Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24975 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35600/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al controricorso, dall’avv. Daniele OSNATO, ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Antonio Cantore, n. 5, presso lo

studio legale dell’avv. Mattia RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4638/07/2019 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata in data 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP emesso dall’amministrazione finanziaria nei confronti di G.G. per recupero a tassazione di componenti positivi di reddito d’impresa non dichiarati dal contribuente nell’anno d’imposta 2008, emersi a seguito di una verifica fiscale condotta dalla G.d.F. da cui emergeva che il predetto contribuente era l’effettivo esecutore di lavori, ammessi a finanziamento regionale, affidati dai committenti D.P. e P.R. alla ditta individuale B.S., risultata mera cartiera, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia accogliendo l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, annullava l’atto impositivo per difetto di motivazione dello stesso ritenendo insufficiente il rinvio per relationem al PVC elevato nei confronti del contribuente in difetto dell’allegazione anche degli atti relativi alle indagini compiute nei confronti degli altri soggetti coinvolti (committenti e ditta cartiera).

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, censurando la sentenza d’appello per avere erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell’avviso impugnato per difetto dell’allegazione allo stesso degli atti relativi alle indagini compiute nei confronti di soggetti terzi coinvolti, dovendosi ritenere legittima la motivazione per relationem ad atti che, come nel caso di specie, erano già conosciuti dal contribuente e comunque riprodotti nel loro contenuto essenziale.

Il motivo è ammissibile e fondato.

Invero, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, nel caso di specie non ricorre l’ipotesi di inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto con il ricorso la difesa erariale ha denunciato la violazione di norme di diritto raffrontando la “ratio decidendi” della sentenza impugnata con la giurisprudenza di questa Corte in materia di motivazione degli atti impositivi (arg. da Cass. n. 5001 del 2018).

Il motivo e’, come detto, fondato essendo orientamento assolutamente consolidato di questa Corte quello secondo cui l’avviso di accertamento, rappresentando l’atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi, può essere motivato “per relationem”, anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio e la scelta in tal senso dell’Amministrazione finanziaria non può essere di per sé censurata dal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dal richiamo globale all’atto strumentale, sia derivata un’inadeguatezza o un’insufficienza della motivazione dell’atto finale (cfr. Cass. n. 2907 del 2010; Cass. n. 16976 del 2012 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Si è quindi precisato, che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. Tale atto deve ritenersi, pertanto, correttamente motivato – anche nel regime di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 – ove esso faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato – com’e’ avvenuto nel caso di specie – con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria non è tenuta affatto ad includere nell’avviso di accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (così in cass. n. 8177 del 2020 che richiama Cass. n. 6232/03; n. 7360/11, n. 26472/14 e n. 9008/17).

Si è quindi precisato che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26431 del 08/11/2017, Rv. 646218, in tema di imposta comunale sugli immobili).

Con specifico riferimento alla motivazione c.d. per relationem degli atti impositivi, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che “l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, oppure che gli atti richiamati siano già legalmente ed integralmente conosciuti dal contribuente” (Cass. n. 4176 del 2019; Cass. n. 32127 del 2018).

Più specificatamente, in tema di doppio rinvio per relationem, che si ha quando l’avviso di accertamento fa riferimento ad un atto il quale nuovamente rinvia al contenuto di altro atto, la Corte di Cassazione ha statuito che “una volta che, attraverso il processo verbale di constatazione la contribuente è stata messa in condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, l’Amministrazione finanziaria non era obbligata ad indicare compiutamente, o a trascrivere nell’avviso di accertamento, le risultanze delle indagini svolte nei confronti degli altri coinvolti nella frode” (Cass. n. 8177 del 2020).

A ciò aggiungasi che è insegnamento di questa Corte quello secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dal cd. Statuto del contribuente, art. 7, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza, rispettivamente espressi dagli artt. 2 e 3 Cost., che deve reciprocamente ispirare i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino anche nei rapporti tributari (Cass. 17 gennaio 2018, n. 1009), atteso che la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente in negativo sulla sua sfera giuridica (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del 09/05/2018, Rv. 648361).

Ciò posto, osserva il Collegio che nella specie l’atto impositivo, riprodotto per autosufficienza nel ricorso, è idoneamente motivato indicando espressamente che l’accertamento era effettuato nei confronti del contribuente sulla scorta degli esiti della verifica fiscale condotta dalla G.d.F. e trasfusa in un processo verbale di constatazione regolarmente consegnato al contribuente.

Peraltro, l’atto impositivo riportava in maniera chiara ed esaustiva il contenuto essenziale di quel processo verbale e, quanto agli altri soggetti coinvolti nelle operazioni fittizie e sottoposti a separata verifica fiscale ( D.L. e P. quali committenti delle opere ammesse a finanziamento regionale e B. quale appaltatore), nello stesso si dava espressamente atto di quanto già risultante dal p.v.c., ovvero dell’inesistenza soggettiva dell’appaltatore, perché “privo di qualsivoglia organizzazione e struttura aziendale, anche la più elementare” e delle conseguenze in punto di individuazione dell’effettivo esecutore dei lavori oggetto di appalto, che il primo evidentemente non poteva aver effettuato.

Conclusivamente, dall’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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