Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24978 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso il 11769/2011 proposto da:

A.C., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

I.S.T.A.T. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1781/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2010 rg..n. 10848/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/116 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE per delega Avvocato IOSIDORI

ENRICA GIOVANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1781/10, depositata il 5 luglio 2010, accoglieva l’impugnazione proposta dall’ISTAT – Istituto nazionale di statistica – nei confronti di A.C., + ALTRI OMESSI

2. I lavoratori, già dipendenti ISTAT, avevano adito in giudizio l’Istituto dinanzi al Tribunale di Roma esponendo che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l’Istituto aveva loro corrisposto l’indennità di buonuscita, senza il calcolo nella stessa dell’indennità di ente annuale di cui all’art. 44, commi 1 e 2, del CCNL 1994-1997 del comparto ricerca, e dell’indennità di ente (mensile) prevista dall’art. 44, comma 4, del medesimo CCNL 1994-1997, pur avendo le medesime carattere fisso e continuativo.

I ricorrenti chiedevano, pertanto, che, accertato il proprio diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione delle indennità annuale e mensile di cui sopra, l’ISTAT fosse condannato al pagamento delle maggiori somme come indicate in ricorso, con interessi e rivalutazione dalla data in cui ciascuno di essi ricorrenti era stato collocato in quiescenza.

3. Il Tribunale respingeva l’eccezione di prescrizione e accoglieva la domanda.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorrono A.C., + ALTRI OMESSI

5. Resiste l’ISTAT con controricorso

6. Predisposta la relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., depositata memoria dai ricorrenti, veniva fissata l’adunanza camerale, in esito alla quale il Collegio, non ravvisando le condizioni per la decisione in camera di consiglio, rimetteva la controversia all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La disposizione invocata stabilisce che concorrono a formare la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

1.1. Assumono i ricorrenti che, come evidenziato dall’informativa n. 64 del 10 luglio 2002, della Direzione centrale, trattamenti pensionistici, INPDAP, l’indennità di ente, istituita ex art. 43, comma 2, lett. c, (recte: istituita a decorrere dal 1 gennaio 1996 ai sensi dell’art. 44, mentre l’art. 43, comma 2, lett. c, del medesimo CCNL disciplina il Fondo per l’indennità di ente) del CCNL 7 ottobre 1996, per le proprie caratteristiche, va ad incidere sulla quota pensione di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13, lett. a), in ragione del citato art. 38 – che stabilisce che concorrono, altresì, a costituire la base contributiva gli assegni e l’indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale – il cui contenuto non potrebbe essere inciso da disposizioni contrattuali collettive, quali l’art. 71 del successivo CCNL 1998-2001 comparto enti di ricerca.

2. Preliminarmente, si rileva che l’art. 44 del CCNL del 7 ottobre 1996 enti ricerca, ai commi 1 e 2, istituiva a decorrere dal 1 gennaio 1996 una indennità di ente, da corrispondere nel mese di giugno di ciascun anno, e al comma 4, istituiva una indennità erogata mensilmente per 12 mensilità.

L’art. 7 del CCNL enti ricerca biennio economico 1 gennaio 1996- 31 dicembre 1997, al comma 1, regolava le misure dell’indennità di ente annuale di cui all’art. 44, comma 2 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996; al comma 3 stabiliva che la disposizione di cui all’art. 44, comma 4 del CCNL (indennità di ente mensile) continua ad applicarsi nel presente biennio.

L’art. 71 del CCNL 1998-2001 enti ricerca, prevedeva, rispettivamente ai commi 1, 2 e 3:

“Le risorse derivanti dalla rivalutazione in base ai tassi di inflazione programmata del biennio delle componenti variabili della retribuzione quantificate in misura pari allo 0,52% della massa salariale 1997, confluiscono, a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere sull’anno 2000, nel Fondo per l’indennità di Ente previsto dall’art. 43, comma 2, lett. c) del CCNL 7 ottobre 1996”;

“A decorrere dal 31.12.1999 l’indennità di ente di cui all’art. 7, comma 1, del CCNL 11 novembre 1996 è incrementata nelle misure annue lorde previste dall’allegata Tabella C”;

“L’indennità di ente, atteso il suo carattere di stabilità, è considerata utile ai fini dell’indennità premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto”.

3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Analoga questione è già stata trattata da questa Corte con la sentenza n. 19470 del 2015, che ha rigettato il ricorso dei lavoratori, facendo applicazione anche di principi già oggetto di statuizione della giurisprudenza di legittimità, alla quale si intende dare continuità.

In particolare, questa Corte, con la suddetta sentenza, ha affermato che il tenore dell’art. 71 del CCNL 1998-2001, che non richiama anche il terzo comma dell’ art. 7 del CCNL 1996, relativo all’indennità di ente mensile di cui all’art. 44, comma 4, del CCNL 1994-1997, ma solo l’art. 7, comma 1, relativo all’indennità di ente annuale cui all’art. 44, comma 2, fa ritenere che la prevista inclusione sia stabilita per la sola indennità di ente annuale, e, in tal caso, comunque per quella maturata dopo il 31 dicembre 1999, atteso che da tale data ne veniva disposto l’incremento.

Ed infatti, il citato art. 71, comma 2, stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 1999 l’indennità di ente di cui all’art. 7, comma 1, del CCNL 1996/1997 è incrementata nelle misure annue lorde previste dall’allegata Tabella C, e, al già citato comma 3, che l’indennità di Ente, atteso il suo carattere di stabilità, è considerata utile ai fini dell’indennità premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto.

4. Va, altresì, considerato che al personale ISTAT si applica il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, i cui artt. 3 e 38 prevedono che la base contributiva in relazione alla quale è determinata l’indennità di buonuscita è costituita da una percentuale dello stipendio paga o retribuzione annua.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (si v., Cass., n. 1156 del 2014, n. 2259 del 2012, n. 22125 del 2011), in tema di determinazione dell’indennità di buonuscita, il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 38 introducendo un principio di tassatività delle voci computabili, esclude che possano essere computati elementi diversi da quelli in esso tassativamente indicati, comprensivi, sostanzialmente, dei trattamenti economici fondamentali, e non anche di quelli accessori, non potendo interpretarsi le locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettività con la prestazione resa, attesa la specifica enumerazione degli assegni, computabili a tal fine, operata dal legislatore.

5. La decisione della Corte d’Appello è corretta atteso che la stessa ha ritenuto che le indennità in questione non potessero annoverarsi tra gli emolumenti da includere nella base retributiva poichè introdotte solo con il CCNL di comparto 1994-1997, e ha, altresì, precisato che, se è vero che il CCNL di comparto del 1998/2001 ha previsto, all’art. 71, comma 3 che l’indennità di Ente per il suo carattere di stabilità è considerata utile ai fini del TFR, tuttavia l’indennità di ente è computabile ai fini della buonuscita per i dipendenti collocati a riposo dopo il 31 dicembre 1999, come affermato dall’ARAN, con nota del 18 aprile 2002, in risposta a quesito dell’ISTAT 6.

V rilevato come la informativa n. 64 del 10 luglio 2002, richiamata dai ricorrenti, al punto 2.4.1., in cui illustra l’art. 71 del CCNL 1998-2001, sottoscritto il 21 febbraio 2002, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per i bienni economici 1998-1999 e 2000-2001 (i cui effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del CCNL stesso, salvo diversa prescrizione del contratto, ai sensi dell’art. 2), si limita ad affermare “Date le caratteristiche di continuità e fissità rivestite dagli emolumenti in esame, si ritiene che l’indennità di Ente incida nella quota di pensione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. a)”, senza offrire argomenti sull’applicazione temporale dell’art. 71, rispetto alla vigenza del CCNL, questione su cui, come rileva la Corte d’Appello e non contestato dai ricorrenti, interveniva l’ARAN.

7. Ne consegue che, in ragione dei principi già affermati da questa Corte sopra richiamati e tenuto conto – come affermato dalla Corte d’Appello e non censurato in ricorso nè in relazione al fatto storico nè in relazione alla rilevanza giuridica attribuita al suddetto dato temporale – che gli odierni ricorrenti sono stati collocati a riposo prima del 31 dicembre 1999, le indennità in esame non possono essere computate ai fini della buonuscita.

8. Il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi, Euro tremila per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA