Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24974 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6993/2010 proposto da:

R.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso l’avvocato ALBERTO D’AURIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’AVINO Arcangelo, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 13.06.2008, R.V. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 15-27.07.2009, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, rigettava la domanda, compensando le spese processuali. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che la R. aveva chiesto l’equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di indennità sostitutiva di mensa per il biennio 1984-1986 e di indennità di vestiario dal 1990 al 1993, processo da lei introdotto nei confronti della USL n. (OMISSIS), dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 15.06.1994 ed ancora pendente;

– che non fosse applicabile la L. n. 133 del 2008, essendo stata la domanda proposta in data anteriore alla sua entrata in vigore;

– che dovesse essere respinta la domanda d’indennizzo del danno patrimoniale, non allegato nè provato;

– che non potesse ritenersi sussistente nemmeno il danno non patrimoniale, giacchè nel caso concreto ricorrevano circostanze particolari, le quali facevano positivamente escludere che tale danno fosse stato sofferto dalla ricorrente;

– che in particolare dalla decisione resa dal Giudice amministrativo con sentenza n. 3305 del 16 giugno 2009, emergeva che la pretesa esperita dalla ricorrente (al fine di conseguire l’annullamento della nota con cui si rigettava la richiesta di corresponsione del trattamento sostituivo dell’indennità di mensa non erogata e dell’indennità di vestiario, nonchè per la declaratoria del relativo diritto) era manifestamente destituita di ogni fondamento alla stregua della chiara normativa in materia applicabile e del consolidato orientamento giurisprudenziale;

– che tale evenienza imponeva di fare applicazione nella specie del noto principio secondo cui nella materia di che trattasi l’ansia e la sofferenza e quindi il danno non patrimoniale, restavano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza dell’inconsistenza delle proprie istanze, difettando in questo caso, una condizione soggettiva di incertezza, presupposto del determinarsi di uno stato di disagio;

– che ciò nella specie rinveniva ulteriore duplice conferma nel fatto che il giudizio presupposto aveva avuto ad oggetto un ricorso collettivo contraddistinto da chiare finalità esplorative e, soprattutto, nella constatazione che, come posto in rilievo dalla ricordata decisione, il ricorso stesso non era stato sorretto dalla benchè minima asseverazione probatoria. Avverso questo decreto la R. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi e notificato l’11-12.03.2010 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riguardo al procedimento amministrativo presupposto la R. premette che il 15.6.1994 aveva presentato l’istanza di fissazione di udienza, a cui erano seguite numerose istanze di prelievo del 26.11.1999, 10.9.2001, 23.3.2005, 5.9.2005, 15.2.2006, che, con sentenza n. 3305/2009, depositata in data 16.06.2009, il TAR Campania aveva dichiarato inammissibile, e comunque infondata nel merito, la domanda da lei avanzata e che la predetta pronuncia era stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, che non aveva ancora definito il gravame.

A sostegno del ricorso denunzia:

1. “Violazione o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 4, dell’art. 6, par. 1 e dell’art. 13 della CEDU (L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6), e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

2. “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con i due motivi di gravame, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, la ricorrente si duole, anche per il profilo argomentativo, che i giudici di merito abbiano escluso la sussistenza del diritto all’equa riparazione del danno non patrimoniale da lei subito, sostenendo in sintesi che le ragioni esposte a sostegno non legittimavano l’avversata conclusione ma semmai avrebbero potuto influire sulla quantificazione del dovuto indennizzo, sottolineando anche sia che il Tar non ha evidentemente ritenuto la sua domanda temeraria nè altrimenti surrettizia, posto pure che non l’ha nemmeno condannata alle spese del processo, e sia che pende gravame dinanzi al CdS. Le censure meritano favorevole apprezzamento.

La Corte d’appello ha disatteso la domanda di equo indennizzo della R. non escludendo la durata irragionevole del processo da lei (con numerose altre parti) intrapreso dinanzi al giudice amministrativo, ma presumendo l’assenza di sofferenze psicologiche connesse al ritardo di definizione. A tale riguardo non ha negato il principio (ormai consolidato) secondo il quale tale specie di danno è da ritenersi conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, sicchè – pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – il giudice, una volta accertata e determinata la violazione relativa alla durata ragionevole del processo, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (in questo senso Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1339). Ha ritenuto, invece, che nel caso specifico detta presunzione di danno dovesse ritenersi superata, attesa l’originaria consapevolezza da parte dell’istante dell’insuccesso della sua iniziativa giudiziaria, desunta dal generico richiamo al chiaro tenore della normativa vigente ed al consolidato orientamento giurisprudenziale, nonchè dal fatto che il giudizio presupposto aveva avuto ad oggetto un ricorso collettivo contraddistinto da chiare finalità esplorative e dalla constatazione che il ricorso stesso non era stato sorretto dalla benchè minima asseverazione probatoria.

Come noto, l’esito sfavorevole della lite non elide il diritto alla ragionevole durata del processo e conseguentemente all’equa riparazione del danno causato dal ritardo di definizione, salvo che la parte si sia resa responsabile – e ne sia data la prova – di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo, nella specie non evincibile, mentre l’esito sfavorevole del giudizio può incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo, allorchè la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla, se non temeraria, comunque fortemente aleatoria (tra le altre, cfr. cass. n. 24107 del 2009).

Accolta, dunque, la censura in questione ben può procedersi sulle esposte premesse, alla cassazione dell’impugnato decreto ed alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Considerando che sino al deposito del ricorso per equa riparazione (in tema cfr. Cass. n. 8547 del 2011) il processo amministrativo era pendente da circa 14 anni mentre, invece, a anche in linea con i parametri cronologici sovranazionali, avrebbe dovuto essere definito nel tempo ragionevole di tre anni, il periodo d’irragionevole durata può determinarsi in circa 11 anni. Quanto alla misura dell’indennizzo, considerati gli standards CEDU, recepite in funzione riduttiva, le ragioni che la Corte distrettuale ha posto a fondamento della sua pronuncia sfavorevole, segnatamente i connotati dell’aspettativa dell’istante, e conseguentemente individuato nella somma di Euro 800,00 ad anno il parametro indennitario per la riparazione del danno non patrimoniale, devesi riconoscere alla R. l’indennizzo complessivo di Euro 8.800,00 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda (Cass. 200608712).

Quanto alla regolamentazione delle spese, a carico dell’Amministrazione soccombente va posto il pagamento delle spese sia del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, adottando la tariffa per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello, che del giudizio di cassazione, anch’esse liquidate come in dispositivo.

Spese distratte.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 8.800,00, oltre agli interessi legali dalla domanda nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 620,00, per diritti ed Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, nonchè ai pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00, per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’Avv.to Arcangelo Davino, antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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