Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24974 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.23/10/2017),  n. 24974

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6294-2010 proposto da:

CONSORZIO RIVA MARINA COMPARTO 2, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell’avvocato

FRANZ RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATO MUSA;

– ricorrente –

contro

SOMECO SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P.DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO

FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VILLANI;

– controricorrente –

e contro

ALBERICO IMMOBILIARE SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 394/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/07/2009;

Fatto

RILEVATO

che il Consorzio Riva Marina ricorre contro la società SO.ME.CO s.r.l. e contro la dante causa di questa, società Alberico immobiliare s.p.a., per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Lecce, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione della stessa SO.ME.CO avverso il decreto ingiuntivo con cui la medesima era stata condannata al pagamento dei contributi consortili per l’anno 1997;

che la corte d’appello – rilevato che la sentenza di primo grado non era stata appellata nè in punto di qualificazione del Consorzio come associazione non riconosciuta, nè in punto di applicabilità della disciplina condominiale al riparto delle spese consortili – ha escluso che l’opponente fosse tenuta al versamento dei contributi per l’anno 1997, sul rilievo che in tale anno essa non era proprietaria degli immobili a cui i contributi si riferivano, avendoli acquistati solo nel luglio 1999 dalla precedente proprietaria, società Alberico Immobiliare s.p.a.;

che la società Alberico Immobiliare, proprietaria nel 1997 degli immobili a cui si riferivano i contributi consortili per cui è causa, era stata chiamato in causa dal Consorzio, jussu judicis, nel giudizio di primo grado (con atto di citazione che il tribunale, con statuizione non appellata, aveva dichiarato nulla per indeterminatezza della domanda) ed era stata convenuta nel giudizio di secondo grado, non costituendosi nè in primo nè in secondo grado;

che il ricorso del Consorzio, articolato su tre motivi, è stato proposto tanto nei confronti della SO.ME.CO s.r.l. quanto nei confronti della società Alberico Immobiliare;

che la SO.ME.CO si è costituita bon controricorso, mentre la società Alberico immobiliare non si è costituita in questa sede;

che alla pubblica udienza del 20.4.16, alla quale la causa era stata chiamata, il Collegio rilevava che non vi era prova della notifica del ricorso all’intimata Alberico Immobiliare s.p.a., giacchè tale notifica era stata eseguita per posta e negli atti non era presente l’avviso di ricevimento;

che pertanto, versandosi in ipotesi di inscindibilità di cause – in quanto, come già accennato, la chiamata in causa di Alberico Immobiliare era stata disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 107 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. n. 9131/16) – il Collegio assegnava al Consorzio ricorrente un termine per l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;

che con nota del 28.12.16 la Cancelleria della Corte attestava che nel termine all’uopo assegnato la ricorrente non aveva provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio;

che la causa veniva quindi chiamata per la discussione nell’adunanza camerale del 9.5.17.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio, preso atto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società Alberico Immobiliare, deve dichiarare l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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