Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24974 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35494/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

L.A., nella qualità di curatore del fallimento di

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1894/02/2019 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento per maggior redditi d’impresa ai fini IVA, IRPEF ed IRAP che l’amministrazione finanziaria emetteva per gli anni d’imposta 2007 e 2008 nei confronti di S.G., successivamente dichiarato fallito, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria, sul motivo di appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole statuizione adottata dai giudici di primo grado con riferimento all’esclusione delle sanzioni applicate al contribuente, affermava che “(…) i primi giudici hanno voluto escludere la responsabilità per le sanzioni riconoscendo il comportamento fraudolento del S.”, consulente fiscale del contribuente.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimata curatela.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la statuizione di primo grado che aveva escluso l’applicabilità al contribuente delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni fiscali contestate.

Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine al rigetto del predetto motivo di appello, in violazione dell’art. 132 c.p.c..

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra lo strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti.

La CTR nella sentenza impugnata (pag. 2) dà espressamente atto che la Commissione di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente limitatamente alle sanzioni, che quindi aveva annullato.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponeva uno specifico motivo di impugnazione, integralmente riprodotto nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, ma i giudici di appello si sono limitati a statuirne il rigetto nel dispositivo del tutto pretermettendone l’esame nell’apparato motivazionale.

Pertanto, non rinvenendosi in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata traccia di argomentazione riferibile alla questione posta dall’Agenzia delle entrate con l’unico motivo di appello, la CTR ha chiaramente violato il principio di diritto in base al quale “il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012, Rv. 622441 – 01; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017, Rv. 646428 – 01; Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18797 del 16/07/2018, Rv. 649791 – 01).

Occorre precisare che nella motivazione della sentenza impugnata la CTR, esaminando il motivo di impugnazione proposto dal contribuente con separato appello avverso la medesima statuizione di primo grado, poi riunito a quello proposto dall’amministrazione finanziaria, con riferimento all’esclusione di qualsiasi sua responsabilità dalle contestate violazioni fiscali di cui avrebbe dovuto rispondere il S., suo consulente fiscale, per il comportamento dal medesimo tenuto, afferma che “Anzi i primi giudici hanno voluto escludere la responsabilità per le sanzioni riconoscendo il comportamento fraudolento del S.”, consulente fiscale del S.. Orbene, tale affermazione in alcun modo può indurre a ritenere che la domanda posta dall’Agenzia delle entrate sia stata decisa implicitamente dal giudice tributario di appello, che si è limitato a riportare la statuizione adotta sul punto dalla Commissione di primo grado, omettendo di fornire una qualche ragionevole giustificazione della decisione poi assunta sul motivo di appello dell’Agenzia, in violazione del principio secondo cui “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 9105 del 2017).

Resta assorbito il terzo motivo con cui la difesa erariale ha dedotto, nel merito, l’insussistenza dei presupposti per escludere la responsabilità del contribuente per le sanzioni al medesimo applicate con l’avviso di accertamento impugnato, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3.

In estrema sintesi, vanno accolti il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per l’esame del motivo di appello proposto dall’amministrazione finanziaria e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA