Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24974 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/12/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 06/12/2016), n.24974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25411-2010 proposto da:

M.S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SANTE ASSENNATO, rappresentato e difeso dall’avvocato CATIA MOSCONI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

COMUNE PERUGIA;

– intimato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI e CLEMENTINA PULLI, giusta delega in calce alla

copia del ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 123/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/06/2010, R.G. N. 558/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/07/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato GIOIA SACCONI per delega CATIA MOSCONI;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per improcedibilità o rinvio alle

SS.UU., in subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/2 – 17/6/2010 la Corte d’appello di Perugia ha rigettato l’impugnazione di M.S.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza, la domanda volta al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità sin dal 1992, epoca della domanda amministrativa, anzichè dall’1/7/2003, data di decorrenza riconosciuta dal Comune di Perugia, nonchè alla condanna dell’Inps al pagamento delle relative differenze.

Nel confermare la decisione di primo grado la Corte perugina ha spiegato che coloro, come l’appellante, i quali erano stati sottoposti a visita entro il 31/12/2004 avrebbero potuto esercitare l’azione giudiziale entro il termine di decadenza di sei mesi a decorrere dall’1/1/2005 ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, la cui entrata in vigore era stata prorogata dal D.L. n. 355 del 2003, convertito nella L. n. 47 del 2004, mentre nella fattispecie l’assistito aveva presentato il ricorso in primo grado solo in data 15/9/2005, allorquando era già maturata la predetta decadenza.

Per la cassazione della sentenza ricorre M.S.A. con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Per l’Inps vi è delega al difensore in calce al ricorso.

Rimane solo intimato il Comune di Perugia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 anche in relazione all’art. 14 preleggi, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto, ai fini della decadenza di cui trattasi, i giudici di merito avrebbero erroneamente considerato come comunicazione di provvedimento negativo di precedente domanda la determina del 17.7.2003 del Comune di Perugia che, di contro, si era pronunziato esclusivamente in ordine alla nuova e diversa domanda del 26.6.2003.

Aggiunge il ricorrente che il nuovo termine di decadenza semestrale previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42 decorre dalla comunicazione del provvedimento negativo emanato dall’amministrazione ed essendo tale norma eccezionale la stessa è di stretta interpretazione, donde la sua inapplicabilità in via analogica ai casi non espressamente contemplati, quali l’omessa comunicazione del provvedimento negativo. A tal riguardo il ricorrente precisa che nella fattispecie non poteva ritenersi che la domanda amministrativa originaria del 1992 o quella successiva del 2002 fosse stata implicitamente respinta col provvedimento del Comune di Perugia del 17.7.2003, atteso che tale atto, col quale era stato riconosciuto il beneficio a decorrere dall’1.7.2003, era stato emesso all’esito del diverso procedimento amministrativo instaurato con diversa e nuova domanda del 26.3.2003, presentata in forza della L. 6 marzo 1980, n. 40, che aveva esteso le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità e sordomutismo anche agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno. Inoltre, era certo che nella fattispecie non era intervenuto altro provvedimento da parte della pubblica amministrazione in ordine ai diversi procedimenti amministrativi instaurati con le domande del 18.4.1992 e del 4.6.2002, per le quali risultava presentata istanza di riesame in data 30.6.2003. Invero, specifica il ricorrente, l’unico provvedimento intervenuto era quello dalla determina del 17.7.2003 che non costituiva, tuttavia, comunicazione di rigetto della diverse domande del 1992 e del 2002 rimaste senza esito, per cui non sussisteva il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza previsto dalla citata norma per la proposizione della domanda giudiziale.

Il motivo è fondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 9647 del 13/6/2012), “in tema di azione giudiziale per le prestazioni d’invalidità civile, il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv. in L. n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2, conv. in L. n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non rilevi l’art. 252 disp. att. c.c. – norma di principio, che tuttavia concerne il diverso fenomeno dell’abbreviazione del termine di decadenza già esistente – e dall’altro che la comunicazione, integrando il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di nuova istituzione, non possa situarsi al di fuori dell’area temporale di operatività della norma che l’ha introdotta.”

Tale indirizzo ha poi trovato conferma nella sentenza n. 11484 del 3/6/2015 di questa stessa Corte, ove si è affermato che “in tema di azione giudiziale per le prestazioni d’invalidità civile, la decadenza introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, comma 2, convertito con la L. 27 febbraio 2004, n. 47, si applica solo ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1 gennaio 2005 e, pertanto, non nell’ipotesi in cui il ricorso amministrativo (avverso un provvedimento amministrativo di rigetto) sia stato proposto prima del 31 dicembre 2004, dovendosi in tal caso applicare la previgente disciplina di cui al D.P.R. 24 settembre 1994, n. 698.” Orbene, nella fattispecie la Corte territoriale, nel ravvisare la decadenza di cui trattasi, non ha indicato quale era stato in concreto il provvedimento di rigetto comunicato all’assistito rispetto al quale poteva ritenersi decorso inutilmente, a partire dall’1.1.2005, il termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale del 15.9.2005. Infatti, la stessa Corte si è limitata a richiamare in sentenza la domanda del 4.6.2002, volta al conseguimento del beneficio, quella del 26.6.2003, diretta al recupero dei pretesi arretrati decorrenti dalla domanda del 1992, ed il ricorso, inoltrato dal Patronato il 30.6.2003, avente ad oggetto l’impugnativa della decisione di diniego del pagamento degli arretrati. Tuttavia, la Corte di merito non ricollega la proclamata decadenza – in cui a suo giudizio sarebbe incorso il ricorrente attraverso la proposizione della domanda giudiziale del 15.9.2005 – ad un preciso termine di avvenuta comunicazione, nel corso del 2005, di un provvedimento di rigetto dell’istanza dell’assistito, per cui non è consentito, in tal modo, di individuare la decorrenza esatta del termine di decadenza semestrale oggetto di controversia.

Ne consegue che il ricorso va accolto e che l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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