Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24976 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12453-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.L., C.F. (OMISSIS), I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI

PREVIDENZA PER DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 9, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARINUZZI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO RUBINO, che lo

rappresenta difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE C.F. (OMISSIS),

– intimata –

avverso la sentenza n. 230/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/02/2011 r.g.n. 593/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;

udito l’Avvocato PAOLETTI FABRIZIO per delega Avvocato RUBINO

GIROLAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale Agenzia Dogane, accoglimento del ricorso incidentale

INPDAP.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Palermo aveva condannato l’Agenzia delle Dogane a pagare al signor R.L. la somma di Euro 28.694,48 a titolo di differenze retributive correlate all’esercizio delle superiori mansioni dirigenziali svolte dal 15.7.199 al 1.2.2003 (data di collocamento a riposo) e l’INPDAP al pagamento della somma di Euro 136.987, 47 a titolo di differenza sull’indennità di buonuscita.

2. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo, adita dalli Agenzia delle Dogane e dall’Inpdap, con distinti atti di gravame.

3. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Agenzia perchè proposto oltre il termine breve decorrente dal 9.7.2009, data di notifica della sentenza di primo grado, effettuata al funzionario dell’Amministrazione costituito nel giudizio di primo grado.

4. Ha ritenuto infondato l’appello dell’Inpdap sul rilievo che l’affidamento dell’incarico dirigenziale al R. trovava fondamento nell’art. 26 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane che, nel prevedere la possibilità per l’Agenzia di utilizzare i funzionari ritenuti idonei per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti all’atto del suo avvio, aveva previsto sia l’applicabilità della disciplina legale e contrattuale propria della dirigenza sia il riconoscimento del trattamento economico proprio dei dirigenti di seconda fascia, trattamento effettivamente corrisposto al R., delle cui prestazioni l’Agenzia, che non aveva avviato la procedura concorsuale, si era avvalsa per circa cinque anni.

5. La Corte territoriale, inoltre, ha affermato che “la L. n. 1031 del 1973, art. 3 fa esclusivo riferimento, al fine di individuare la base di calcolo dell’indennità di buonuscita, all’ultima retribuzione percepita dal dipendente ed il successivo art. 38 richiama la retribuzione annua senza alcuna differenziazione in relazione alle ragioni sottese alla erogazione, rendendo così indifferente la durata dell’incarico dirigenziale, purchè protrattosi per oltre un anno”.

6. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

7. L’ I’INPDAP ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, al quale il R. ha resistito con controricorso.

8. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Il ricorso principale.

10. Con unico motivo l’Agenzia delle Dogane denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 417 bis e 434 c.p.c., del R.D. n. 1611 del 1993, art. 11 e art. 14 DISP. GEN..

11. Assume che, nel caso in cui, quale quello dedotto in giudizio, l’Amministrazione sia stata in giudizio tramite i suoi funzionari ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., troverebbero applicazione le ordinarie regole sulla rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine breve, la sentenza deve essere notificata presso gli Uffici della Avvocatura dello Stato.

12. Il motivo è infondato.

13. Il Collegio ritiene di dare continuità, condividendoli, ai principi affermati da questa Corte, secondo cui, con riguardo all’ipotesi in cui la pubblica Amministrazione sta in giudizio mediante propri funzionari, la notifica della sentenza che conclude il relativo giudizio, deve essere effettuata, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, direttamente presso l’Amministrazione medesima a norma dell’art. 285 c.p.c. e art. 170 c.p.c., commi 1 e 3 e non presso l’Avvocatura dello Stato, come stabilito in generale dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, commi 1 e 2 (Cass. SS.UU. n. 14279/2007).

14. I principi sono stati ribaditi anche con specifico riguardo alla notifica della sentenza di primo grado, nelle controversie relative i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, in cui, limitatamente al giudizio di primo grado, le Amministrazioni si siano avvalse della facoltà, prevista dall’art. 417-bis c.p.c., di stare in giudizio direttamente per il tramite di propri dipendenti (cfr. Cass. 17596/2016, 17542/2016, 15054/2015, 10621/2015, 21806/2014, 12730/2013, 2528/2009, 4690/2008).

15. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

16. Il ricorso incidentale.

17. Con l’unico motivo I’INPDAP denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38.

18. Sostiene che lo “stipendio dirigenziale” erogato in relazione all’espletamento di un incarico dirigenziale temporaneo non può essere assunto come parametro di liquidazione dell’indennità di buonuscita, in quanto costituisce trattamento economico aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione che, per sua natura non può sopravvivere oltre la durata dell’incarico cui si riferisce; che ai sensi del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3 l’espressione “ultimo stipendio percepito” deve intendersi nel senso di trattamento economico fondamentale dovuto in relazione alla qualifica di appartenenza del lavoratore e non quello percepito per l’attribuzione di incarichi dirigenziali assegnati temporaneamente.

19. Va precisato che il rigetto del ricorso principale, contrariamente a quanto eccepito dal R. nel controricorso, non ha alcun effetto sul ricorso incidentale proposto dall’Inpdap nel rispetto dei termini dell’art. 371 c.p.c. e, comunque, entro il termine, in questo caso annuale, di cui all’art. 327 c.p.c., non constando la notificazione all’Inpdap della gravata sentenza, per proporre l’impugnazione (Cass. 3056/2011, 8446/2004).

20. Va rilevato che il ricorso dell’INPDAP ha ad oggetto la statuizione di condanna dello stesso Istituto al pagamento delle differenze relative correlate alla riliquidazione del trattamento di buonuscita, statuizione distinta ed autonoma rispetto a quella, concernente la condanna dell’Agenzia al pagamento delle differenze retributive spettanti al R., in ragione dell’avvenuto espletamento di funzioni superiori rispetto a quelle di inquadramento ed oggetto del ricorso principale.

21. Tanto precisato, il motivo è fondato.

22. Tutte le questioni oggetto del motivo sono già state scrutinate dalle SS.UU di questa Corte, in relazione a controversia sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, nella sentenza n. 10413/2014.

23. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso nella decisione sopra richiamate secondo cui: “: Nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi del D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, lo stipendio da considerare come base di calcolo dell’indennità medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all’esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente”. Detti principi risultano ribaditi da questa Corte nelle decisioni nn. 10614/2015, 18963/2015, 17891/2015, 14038/2015).

24. Il rispetto degli obblighi di sintesi e concisione, di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nella lettura imposta dalla disposizione contenuta nell’art. 111 Cost. sulla durata ragionevole del processo, di cui la redazione della motivazione costituisce. processuale e temporale (Cass. SSUU 642/2015; Cass:, 11985/2016 11508/2016, 13708/2015), esimono il Collegio dalla ripetizione delle argomentazioni motivazionali spese nelle sentenze sopra richiamate e consentono il rinvio “per relationem” a dette argomentazioni.

25. La sentenza impugnata va, pertanto, “in parte qua”, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2), l’originaria domanda proposta nei confronti dell’INPDAP va respinta.

26. In applicazione del principio di soccombenza, l’Agenzia delle Dogane va condannata alla refusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente R.L.; quest’ultimo va condannato alla refusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’INPDAP.

27. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito quanto al R. ed all’INPDAP, avuto riguardo alla data della richiamata decisione delle SSUU, successiva alla instaurazione dei giudizi di merito ed alla pronuncia della sentenza oggi impugnata.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale dell’INPDAP.

Cassa la sentenza impugnata in “parte qua” e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta nei confronti dell’INPDAP.

Condanna l’Agenzia delle Dogane alla refusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente R.L., liquidate in Euro 2.500,00, per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito quanto al R. ed all’INPDAP e condanna il R. alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPDAP, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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