINAPOLICE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE FORTE;

– controricorrente –

e contro

LACHIMER;

– controricorrente –

nonchè da:

LACHIMER Laboratorio Polifunzionale delle Imprese, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MESCIA;

– ricorrente incidentale –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

241, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERNANDO FRANCO ANTONUCCI;

– controricorrente –

M.C.

– intimato –

avverso la sentenza n. 2903/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado.

 

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il geom. M.C. è stato incaricato dal giudice del Tribunale di Foggia di una CTU nel procedimento tra P.M. ed il Comune di San Paolo di Civitate.

Nel corso di questo incarico il geometra si è avvalso della prestazione della impresa individuale Lachimer per ottenere analisi di laboratorio su infiltrazioni chimiche nel terreno del P..

Poichè il CTU non ha corrisposto il compenso alla Lachimer, che ha preteso 2340,00 Euro, quest’ultima ha ottenuto nei confronti dello stesso CTU un decreto ingiuntivo per la relativa somma.

Alla ingiunzione si è opposto il geom. M., sostenendo, oltre che eccezioni nel merito, circa il mancato adempimento della prestazione, altresì la circostanza che la spesa era stata effettuata nel corso del giudizio civile a vantaggio del P., che ne era parte in causa, e che dunque era tenuto al pagamento della prestazione.

Il Giudice di pace ha disposto la chiamata in causa del P. e, dopo la costituzione di questi, ha confermato il diritto di credito della Lachimer condannando il geom. M.C. al pagamento della somma pretesa e il P. a manlevare integralmente il detto M. di quanto lo stesso sarebbe andato a pagare a Lachimer.

Il P. ha proposto appello, nel quale si è costituito il M., ma senza svolgere impugnazione incidentale, bensì aderendo in parte alle pretese della Lachimer.

Il Tribunale, in sede di appello, ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il solo P. con tre motivi. V’è controricorso incidentale condizionato da parte di Lachimer.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Osserva intanto la controricorrente che, stante la mancata impugnazione della decisione di primo grado da parte del CTU, M., l’accertamento del debito di costui verso la controricorrente è passato in giudicato e che, di conseguenza, il M. ha corrisposto l’intera somma. Cosi che il creditore soddisfatto.

L’eccezione di giudicato esterno ha lo scopo di paralizzare la legittimazione ad impugnare, ma senza fondamento.

Infatti, che sia accertato il debito di M. verso Lachimer, non toglie ovviamente interesse al ricorso da parte del P., che ha un obbligo di manleva nei confronti del M. per il pagamento effettuato.

2.- Ciò posto, va fatta una ulteriore premessa. Risulta dalla sentenza, ma è accertamento non contestato dalle parti, che il CTU nel momento in cui ha avuto la necessità di ricorrere alle analisi chimiche, ha accettato il preventivo della Lachimer, e risulta altresì che, nel corso del sopralluogo effettuato sul posto, il P. ha accettato di farsi carico delle spese di analisi chimica.

Con la conseguenza che l’obbligo di pagarle a carico della parte deriva innanzitutto da un atto di accollo interno.

Il che ha conseguenza sulla valutazione dei motivi di ricorso.

3.- Con il primo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 1273 c.c.. Ritiene che il giudice di merito ha errato nell’escludere che egli possa eccepire alla Lachimer l’inadempimento della prestazione, ossia di non avere mai consegnato le analisi, e che ha altresì errato nel ritenere che una tale eccezione riservata al CTU, non è stata mai da quest’ultimo proposta.

Invece, da un lato, l’eccezione sarebbe stata fatta dal M., e per altro verso, l’accollante ha il diritto di farla in proprio, ossia di eccepire al creditore quello che avrebbe potuto eccepire l’accollato.

Il motivo è infondato.

Si tratterebbe invero di un accollo interno, tra P. e M., non risultando in atti alcuna adesione del creditore (Lachimer), dal momento che il P. si sarebbe impegnato verso il CTU a sostenere la spesa per le analisi del terreno, con un atto il cu contenuto (prezzo della prestazione) era da determinarsi concordemente tra il CTU ed il terzo.

