Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24977 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4417/2019 proposto da:

S.M., S.V.I., S.R.,

rappresentati e difesi dall’avv. MAURIZIO SASSO;

– ricorrenti –

contro

ASSIMOCO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

OSTIENSE 114, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA STAFFIERE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SALERNO;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5038/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 22/1/2019, i sig.ri S.M., S.V.I. e S.R., propongono gravame dinanzi a questa Corte, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 5038/2018 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 20.11.2018 e notificata in data 26/11/2018. Con controricorso notificato il 21/2/2019, resiste Assimoco s.p.a..

2. Per quanto qui d’interesse, gli attuali ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la compagnia assicuratrice Assimoco s.p.a. e la Curatela del Fallimento s.a. (OMISSIS)., per ottenere dalla prima il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del congiunto, sig. S.P. – rispettivamente figlio dei primi due e fratello della terza ricorrente – avvenuto in data (OMISSIS) mentre era alla guida di un autocarro di proprietà della società (OMISSIS), di cui il S. era dipendente. Il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda in termini di accertamento della responsabilità extracontrattuale del proprietario e dell’assicuratore da circolazione stradale, aveva dichiarato la domanda inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei parenti del de cuius, conducente del veicolo, nei confronti dell’assicuratore, richiamando all’uopo quanto già deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 46217/2012, all’esito del procedimento penale avviato a carico del datore di lavoro (sig. P.R.), in relazione al reato di cui all’art. 589 c.p. (contestato in ragione dell’eccessivo carico di carne fatto trasportare al dipendente); il Tribunale assumeva che già in quel pronunciamento era stato escluso che la Assimoco s.p.a., in forza della polizza “assicurazione danni del conducente” stipulata dal proprietario del veicolo, potesse assumere la posizione di responsabile civile nei confronti delle parti civili, posto che la polizza obbligava l’assicuratore a rivalere l’assicurato dei danni dedotti in contratto. Rilevava inoltre che la posizione di terzo, quale delineata dalla legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante da circolazione stradale, non potesse essere riconosciuta nè al conducente, nè ai suoi diretti congiunti non trasportati, che pertanto non potevano vantare alcunchè direttamente nei confronti dell’assicuratore.

3. Avverso la sentenza i sig.ri S. proponevano appello chiedendo che, in riforma della pronuncia di prime cure, fosse dichiarata la responsabilità del proprietario del veicolo ex art. 2054 c.c., comma 4 e, per l’effetto, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge sull’assicurazione obbligatoria, la compagnia Assimoco fosse condannata al risarcimento dei danni richiesti. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza oggi impugnata, nel richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione Penale n. 46217/2012 in ordine alla posizione di terzo danneggiato, non attribuibile nè al conducente, in parte responsabile del sinistro, nè ai familiari dello stesso, in quanto non trasportati, affermava che quanto richiesto a titolo risarcitorio era coperto da quel giudicato emesso in sede penale tra le medesime parti, che aveva ritenuto non sussistente un’azione diretta dei parenti del conducente nei confronti della compagnia assicuratrice, trattandosi di una “polizza infortuni conducente”, così rigettando l’appello, con la conseguenza che gli eredi S., avendo scelto di introdurre l’azione civile di risarcimento danni vantati anche iure proprio in sede penale, non avrebbero potuto svolgere le medesime domande in sede civile, stante il divieto di bis in idem.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Pregiudizialmente, deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso notificato il 22 gennaio 2019. Il ricorrente, pur assumendo che la sentenza gli sia stata notificata il 26/11/2018, ai fini della valutazione della decorrenza del termine breve di impugnazione ha omesso di allegare in atti la relata della notifica della sentenza ricevuta. Posto che la sentenza è stata pubblicata il 20 novembre 2018, e il termine di impugnazione, rispetto a questa data, scadeva il 21 gennaio 2019 (dato che il 19 – sessantesimo giorno – cadeva nel giorno di sabato e il 20 era festivo), il ricorso deve ritenersi tardivo in quanto notificato il 22 gennaio 2019.

2. Difatti della data della notifica della sentenza non può tenersi conto, in mancanza della produzione della relata di notifica della sentenza da parte del ricorrente o del controricorrente.

3. La previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

4. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ove manchi il deposito, anche da parte sua, di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (principio affermato da Cass. Sez. U. Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, a correzione dei precedenti, più rigorosi, resi da Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010 e successive; v. sul punto anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 14839 del 10/07/2020 a conferma dell’indirizzo segnato dalle sezioni unite, sopra citato).

5. Ogni altra questione rimane pertanto assorbita dal suesposto rilievo.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e, per l’effetto, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4.200,00 oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge (valore indeterminato) cancellare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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