Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24975 del 06/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2248-2011 proposto da:

B.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DUILIO 13, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CHIRICOZZI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARTSANA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

72 presso lo studio dell’avvocato ALDO SIMONCINI, la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO ZUCCHI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3861/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/06/2010 r.g.n. 10520/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato ZUCCHI STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli del 7.3.2003 B.V., agente della società ARTSANA spa nel periodo dal 6.4.1995 al 3.5.2002, data di recesso della mandante per giusta causa, agiva nei confronti della società preponente per l’accertamento del proprio diritto:

– alle indennità dovute per lo scioglimento del contratto (indennità di cessazione del rapporto e sostituiva del preavviso);

– al risarcimento del danno derivatogli dalla variazione di zona operata dalla mandante;

– al compenso per la attività di esazione e per la condanna di parte convenuta al pagamento degli importi maturati per i suddetti titoli (Euro 104.845,98 oltre accessori).

Il giudice del Lavoro, con sentenza del 16.12.2005 (nr. 31585/2005), accoglieva integralmente la domanda.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’11 maggio-18 giugno 2010 (nr. 3861/2010), in parziale accoglimento dell’appello della società ARTSANA spa, riteneva dovuta all’agente la sola indennità di preavviso (in Euro 24.858,48 oltre accessori); rigettava le ulteriori domande.

Per quanto rileva nella presente sede, la Corte territoriale riteneva insussistente la giusta causa del recesso ma rigettava la domanda di liquidazione della indennità ex art. 1751 c.c.:

– per la mancanza di prova dell’ apporto dell’agente in termini di aumento della clientela o del fatturato, presupposti che la società mandante non aveva riconosciuto nelle proprie difese.

– per la genericità delle allegazioni relative alla ulteriore condizione del vantaggio sostanziale per la preponente, non essendo stati indicati nè i clienti con i quali la società mandante aveva continuato a concludere affari nè i relativi tempi, il che rendeva inammissibile la prova testimoniale richiesta.

Egualmente il giudice dell’appello non riteneva spettare al B. la indennità di variazione di zona nè ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Economico Collettivo, essendo il rapporto disciplinato per specifica disposizione contrattuale (art. 1) esclusivamente dalla normativa del codice civile nè a titolo risarcitorio, in quanto l’agente non si era opposto alla variazione ma vi aveva aderito per fatti concludenti e, comunque, non aveva allegato e provato di avere subito una riduzione degli affari in conseguenza della variazione.

Quanto al compenso per la riscossione, nel contratto concluso le parti avevano espressamente escluso il conferimento all’ agente del potere di riscossione (salva la possibilità di incarichi di incasso sporadici e non retribuiti); tale esclusione, tuttavia, non valeva per i crediti insoluti giacchè in tal caso la attività di incasso doveva ritenersi svolta nell’interesse dello stesso agente, in quanto obbligato allo star del credere.

Nel ricorso introduttivo del giudizio il B. aveva affermato genericamente di avere ricevuto dalla preponente, a partire dall’anno 1996, incarico di riscuotere in via continuativa i corrispettivi della vendite concluse, suo tramite o tramite altri agenti della ARTSANA, con responsabilità per errore, furto o smarrimento ma non aveva allegato:

– le circostanze di tempo, di luogo e di persona nelle quali sarebbe stata pattuita una modifica

delle originarie pattuizioni ed i termini in cui gli sarebbe stato conferito l’incarico di incasso;

i limiti e le condizioni della responsabilità contabile;

– gli affari per cui aveva curato l’incasso, precisando se si trattasse o meno di crediti insoluti. Il difetto delle allegazioni dell’atto introduttivo precludeva la ammissione della prova testimoniale e l’esame dei documenti.

Per la Cassazione della sentenza ricorre B.V., articolando tre motivi. Resiste con controricorso la società ARTSANA spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e 1749 c.c. e dei contratti o accordi collettivi di lavoro nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura afferisce alla statuizione sulla indennità “sostituiva del risarcimento del danno” (così definita nel motivo) per variazione di zona.

Il ricorrente ha esposto che la domanda non trovava titolo nell’art. 2 dell’AEC, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, ma nell’art. 1742 c.c., comma 2 e art. 1749 c.c.; la norma collettiva era stata richiamata soltanto come criterio di liquidazione del danno.

