Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24975 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 07/10/2019), n.24975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12843/2018 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BALZANI,

6, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRA MICALI, che lo

rappresenta e difende in virtù di delega in atti.

– ricorrente – principale – intimato relativamente al ricorso

incidentale –

contro

R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già Ferrovie dello Stato

S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’Avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende

giusta procura in atti.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 274/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/04/2017 R.G.N. 468/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Bologna, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della pronuncia n. 13277 del 2015 della Suprema Corte di Cassazione, sull’appello proposto da Rete Ferroviaria Italiana spa, nei confronti di L.F., avverso la sentenza n. 555 del 2007 emessa dal Tribunale di Ancona, con la quale era stato dichiarato nullo ed inefficace il licenziamento collettivo intimato dalla società al citato dipendente il 24.8.1998, con consequenziale condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno della L. n. 300 del 1970, ex art. 18, ha accolto il gravame e ha respinto le originarie domande proposte dal suddetto L..

Per quello che interessa in questa sede, i giudici del rinvio hanno ritenuto fondata la originaria eccezione di prescrizione, sollevata da RFI spa, per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 1442 c.c., atteso che, a fronte del recesso scritto del 24.8.1998, il ricorso di primo grado era stato depositato in data 13.1.2006.

Avverso tale decisione (n. 247 del 2017) della Corte felsinea, L.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Ha resistito con controricorso Rete Ferroviaria Italiana spa presentando, a sua volta, ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi.

Il PG non ha formulato richieste scritte.

Rete Ferroviaria Italiana spa ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il ricorso principale, in sintesi, si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 comma 3, in riferimento alla nullità del licenziamento ex artt. 1421 e 1422 c.c., per avere erroneamente la Corte territoriale posto in relazione l’eccezione di prescrizione in relazione ad una fattispecie di recesso che doveva considerarsi nulla, in quanto adottato in violazione delle procedure richiamate dalla L. n. 223 del 1991, con la conseguenza che la relativa azione, volta appunto alla declaratoria di nullità, era imprescrittibile.

Con il ricorso incidentale condizionato, in sintesi, la società chiede, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale, dichiararsi la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione, da parte dei giudici di rinvio, sull’eccezione di decadenza dall’impugnazione del licenziamento L. n. 604 del 1966, ex art. 6 e sulla intervenuta formazione del giudicato interno relativamente alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro e conseguente risarcimento del danno ex art. 18 St. lav..

Il ricorso principale non è fondato.

La gravata sentenza è conforme al principio statuito in sede di legittimità (cfr. Cass. 19.5.2016 n. 10343), cui si intende dare seguito, secondo il quale l’azione volta a fare valere l’inefficacia di un licenziamento collettivo per vizi del procedimento va ricondotta a quella di annullamento, sicchè è soggetta sia all’onere dell’impugnativa stragiudiziale nel termine di decadenza di 60 giorni, sia alla prescrizione quinquennale, il cui decorso determina l’estinzione del diritto di fare accertare giudizialmente l’invalidità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese reintegratorie e risarcitorie.

Correttamente, quindi, avendo riguardo alle vicende temporali, come sopra evidenziate, è stata rilevata dalla Corte felsinea la prescrizione dell’azione in ragione del decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 1422 c.c..

La trattazione del ricorso incidentale, formulato in via condizionata, deve ritenersi conseguentemente assorbita.

Le spese vanno poste a carico del ricorrente principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità, con riferimento al decisum, evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo limitatamente al ricorrente principale; la controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato assorbito, non può essere condannata al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. 25.7.2017 n. 18348; Cass. 19.7.20185 n. 19188).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore di Rete Ferroviaria Italiana spa, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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