In sostanza, l’accollo ha avuto ad oggetto la somma che sarebbe risultata dalla pattuizione tra il CTU e la Lachimer, e dunque determinata per relazione all’accordo tra questi ultimi due.

All’accollo di quella somma non ha aderito il terzo, cosi che l’atto assume rilevanza meramente interna.

Con la conseguenza che l’accollante, nell’accordo meramente interno, non ha eccezione verso il creditore, che è estraneo all’accordo.

E ciò a prescindere dal fatto che l’eccezione risulta svolta dal CTU verso la Lachimer solo in primo grado e non in appello.

4.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1325,13261429 c.c..

La tesi è la seguente: egli avrebbe, sì, prestato consenso ad accollarsi le spese per le analisi chimiche, ma lo avrebbe fatto senza conoscerne l’ammontare, e poichè il prezzo è elemento essenziale del contratto, quest’ultimo deve dirsi nullo, sia per indeterminatezza del suo oggetto che difetto di accordo su un elemento essenziale.

Il motivo è infondato.

La Lachimer eccepisce intanto la circostanza che questa eccezione è fatta per la prima volta in appello, ma si tratta di una eccezione, che avendo ad oggetto la nullità, è rilevabile d’ufficio.

Tuttavia, va evidenziato come l’accollo meramente interno è un patto tra il debitore ed un terzo, che può avere contenuto diverso ed il cui effetto essenziale è l’assunzione del debito altrui, nel quale l’elemento prezzo non rileva, essendo invece elemento costitutivo del negozio presupposto ossia quello da cui sorge il debito oggetto di accollo.

Inoltre, come si è detto relativamente al primo motivo, l’oggetto dell’accollo può ben essere dalle parti reso determinabile con rinvio ad un ulteriore atto, nel senso che l’accollante si impegna ad assumersi l’onere di una prestazione pattuita dall’accollato con il terzo.

5.- Il terzo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 49-50 e 60, in tema di liquidazione dei compensi ai consulenti.

Il Tribunale, sulla scorta di un orientamento di questa Corte, ha ritenuto che la somma impegnata dal CTU per le analisi chimiche fosse una spesa del CTU e non una spese per l’opera di un ausiliario.

Solo quest’ultima va liquidata in base alle tariffe previste dalla predetta legge, mentre la prima è rimborsabile secondo le valutazioni del libero mercato (Cass. 15535/2008; Cass. 763716/2019).

Il ricorrente contesta che la spesa sostenuta per le analisi chimiche possa considerarsi come spesa propria del CTU, trattandosi invece di spesa strumentale soggetta a tariffa.

Il motivo è infondato.

Intanto il ricorrente non illustra le ragioni per le quali la spesa per le analisi chimiche andrebbe catalogata tra quelle dell’ausiliario. Ma a prescindere da tale carenza, la distinzione tra le due ipotesi sta nella circostanza che vi sia un’autorizzazione da parte del giudice ad avvalersi di un ausiliario, che dunque diventa tale proprio in ragione di quella autorizzazione.

Nella fattispecie, a parte l’accertamento in fatto circa la natura di tale spesa, qui non sindacabile, v’è da rilevare che non risulta che la Lachimer sia stata autorizzata quale ausiliario del CTU, e deve dunque ritenersi che si sia trattato di una spesa effettuata da quest’ultimo nell’espletamento dell’incarico e rimborsabile non già in base alla tariffa di liquidazione dei CTU, bensì in base al costo effettivamente sostenuto nel libero mercato.

Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale, che è espressamente, ed anche di fatto, condizionato all’accoglimento di quello.

Le pecularità della vicenda e le obiettive difficoltà di inquadramento giuridico della fattispecie integrano gravi ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite,

– ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarando assorbito l’incidentale condizionato. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, dal ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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