Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24975 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20483-2013 proposto da:

D.G.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO IENGO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24 C/O GARDIN, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

METTA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 769/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio da Consigliere

Dott. Cosentino Antonello.

Fatto

RILEVATO

che la sig.ra D.G.A. ricorre, con tre mezzi di gravame, avverso la sentenza della corte d’appello di Bari che, confermando la sentenza del tribunale di Foggia, ha rigettato la domanda da lei proposta avverso il Condominio (OMISSIS) avente ad oggetto la rimozione delle ventole d’aspirazione e la chiusura dei camini d’aerazione del piano cantinato sottostante l’unità immobiliare di sua proprietà, adibita a scuola materna;

che, secondo l’attrice, le modificazioni intervenute per adeguare il piano interrato all’uso di autorimessa avevano comportato un notevole innalzamento del pericolo d’incendio, in ragione del mancato rispetto del D.M. 1 febbraio 1986 (come accertato dalla relazione dei Vigili del fuoco prodotta in sede di merito), nonchè una modificazione della destinazione del pozzo luce di proprietà comune, tale da renderne precarie le condizioni igieniche, in violazione delle disposizioni in materia di condominio (come accertato dall’Asl di Foggia con la nota del 27.10.2000);

che la corte territoriale, riportandosi alla c.t.u. espletata in primo grado, ha rigettato il gravame, ritenendo che il divieto opposto dall’amministratore del condominio all’accesso da parte degli autoveicoli al piano cantinato avesse eliminato in radice il pericolo di immissioni dannose e/o moleste per la proprietà dell’attrice e che pertanto, una volta esclusa l’ipotesi della presenza di gas combusti, il normale ricambio d’aria garantito dall’impianto di aspirazione non avrebbe superato la normale tollerabilità;

che il condominio (OMISSIS) si è costituito con controricorso;

che prima dell’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1 del 9.5.17, in cui la causa è stata decisa, la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo si denuncia la violazione del principio di precauzione fissato dal diritto dell’Unione Europea, oltre al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando la necessità di tutelare la sicurezza anche contro la potenzialità di una immissione o, comunque, di un pericolo per la salute e l’incolumità della persona, pur quando l’immissione non si sia ancora manifestata o la salute e l’incolumità della persona non siano state ancora concretamente minate (cfr. pag 27 ricorso);

che, al riguardo, nel mezzo di gravame si argomenta, con riferimento al pericolo d’incendio, che dalla relazione dei Vigili del fuoco emergerebbe la violazione dei parametri di legittimità delle autorimesse stabiliti dal D.M. 1 febbraio 1986 e che – non essendo i camini posti alla altezza, prescritta in tale decreto, di un metro oltre la copertura del più alto edificio compreso nel raggio di dieci metri – nel caso in cui, per le cause più disparate, si sviluppasse un incendio all’interno del locale seminterrato, il fumo e le fiamme potrebbero essere convogliati nei camini esistenti, fino alle aperture poste proprio al di sotto delle porte e delle finestre della scuola materna;

che, inoltre, la corte non avrebbe tenuto in debita considerazione le note dell’ Asl di Foggia del 27.10.2000 e de1.7.2002);

che il motivo va disatteso perchè la sentenza gravata non contiene alcuna affermazione contrastante con il principio di precauzione, nè con le altre disposizioni invocate dal ricorrente, ma si fonda sul giudizio di fatto che, non essendo il locale interrato adibito a garage, per un verso, non sarebbero riscontrabili immissioni nocive o intollerabili e, per altro verso, non sussisterebbe alcun pericolo di incendio; d’altra parte, il suddetto giudizio di fatto non è stato adeguatamente censurato, essendosi la ricorrente limitata a dolersi della conclusioni a cui è approdato il libero convincimento della corte territoriale, senza individuare eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento ma riproponendo in questa sede argomentazioni di puro merito, mentre questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07) che nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

che col secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 844 c.c., in combinato disposto con l’art. 32 Cost., nonchè la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., in cui la corte sarebbe incorsa trascurando che l’art. 844 c.c. imporrebbe una tutela avanzata della salute, prevalente sulla tutela della proprietà, contro immissioni o altri pericoli per la salute potenziali anche se non attuali;

che il motivo va disatteso perchè non è pertinente alla ratio decidendi, giacchè la sentenza gravata che non si è pronunciata sulla nocività o la pericolosità delle immissioni asseritamente provenienti dal locale cantinato, ma ha escluso l’esistenza stessa di dette immissioni;

che col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1102 e 1117 c.c., nonchè la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando che, con l’installazione delle ventole, sarebbe mutata la destinazione d’uso del pozzo luce di proprietà condominiale, ormai trasformato in pertinenza esclusiva del piano cantinato, con notevole pregiudizio dei condomini dei piani superiori che se ne servivano per la normale funzione di presa di luce ed aria;

che il motivo è inammissibile, perchè prospetta una questione relativa alla dedotta violazione dei diritti spettanti alla ricorrente sul pozzo luce condominiale ai sensi degli artt. 1102 e 1117 c.c. – che postula accertamenti di fatto e che risulta sollevata per la prima volta in sede di legittimità; tale questione, infatti, non è trattata nella sentenza gravata e la ricorrente non ha precisato in quali atti del giudizio di merito ella avrebbe azionato i suddetti diritti dominicali (non potendo all’uopo rilevare il richiamo, che si legge nell’penultimo capoverso di pag. 50 del ricorso, alla relazione depositata in primo grado dal consulente tecnico di parte delle sig.ra D.G.);

che quindi, in definitiva, il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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