Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24977 del 23/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/10/2017), n. 24977
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7985-2013 proposto da:
C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PRINCIPE UMBERTO 35, presso lo studio dell’avvocato CARLO LOMBARDI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO
LOMBARDI;
– ricorrente –
contro
EDIL RCM DI R.M. E C SNC, R.M., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA T. TARAMELLI 30, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO DE ROSSI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3563/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 04/07/2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/5/17 dal
cons. Dott. ANTONELLO COSENTINO.
Fatto
RILEVATO
che il sign. C.C. ricorre, sulla scorta di due motivi, avverso la sentenza della corte d’appello di Roma che, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di usucapione per possesso ultraventennale, proposta dal Sig. R.M. congiuntamente alla società EDIL RCM DI R.M. e c. s.n.c., con riguardo al terreno sito in (OMISSIS) e distinto al NCT al foglio (OMISSIS);
che il Sig. R. e la società EDIL RCM si sono costituiti con controricorso;
che per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1 del 9.5.17, in cui la causa è stata decisa, il ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che col primo motivo il ricorrente censura la nullità della sentenza e del procedimento per contrasto con il precedente giudicato costituito dalla sentenza del tribunale di Roma n. 30134/2000, che, pronunciandosi sulla rivendica del terreno de quo che i suoi danti causa, eredi A., avevano esercitata nei confronti del sig. M.P. aveva rigettato l’eccezione di usucapione da costui proposta;
che, secondo il ricorrente, detto giudicato, riconoscendo erga omnes la piena proprietà in capo ai suoi danti causa, impedirebbe e renderebbe inammissibile l’azione proposta dal R.;
che il motivo è inammissibile, in quanto si fonda su una sentenza (la 30134/2000 in causa Eredi A./ M.) di cui non c’è menzione nella sentenza gravata (la quale cita una diversa sentenza, la 13896/96 in causa Eredi A./ignoti, dichiarativa della proprietà di costoro jure successionis) e che nel ricorso non si deduce in quale sede e in quali termini sarebbe stata prodotta, nel giudizio di merito;
che comunque il motivo è anche infondato, giacchè dalla sua stessa prospettazione emerge che la sentenza del tribunale di Roma n. 30134/2000 è stata resa tra gli eredi A. ed il M., cosicchè alla stessa non può attribuirsi alcuna efficacia di giudicato nei confronti del R.;
che col secondo motivo il ricorrente lamenta i vizi di omesso esame circa un fatto decisivo, di violazione di legge (art. 116 c.p.c., in riferimento agli artt. 1140,1141e 1158 c.c.) e di omessa o contraddittoria o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nel ritenere provato l’animus possidendi dell’attore;
che il secondo motivo di impugnazione si risolve in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dalla corte distrettuale, appuntandosi contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; esso cioè si risolve in una istanza di revisione, da parte della Corte di cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, da giudicare inammissibile perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito;
che quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi in cui esso si articola;
che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;
che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017