Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24977 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 25/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 25/11/2011), n.24977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CEIC s.r.l. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Foscari n. 40,

presso lo studio dell’Avvocato COLAIACOVO Vincenzo, dal quale è

rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell’Avvocato

Michele Lioi, rappresentato e difeso dall’Avvocato PEZZOPANE

Pierluigi, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 456 del 2008,

depositata il 9 settembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 24 gennaio 1994 CEIC s.r.l., assumendo di avere eseguito nel 1987 su incarico di G.U. lavori edili e di avere maturato un credito di L. 3.300.000, conveniva il G. dinnanzi al Pretore di L’Aquila, chiedendone la condanna al pagamento della detta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 30 agosto 1987.

Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda.

A seguito della soppressione dell’ufficio del Pretore, la causa veniva decisa dal Giudice di pace di L’Aquila che, con sentenza del 2004, rigettava la domanda ritenendo che non fosse provato il contratto d’appalto posto a fondamento della domanda e che la CEIC avesse avuto rapporti con la cooperativa edilizia Habitat Nuovo, che poi aveva assegnato uno degli alloggi al G.. Il Pretore riteneva infine inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ., perchè formulata solo all’udienza di precisazione delle conclusioni.

CEIC s.r.l. proponeva appello, cui resisteva il convenuto.

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza depositata il 9 settembre 2008, rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Il giudice di appello rilevava che, come affermato dal Giudice di pace, i documenti posti a fondamento dell’appello (e cioè copia di due incarichi commissionati alla CEIC s.r.l. a firma del G., per lavori da effettuare all’interno dell’appartamento a questi assegnato) non erano presenti nel fascicolo, rinvenendosi nell’indice la menzione di due note posteriori all’epoca in cui il contratto avrebbe dovuto essere concluso, oltre ad alcune sentenze di commissioni tributarie prodotte in udienza. Indicazioni nel senso dell’avvenuta stipula del contratto non si rinvenivano poi nè nelle difese scritte del convenuto, nè nelle dichiarazioni dal medesimo rese in sede di interrogatorio formale; nè erano desumibili dalle dichiarazioni rese alla Guardia di finanza.

Da ultimo, il Tribunale confermava la statuizione di inammissibilità della domanda di indebito arricchimento, perchè proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Per la cassazione di questa sentenza CEIC s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; l’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omessa o insufficiente motivazione in ordine alla obbligazione del G. risultante dagli schemi di appalto dal medesimo sottoscritti e dalla lettere del 31 ottobre 1990.

In particolare, sostiene il ricorrente, nè il Giudice di primo grado nè quello di appello avevano valutato che nel documento 31 ottobre 1990 il G. aveva affermato di avere pagato quanto concordato con CEIC; affermazione, questa, che presupponeva l’esistenza di un contratto, e la necessità per il committente di fornire la prova dell’avvenuto adempimento. Ma in atti vi erano anche i due schemi di contratto di appalto sottoscritti dal convenuto. Tali documenti, pur se non menzionati nell’indice del fascicolo di parte, risultavano ritualmente prodotti all’udienza del 6 ottobre 1995, come risultava dal relativo verbale.

Il primo motivo è inammissibile.

Questa Corte – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007); ed è incontroverso che non è sufficiente che il fatto controverso sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, e che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, al fine di consentire al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009).

Nella specie il motivo di ricorso è privo di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per omessa pronuncia da parte del giudice di appello sui documenti indicati nel precedente motivo. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Viola gli artt. 112 e 115 c.p.c. il Giudice che rigetti la domanda di pagamento di un contratto di appalto affermando che l’attore non ha soddisfatto l’onere della prova perchè non risulta in atti il contratto di appalto, quando la produzione risulta effettuata in udienza e di essa è dato atto nel verbale d’udienza?”.

Il secondo motivo, scrutinatale nei limiti del proposto quesito di diritto, è infondato.

Il quesito, invero, è formulato sulla base di un presupposto – l’esistenza in atti dei documenti riferibili al resistente idonei a dimostrare l’intervenuta conclusione del contratto – che risulta positivamente escluso dal Tribunale. Nella sentenza impugnata, infatti, si legge che, proprio perchè sul punto la attuale ricorrente aveva formulato uno specifico motivo di gravame, il Tribunale ha proceduto ad una rigorosa verifica della documentazione in atti, constatando che i detti documenti non si rinvenivano nel fascicolo dell’appellante nè altrove. Il tribunale, in altri termini, non ha respinto il motivo di gravame sul rilievo – formale – della irritualità della produzione o della mancanza di prova dell’avvenuta produzione, ma più semplicemente sulla base della constatazione della inesistenza di detti documenti tra gli atti a sua disposizione per la decisione. In tale contesto, il quesito di diritto sopra trascritto non coglie la ratio decidendi, giacchè desume la produzione dei documenti dalla indicazione contenuta nel verbale d’udienza, ma non censura puntualmente la rilevazione del giudice d’appello, coerente del resto a quanto già osservato dal giudice di primo grado, della mancanza di detti documenti al momento del passaggio in decisione della causa.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2696 cod. civ. (recte: art. 2697), comma 2, rilevando come in atti vi fosse una lettera sottoscritta dal G., dalla quale emergeva l’assunto del medesimo di avere pagato il contratto di appalto. Il resistente, quindi, avrebbe dovuto fornire la prova dell’avvenuto pagamento, essendo indiscutibile, per sua stessa ammissione, l’esistenza del contratto. A conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Se, in relazione all’art. 2697 c.c., il committente nell’appalto privato, che assuma di avere corrisposto il prezzo della propria obbligazione, possa essere esonerato dalla prova di aver effettivamente pagato e la domanda dell’attore debba essere rigettata”.

Anche tale motivo è infondato, atteso che il Tribunale ha preso in esame le dichiarazioni del convenuto che, secondo la ricorrente, avrebbero consentito di ritenere provata la conclusione del contratto (con conseguente onere della prova dell’avvenuto pagamento a carico del convenuto), e ha tuttavia osservato che “non si è rinvenuto nè nelle difese scritte, nè in quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale, alcun cenno alla stipula del contratto e del contenuto del medesimo”. La pretesa della ricorrente di fondare la propria domanda sulla lettera riprodotta in ricorso, nella quale il resistente ha fatto riferimento ai lavori eseguiti all’interno del suo appartamento e per la sistemazione esterna della zona circostante l’edificio e all’avvenuto versamento degli importi concordati con il titolare della CEIC, si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, il che non è consentito in sede di legittimità, e non tiene conto della assoluta compatibilità tra il contenuto di detta comunicazione e l’assunto del convenuto – dedotto sin dalla sua costituzione dinnanzi al Pretore e desumibile dalla impugnata sentenza – di avere effettuato tutti i pagamenti in favore della Cooperativa, con la quale soltanto la CEIC s.r.l. aveva avuto rapporti.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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