Ai sensi dell’art. 7 del contratto di agenzia la mandante poteva variare in ogni momento la zona/area commerciale assegnata all’agente, con preavviso di almeno due mesi, (soltanto) quando tale provvedimento fosse ritenuto opportuno in relazione all’andamento delle vendite o del mercato od ad altre esigenze aziendali.

La preponente aveva variato unilateralmente la zona assegnatagli senza rispettare il preavviso; aveva contravvenuto all’obbligo della forma scritta per la modifica del contratto ex art. 1742 c.c., comma 2 nonchè agli obblighi di informativa verso l’agente ex art. 1749 c.c..

Egli, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, si era limitato a prendere atto della volontà della preponente, al solo fine di evitare la risoluzione automatica del contratto prevista in caso di mancata accettazione delle variazioni.

Non vi era alcun onere probatorio a suo carico quanto al verificarsi del danno, essendo “un dato di fatto” che l’agente in caso di variazione di zona andava incontro a molteplici difficoltà organizzative, accentuate, nella specie, dal mancato preavviso.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento del danno rilevando, da un lato, che la variazione di zona era stata accettata dall’agente, dall’altro, che il danno non era stato comunque nè allegato nè provato.

Ha dunque escluso tanto l’inadempimento che il danno.

Tanto il primo che il secondo profilo costituiscono un accertamento di fatto, censurabile nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis.

Le censure mosse alla sentenza in punto di violazione e falsa applicazione delle norme del codice civile che individuano gli oneri di forma per le modifiche del contratto (art. 1742 c..c, comma 2) e gli obblighi di informazione del soggetto preponente (art. 1749 c.c.) sono invece inammissibili perchè non conferenti ai contenuti della decisione.

Sotto il profilo del vizio di motivazione il fatto controverso e decisivo oggetto della censura consiste, per quanto esposto nel motivo:

– da un lato, nella necessità dell’agente di accettare la variazione di zona quale unica possibile alternativa alla cessazione del rapporto di agenzia, ex art. 7 del contratto di agenzia;

– dall’altro, nel danno subito dall’agente a seguito della variazione di zona.

Il motivo è infondato.

Le ragioni di opportunità determinanti la accettazione della variazione di zona da parte dell’agente non costituiscono un fatto decisivo, giacchè non inficerebbero comunque l’accertamento compiuto dal giudice del merito in ordine alla avvenuta adesione del B. alla modifica proposta dalla mandante.

Il danno, poi, non può essere ravvisato in re ipsa – come nella sostanza assume il ricorrente laddove si appella al fatto notorio – dovendo consistere in una effettiva perdita patrimoniale e non nel mero disagio derivante dalla necessità di una riorganizzazione della attività.

In punto di omesso esame degli elementi di prova il ricorrente si limita da ultimo ad affermare che “dalla documentazione esibita in primo grado era possibile desumere il danno subito” senza specificare, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, nè il contenuto dei documenti nè la loro localizzazione.

2. Con il secondo motivo la parte ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 1751 c.c. e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio nonchè violazione del principio di ragionevolezza.

Il motivo si riferisce alla pronunzia di rigetto resa sul diritto dell’agente alla indennità ex art. 1751 c.c..

Il ricorrente ha assunto che la disposizione dell’art. 23 del contratto di agenzia conteneva un espresso richiamo alla disposizione dell’art. 1751 c.c. sicchè il pagamemento da parte della mandante della indennità ex art. 23 del contratto, di cui dava atto la sentenza gravata, costituiva un esplicito riconoscimento della esistenza dei presupposti previsti dall’art. 1751 c.c..

La clausola dell’art. 23 del contratto di agenzia, pur richiamando la disciplina codicistica, aveva illegittimamente modificato i relativi parametri di calcolo in violazione della statuizione (art. 1751 c.c., penultimo comma) di inderogabilità a svantaggio dell’agente.

In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, ricorrevano tutti i presupposti per il pagamento della indennità:

– egli aveva ricevuto mandato per il settore profumeria, il cui fatturato era stato incrementato in ragione del lavoro di promozione svolto mentre l’aumento dei costi, individuato in sentenza come causa dell’incremento, avrebbe, semmai, agito in senso contrario; l’ampliamento della clientela era stato riconosciuto nella stessa memoria difensiva di controparte (alla pagina 13). In ogni caso era stata avanzata istanza, anche in grado di appello, di esibizione dei libri contabili della ARTSANA sicchè il giudice dell’appello, in presenza di ritenute carenze probatorie, avrebbe dovuto dare corso alla richiesta istruttoria. Egli aveva consolidato in capo alla ARTSANA un fatturato di oltre Euro 600.000 ed un pacchetto di almeno 100 clienti, circostanze mai contestate dalla controparte e documentate in atti del primo grado (la documentazione era stata poi smarrita presso la cancelleria del giudice dell’appello). In ogni caso, la Corte di merito aveva disatteso la richiesta di ctu volta ad accertare il numero e la soggettività dei clienti nonchè il volume del fatturato nelle zone di sua competenza;

– la preponente aveva continuato a ricevere vantaggi sostanziali dall’attività di promozione svolta, circostanza da ritenersi non contestata nella memoria difensiva. I suddetti vantaggi dovevano valutarsi al momento della cessazione del rapporto di agenzia- momento di esigibilità della indennità ex art. 1751 c.c. – e, dunque, in termini di potenzialità derivante dalla organizzazione creata laddove richiedere la prova della permanenza dei vantaggi economici nella sfera della società preponente in epoca successiva alla cessazione della attività dell’agente era irragionevole e contrastante con il dato normativo.

– Il pagamento della indennità era equo, tenuto conto della improvvisa ed immotivata interruzione del rapporto, della entità delle provvigioni perse e dei conseguenti disagi, della assenza di violazioni a lui imputabili e di contestazioni della preponente, della durata del rapporto.

Deve preliminarmente evidenziarsi la inammissibilità del motivo nel punto in cui non investe le statuizioni della sentenza ma afferisce a valutazioni non rinvenibili nella decisione, quali il contenuto dell’art. 23 del contratto di agenzia, la equità del pagamento della indennità ex art. 1751, la sua quantificazione.

Il ricorso per cassazione è infatti un mezzo di impugnazione a critica vincolata, il cui oggetto è limitato, da un lato, dalle precise statuizioni della sentenza, dall’altro dagli specifici motivi di impugnazione.

Procedendo, dunque, nell’esame delle sole parti del motivo che afferiscono alle ragioni della sentenza impugnata, si rileva il difetto di specificità della denunzia di un vizio di interpretazione della memoria difensiva della ARTSANA.

Il B. ha sostenuto che la società convenuta aveva ammesso (alla pagina 13 della memoria) l’incremento tanto della clientela che del fatturato ed ha censurato la sentenza impugnata nel punto in cui il giudice dell’appello affermava trattarsi di fatti contestati (giacchè la resistente aveva contestualmente allegato, da un lato, la perdita di clienti esistenti e dall’ altro che l’aumento del fatturato era dovuto a fattori estranei alla attività dell’agente, quali l’incremento dei prezzi e dei prodotti del campionario e le campagne pubblicitarie nazionali).

Il ricorrente tuttavia non provvede nè a riportare le parti della memoria difensiva rilevanti – in violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 – nè al deposito della stessa memoria, come richiesto – a pena di improcedibilità – dall’art. 369 c.p.c., n. 4.

Decisivo per il rigetto della domanda è stato, comunque, l’affermato difetto di allegazione del concorrente presupposto della permanenza di vantaggi sostanziali per la preponente.

Sul punto la sentenza ha osservato che il B. aveva affermato che “anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia la preponente aveva concluso affari con la quasi totalità dei clienti seguiti dall’istante” ma non aveva indicato nè il dato temporale nè il dato soggettivo dei clienti con i quali la società aveva continuato a concludere affari.

Il giudice dell’appello ha dunque evidenziato che le circostanze che lo stesso B. poneva a fondamento del suo diritto erano generiche.

Il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente censurare la statuizione sul difetto di allegazione del ricorso introduttivo del giudizio evidenziando le specifiche allegazioni in esso articolate in punto di sostanziale vantaggio rimasto in capo alla preponente (provvedendo, poi, al deposito dell’atto ex art. 369 c.p.c., n. 4).

Sul punto il ricorrente non ha mosso censure specifiche ma piuttosto ha sollecitato un non consentito nuovo esame di merito circa la sussistenza del diritto alla indennità, peraltro in ragione di una circostanza di fatto diversa da quella genericamente allegata ovvero (in luogo degli affari effettivamente conclusi dopo la cessazione del rapporto) le potenzialità derivanti dalle rete di vendita creata.

Da ultimo, va rilevata la inammissibilità delle censure sollevate quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori (consulenza tecnica e richiesta dell’ordine di esibizione), in quanto non attinenti alle ragioni della decisione; la ratio decidendi risiede nel difetto di allegazione del ricorso introduttivo, che è preliminare alla valutazioni di ammissibilità e rilevanza dei mezzi istruttori.

3. Con il terzo motivo il B. ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1350 c.c. e dei contratti ed accordi nazionali di lavoro nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo attiene alla pronunzia resa sulla domanda di compenso per la attività di riscossione.

Il ricorrente ha esposto che l’incarico di riscossione costituiva una prestazione accessoria non prevista nelle originarie pattuizioni, che avrebbe dovuto essere autonomamente retribuita e che la forma scritta dell’accordo era richiesta soltanto ad probationem.

Ha censurato la sentenza per aver ritenuto il difetto di prova dell’incarico, che risultava invece dai documenti prodotti (documenti dal numero 1 al numero 353 della produzione del primo grado), dall’importo complessivo degli incassi (pari ad oltre un milione di Euro: Euro 1.262.014), dalla avvenuta consegna a cura della mandante dei moduli per la trasmissione delle distinte di incasso.

In ogni caso ha dedotto che la sentenza gravata aveva erroneamente ritenuto la genericità delle istanze di prova laddove era stata richiesta la prova per testi sui capitoli numeri 22,23 e 24 del ricorso introduttivo – circostanziati e riscontrati dai documenti – ed inoltre la esibizione dei libri e documenti contabili della società e la consulenza tecnica contabile sulla esecuzione degli incassi e sul loro ammontare.

La sentenza aveva errato altresì nel porre a carico del ricorrente l’onere di allegare se ed in quale misura gli incassi riguardassero crediti insoluti; tale prova era piuttosto a carico della preponente, come condizione impeditiva del diritto al compenso (Cass. 10774/2004).

La attribuzione della responsabilità per errore contabile derivava dal fatto stesso della assunzione della obbligazione di incasso, secondo i principi generali sull’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui denunzia un preteso vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 2697 c.c..

La ratio decidendi è estranea alle due disposizioni evocate.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda per il ritenuto difetto di allegazione delle circostanze – di tempo, di luogo e di persona – in cui sarebbe avvenuta una modifica delle originarie pattuizioni, dei limiti e delle condizioni della attribuzione di una responsabilità contabile, del dettaglio degli affari per i quali annualmente gli incassi erano stati curati, della riferibilità o meno dell’incasso ad insoluti (anche a fronte della contestazione contenuta nella memoria difensiva, in cui la società mandante assumeva trattarsi di mero recupero di insoluti).

Ha ritenuto che le evidenziate carenze in punto di allegazione fossero preclusive della ammissione della prova e dell’esame dei documenti.

Sicchè la sentenza:

– Da un lato non ha rilevato alcun vizio formale dell’incarico di riscossione;

Dall’altro non ha fatto applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c.. La suddetta regola processuale viene infatti in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova di un fatto controverso, individui come soccombente la parte onerata della relativa prova; è soltanto in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova.

Va del pari rilevata la inconferenza rispetto ai contenuti della decisione – e dunque la inammissibilità – delle censure che afferiscono, sotto il profilo del vizio di motivazione, ad una pretesa statuizione di rigetto della domanda per difetto di prova.

I motivi del rigetto della domanda non risiedono, infatti, in una valutazione di inidoneità delle richieste istruttorie e dei documenti a provare i fatti in contestazione ma in un ritenuto difetto delle allegazioni del ricorso introduttivo, tale da precludere lo stesso esame delle richieste istruttorie e dei documenti.

Sotto questo profilo la sentenza appare logicamente basata, da un lato, sulla interpretazione delle pattuizioni iniziali del contratto di agenzia come prevedenti la facoltà dell’agente di riscuotere gli insoluti (interpretazione rispetto alla quale non sono state mosse censure), dall’altro, sulla mancanza di precise indicazioni circa i termini ed i tempi in cui le iniziali pattuizioni sarebbero state modificate e circa l’avvenuto recupero di crediti diversi da quelli insoluti.

Del pari inammissibili sono le censure con le quali si vorrebbe devolvere a questa Corte l’esame diretto del contratto di agenzia e dei documenti allegati al ricorso introduttivo onde accertare la sussistenza del diritto al compenso, trattandosi, all’evidenza, di una valutazione di merito e non di legittimità.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 4.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA