Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24976 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28614/2018 proposto da:

CARBOTERMO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO,

4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentato

e difeso dagli avvocati GIANMARCO CABRINI, e ALBERTO TEDOLDI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO

4, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA FORTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato AUGUSTO CIRLA, del foro di Milano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1765/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 28/9/2018, la Carbotermo s.p.a. (già Technoservizi Energia s.r.l.) propone ricorso per cassazione dinanzi a questa Corte, affidandolo a tre motivi, avverso la sentenza n. 1765/2018 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 6/4/2018 e non notificata. Con controricorso notificato il 7/11/2018, resiste il Condominio (OMISSIS). Parte ricorrente ha prodotto memoria per dedurre l’inammissibilità del controricorso per difetto di autorizzazione dell’assemblea a resistere in giudizio.

2. Per quanto qui d’interesse, il Condominio (OMISSIS) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la società Carbotermo per ottenere la ripetizione a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. – della somma di Euro 58.164,57, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo pagamento al saldo. Deduceva che tale somma era stata versata, attraverso la consegna di assegni tratti sul suo conto corrente, all’allora Technoservizi Energia s.r.l. (oggi Carbotermo s.p.a.) dal rag. M.G., amministratore sia del Condominio attore che di altri condomìni, per forniture di servizi di riscaldamento eseguite dalla società in favore di tali altri condomini. Il giudice di prime cure inquadrava la fattispecie quale indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., sul rilievo che la Carbotermo fosse comunque creditrice delle somme incassate nei confronti di condomini amministrati dal rag. M., seppure diversi dal condominio attore e, dunque, che i pagamenti non potevano qualificarsi come non dovuti. Per l’effetto, rigettava la domanda di ripetizione, non avendo il Condominio attore allegato e provato la scusabilità dell’errore ex art. 2036 c.c..

3. Il Condominio (OMISSIS) impugnava la pronuncia dinanzi alla Corte d’Appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame ritenendo che il caso concreto integrasse la diversa fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., come assunto dal condominio appellante, sul presupposto dell’assenza di rapporti obbligatori tra il Condominio (OMISSIS) e la Carbotermo, e che le difese della società convenuta non erano idonee a provare l’ipotetico errore in cui sarebbe incorso il Condominio. Di conseguenza, condannava la Carbotermo alla ripetizione delle somme indebitamente ritenute e alla corresponsione degli interessi legali dal giorno di ogni pagamento al saldo, stante il disposto ex art. 2033 c.c., ritenendo la mala fede dell’accipiens.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1180,2033 e 2036 c.c.. La ricorrente adduce che il pagamento effettuato a Carbotermo, mediante assegni tratti dal conto corrente del Condominio (OMISSIS) dall’amministratore del Condominio costituisce adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., rispetto a debiti di altri Condomìni amministrati dallo stesso amministratore, tutti pacificamente debitori della Carbotermo. Nel qual caso, ove il solvens deduca di non aver voluto estinguere il debito altrui, la vicenda non ricadrebbe nella previsione di cui all’art. 2033 c.c., ma in quella di cui all’art. 2036 c.c., sicchè non avendo il Condominio (OMISSIS) allegato e provato la scusabilità dell’errore, la Corte d’Appello avrebbe errato nel condannare l’attuale ricorrente alla ripetizione dell’indebito.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Di recente, questa Corte ha avuto modo di statuire che “L’adempimento del debito altrui può avvenire sia direttamente sia per il tramite d’un mandatario; in tale ultima ipotesi, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1180 c.c. (esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento) vanno accertati con riferimento alla persona del mandante, non a quella del mandatario” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/4/2020).

1.3. E’ vero, difatti, che l’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può avvenire sia personalmente che per il tramite di un terzo, che può assumere la veste di un mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di un mandatario (art. 1703 c.c.), talchè per mezzo delle due figure menzionate è possibile adempiere sia l’obbligazione propria, sia l’obbligazione altrui. Senonchè, i requisiti consacrati dall’art. 1180 c.c. a elementi costitutivi della fattispecie – id est: esistenza del debito altrui, volontà di estinguerlo, spontaneità del pagamento – devono essere considerati non rispetto alla persona dell’amministratore, mero mandatario, ma rispetto al Condominio, mandante dell’adempimento. D’altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità non può sussistere l’indebito soggettivo ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore, non potendo tale pagamento considerarsi effettuato in situazione di errore (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17120 del 3/12/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 22/2/1995; Sez. 2, Sentenza n. 6346 del 28/11/1981).

1.4. Anche in relazione al secondo dei profili indicati – la situazione di error del solvens che, solo se scusabile, attribuisce a questi il diritto alla ripetizione – deve ritenersi corretta la statuizione della sentenza gravata in base alla quale, nel caso specifico, non possa arguirsi che il Condominio (OMISSIS), versando in errore, si potesse ritenere debitore della Carbotermo, in quanto con essa non aveva mai stretto rapporti commerciali.

1.5. In particolare, non coglie nel segno, il rilievo, svolto dall’attuale ricorrente, secondo cui rileverebbe che i pagamenti siano andati ad estinguere debiti altrui effettivamente sussistenti, mediante assegni tratti dal conto corrente del condominio (OMISSIS), a firma dell’amministratore che, a sua volta, gestiva diversi Condomini debitori della accipiens, poichè dal mero pagamento di un debito altrui non può trarsi la volontà del solvens (in questo caso il mandante) di estinguerlo.

1.6. Difatti, nel caso di specie, è stato correttamente ritenuto che non sussistono i presupposti che l’art. 2036 c.c., consacra ad elementi costitutivi della fattispecie di indebito soggettivo, id est: l’esistenza del credito in capo all’accipiens e la situazione di errore non scusabile in cui versa il solvens all’atto del pagamento. La circostanza che i pagamenti fossero andati a estinguere crediti effettivamente sussistenti tra la Carbotermo e altri condomini, amministrati dallo stesso amministratore, non può comunque assurgere essa sola a “causa del pagamento”, posto che non risulta che al momento dei versamenti l’amministratore abbia mai speso tale volontà del Condominio mandante, peraltro, venuto a conoscenza solo a distanza di anni dai pagamenti andati a soluzione di debiti altrui.

2. Con il secondo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c., là dove la Corte d’appello non ha posto a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dal Condominio. In particolare, si adduce che, a fronte dell’allegazione di Carbotermo dell’imputazione degli assegni consegnati dall’amministratore a pagamento dei crediti che la società vantava nei confronti di altri Condomini, amministrati sempre dallo stesso soggetto, controparte non avrebbe assolto, nella fase di trattazione, all’onere di contestazione, dovendosi, di conseguenza, ritenere pacifici i fatti posti alla base delle difese dell’attuale ricorrente.

2.1. Il motivo è inammissibile. Difatti, anche di recente, questa Corte ha ribadito che “Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ab onere probandi”, spetta al giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte”, correlati alla sussistenza del credito nei confronti di altri debitori (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3680 del 7/2/2019).

2.2. Nel merito, la censura non attinge la ratio decidendi della pronuncia che ha ritenuto irrilevante che le somme versate fossero state dal mandatario imputate a pagamento di crediti che la società creditrice vantava nei confronti di altri condomini amministrati dal medesimo amministratore, poichè tale circostanza non era comunque “idonea a porsi come ragione dell’ipotetico “errore” del Condominio via (OMISSIS)”. Assume la sentenza impugnata che, difatti, per la configurabilità della fattispecie ex art. 2036 c.c., è necessario che il terzo adempia nell’erronea convinzione di estinguere una altrui o propria obbligazione, non arguibile dal mero pagamento di un altrui obbligazione, ove piuttosto rileva che l’accipiens ha ricevuto un pagamento privo di iuxta causa, ex art. 2033 c.c..

3. Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 115 c.p.c.. La ricorrente adduce che, anche a voler ritenere contestati i fatti indicati nel secondo mezzo di gravame, i capitoli di prova dedotti, unitamente ai documenti prodotti, fornivano comunque prova della espressa imputazione dei pagamenti per crediti vantati da Carbotermo verso altri Condomini, amministrati sempre dal rag. M..

3.1. Il motivo è inammissibile, poichè sotto le spoglie dell’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, di fatto censura il potere di ammissione e il giudizio di rilevanza e decisività dei mezzi istruttori di esclusiva spettanza del giudice di merito e, pertanto, insindacabile in questa sede.

3.2. Anche il presente mezzo di gravame, comunque, non coglie la ratio decidendi della sentenza, che ha rilevato come i capitoli di prova e i documenti dedotti dalla Carbotermo non fossero decisivi, poichè non idonei a dimostrare che vi fosse stato un pagamento per conto del terzo: difatti, essi facevano riferimento alla circostanza che i versamenti andavano a estinguere partite di debito (fatture “aperte”) di altri condomini nei confronti della società accipiens, ma non ad una espressa volontà del solvens di imputare il pagamento ad estinzione di debiti altrui.

3.3. Quanto alle spese di lite da liquidarsi per questa fase si osserva che, pregiudizialmente, la ricorrente ha infondatamente dedotto che il condominio controricorrente risulta invalidamente costituito nel presente procedimento di cassazione, assumendo la mancata allegazione della Delibera assembleare autorizzativa o di ratifica della costituzione in giudizio dell’amministratore mediante conferimento della procura speciale al difensore. La presente lite, promossa dal Condominio per indebito, esorbita senz’altro dalle attribuzioni e dalla conseguente rappresentanza ex lege dell’amministratore, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c., giusta l’insegnamento di Cass., sez. un., 06-08-2010, nn. 18331 e 18332. Tuttavia, sussistendo in atti la delibera preventiva dell’assemblea condominiale di conferimento dei poteri all’amministratore a rappresentare il Condominio in ogni fase del giudizio, compreso quello di legittimità, il controricorso e la costituzione del Condominio risultano ritualmente effettuati.

4 Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato quanto al primo motivo, dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi; le spese vengono liquidate come di seguito.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso quanto al primo motivo, dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi; condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie commisurate nella percentuale del 15% ed ulteriori oneri di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA