Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24974 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24974 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Cron.24- 9:4″

SENTENZA
Rep.

sul ricorso 20093-2011 proposto da:
Ud. 19/09/2013

DURELLO MAURO (c.f. DRLMRA72C16G224G), in proprio e
PU

nella qualità di liquidatore della UNILAM S.N.C. DI
DURELLO MAURO & C. (in seguito anche Unilam tout

Data pubblicazione: 06/11/2013

court), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
CARSO 23, presso l’avvocato SALERNI ARTURO, che lo
2013
1344

rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

contro

1

UNICREDIT S.P.A., (già UniCredit Corporate Banking
s.p.a.), e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT
BANK S.P.A. (già Mediovenezie s.p.a. e già U.G.C.
,

Banca s.p.a.), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI PAOLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato PANAllOLO
FLAVIO, giusta procura speciale per Notaio MARCO
CICOGNA di VERONA – Rep.n. 83123 del 20.10.1995;
– controricorrente contro

FALLIMENTO UNILAM S.N.C. DI DURELLO MAURO & C. E
DEL SOCIO IN PROPRIO DURELLO MAURO, in persona del
Curatore dott. ROBERTO MOMETTO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 2, presso
l’avvocato FERRARI MARCO PAOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato NEVONI ROBERTO, giusta procura
speciale per Notaio dott. ROBERTO PAONE di
CAMPOSAMPIETRO

(PADOVA)

_

Rep.n.

93.501

del

17.9.2013;
– resistente –

avverso la sentenza n. 1337/2011 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/09/2013 dal Consigliere

u,
2

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato MARIO ANTONIO
ANGELELLI, con delega, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito,

per

la

controricorrente,

l’Avvocato

rigetto del ricorso;
udito,

per il

resistente

Fallimento UNILAM,

l’Avvocato ROBERTO NEVONI che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ALESSANDRO ARDIZZI, con delega, che ha chiesto il

3

Svolgimento del processo
Durello Mauro, in proprio e quale liquidatore della
Unilam s.n.c. proponeva reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento della società e del Durello
come socio illimitatamente responsabile, deducendo la

nullità/inefficacia della notifica del ricorso del
creditore istante e del decreto di convocazione ex art.15
1.f.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 7/4-6/6/2011,
ha respinto il reclamo e condannato il reclamante alle
spese del giudizio.
La Corte veneta ha ritenuto perfezionatasi nei confronti
della società per compiuta giacenza la notificazione ex
art.140 c.p.c., per essere risultata il 18/6/2010
impossibile l’esecuzione presso la sede di Ferrara, per
mancanza di persone legittimate alla ricezione.
La Corte del merito ha ritenuto valida anche la
notificazione al Durello, eseguita ex art.143 c.p.c. il
5/10/2010 presso il Comune di ultima residenza, Chioggia,
avendo il creditore istante Unicredit tentato la notifica
a mezzo posta ai sensi dell’art.14 Reg.CE n.1393 del
2007, con spedizione il 19/6/2010 a Durello Mauro e non
Mario, come erroneamente trascritto solo in calce al
ricorso della Banca, presso il domicilio in
Morlinstrasse,

7/C,

Hannover,

Germania,

ove

il

destinatario è risultato “inconnu”, sconosciuto, come si
4

evince dalla busta della raccomandata restituita al
mittente e dal relativo avviso di ricevimento, e non
risultando dalla documentazione prodotta dal reclamante
la prova della data della comunicazione dell’ulteriore
trasferimento a Bucarest.

Avverso detta pronuncia ricorre il Durello, in proprio e
quale liquidatore della società, con ricorso affidato ad
un unico motivo.
Si difende con controricorso Unicredit, e per essa
Unicredit Credit Management Bank s.p.a.; il Fallimento si
è costituito al solo fine di procedere alla discussione.
Motivi della decisione
1.1.- Con l’unico articolato motivo, il ricorrente, in
proprio e per la società Unilam s.n.c. di Durello Mauro &
C., denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.
140, 143 e 145 c.p.c., dell’art.49 disp.att. c.p.c.,
dell’art. 14 Veg.CE 1393/2007, degli artt. 2,3 e 6 della
l. 470/1988, ex art.360 n.3 c.p.c.
Secondo la parte, l’art.145 c.p.c. fissa l’ordine dei
luoghi ove va eseguita la notificazione alla persona
giuridica, per cui la notifica presso la sede sociale non
ha raggiunto lo scopo, ed il legale rappresentante della
società non ha avuto conoscenza legale dell’atto.
Quanto alla notificazione eseguita nei confronti della
persona fisica, il Durello osserva che il Reg. CE
1393/2007 prevede che l’atto sia accompagnato da una
5

domanda redatta secondo il modulo standard presente
nell’a11.1, ma nel caso la Banca si è limitata ad inviare
la raccomandata all’estero; fa presente di non essersi
mai reso irreperibile, di avere regolarmente indicato in
prima battuta l’indirizzo di Hannover e poi di avere

provveduto ad aggiornare l’Ufficio Anagrafe di Chioggia
sui successivi trasferimenti; deduce che il certificato
prodotto sub doc.8 prova la continuità della
tracciabilità e che il doc. 9 prova che l’Anagrafe di
Chioggia ha certificato il recepimento del trasferimento
a Bucarest sin dall’11/6/2010, né sulla parte potrebbero
ricadere i ritardi nell’aggiornamento da parte di detto
Ufficio.
In ogni caso, essendo Hannover l’ultima residenza
risultante dai registri Aire, ivi si sarebbe dovuta
eseguire la notifica ex art.143 c.p.c. e non certo presso
la casa comunale di Chioggia, che non è né il Comune di
nascita né dell’ultima residenza.
2.1.- Il primo profilo del motivo, inteso a far valere la
nullità della notificazione eseguita alla società, è
fondato.
E’ opportuno premettere che nel caso,

ratione temporis,

non trova applicazione l’art.17 del d.l. 179/2012, che ha
sostituito l’art.15, 3 0 comma 1.f., applicabile ai
procedimenti che saranno introdotti dopo il 31/12/2013.
6

L’art.145 c.p.c., notificazione alle persone giuridiche,
come riformato dall’art.2 della l. 263/2005, applicabile
ratione temporis,

nella parte che qui interessa, commi l

e 3, dispone che ” La notificazione alle persone
giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna

di copia dell’atto al rappresentante o alla persona
incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza,
ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al
portiere dello stabile in cui è la sede.
La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli
artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta
l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la
qualità e risultino specificati residenza, domicilio e
dimora abituale_
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei
commi precedenti, la notificazione alla persona fisica
indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere
eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143″.
Come rilevato dalla dottrina e, tra le ultime, nella
pronuncia 6693/2012, la riforma operata dalla 1.263/2005,
modificando la norma in esame, ha previsto non più in via
residuale, ma in via alternativa la possibilità di
notificare l’atto destinato alla persona che rappresenta
l’ente, purché ne siano indicati nell’atto la qualità, la
residenza, il domicilio o la dimora abituale, secondo le
modalità di notificazione disciplinate, per le persone
7

fisiche, dagli artt. 138, 139, 141 e, ove non sia
possibile eseguire tale notificazione, ricorrendo alle
modalità di cui agli artt.140 o 143 c.p.c.
Ciò posto,

deve ritenersi nulla la notificazione

eseguita ex art.140 c.p.c. nei confronti della società

presso la sede, atteso che l’art.145 c.p.c. non consente
la notifica alla società con le modalità previste dagli
artt. 140 e 143 c.p.c. e, quindi, con gli avvisi di
deposito di cui all’art.8 della legge 890/82, che
costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex
art.140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente
al legale rappresentante (in termini Cass. n. 9237/2012 e
18672/2011).
E’ fondata altresì la censura del Durello, intesa a far
valere la nullità della notificazione eseguita allo
stesso.
La Corte del merito ha concluso per la validità della
notificazione eseguita ex art.143 c.p.c. il 5/10/2010 al
Durello presso la casa comunale del comune di Chioggia,
quale comune di ultima residenza, ritenendo che:
erano sconosciuti la residenza, la dimora ed il
domicilio, atteso l’esito della notificazione tentata il
19/6/2010 ex Reg. CE 1393/2007 presso la residenza di
Hannover, quale risultante dai registri AIRE;
il creditore istante si era rivolto all’Anagrafe del
comune di Chioggia, con lettera inviata via fax il
8

23/7/2010, chiedendo il certificato di residenza del
debitore, ottenendo da detto Ufficio l’attestazione
“emigrato 6/4/2010 Hannover”(doc.8);
per il cittadino italiano che trasferisca all’estero la
residenza o l’abitazione, vi è l’onere di comunicazione

della città di destinazione e dell’indirizzo, ex
1.470/1988, istitutiva delle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all’estero (AIRE), tenute dai comuni e
dal Ministero dell’Interno;
il Durello non aveva dato la prova della data della
comunicazione dell’ulteriore trasferimento a Bucarest.
Ciò posto, si deve rilevare che la giurisprudenza, a
partire dalla pronuncia delle sezioni unite 6737/2002, ed
in senso conforme, le successive sezioni semplici nelle
pronunce 8077/07, 18717/07,8310/011 e 1608/2012, si è
espressa nel senso che “sebbene la disciplina degli
adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che
trasferiscano all’estero la propria residenza risulti
improntata al principio dell’acquisizione anche del dato
costituito dall’indirizzo dell’interessato e della
disponibilità del medesimo attraverso i registri
dell’AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative
ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad
inerzia del destinatario di una notificazione, non
legittima, per questo solo fatto il notificante al
ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art.
9

143 cod. proc. civ., che resta, invece, subordinato all’
esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con
l’impiego dell’ordinaria diligenza presso l’Ufficio
consolare di cui alla L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6,
che costituisce non solo il tramite istituzionale

attraverso il quale il contenuto informativo
dell’adempimento degli obblighi di dichiarazione del
cittadino all’estero perviene alle amministrazioni
competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche
l’organo cui competono poteri sussidiari di accertamento
e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune
informative derivanti dall’inerzia suddetta”.
Si deve inoltre rilevare che il ricorrente ha prodotto
sub 9, in sede di reclamo alla Corte d’appello, la
comunicazione in data 28/6/2010 dell’ Ufficio anagrafe
del Comune di Chioggia, indirizzata alla stessa parte
nonché per conoscenza all’Ambasciata d’Italia,
Cancelleria

Consolare

di

Bucarest,

relativa

all’iscrizione del Durello nell’AIRE a far data
dall’11/6/2010; da tale documento si evince pertanto che
alla data del 28/6/2010, e quindi ben prima della
notifica ex art.143 c.p.c. del 5/10/2010, il Comune di
Chioggia aveva provveduto all’iscrizione nell’AIRE del
trasferimento successivo a Bucarest (né tale
certificazione è invero in contrasto con l’annotazione
del Comune in calce al fax 23/7/2020, che reca la
10

semplice dicitura “Emigrato 06/04/2010 Hannover (D)”, e
che quindi si limita ad indicare la prima destinazione
del Durello all’estero).
Ne consegue che nella specie, deve ritenersi che era
stata resa nota ed eseguita l’iscrizione all’AIRE del

trasferimento a Bucarest; in ogni caso, Unicredit non
avrebbe potuto procedere alla notificazione ex art.143
c.p.c., se non previa diligente ricerca delle
informazioni aggiornate e complete, non limitate alle
sole indagini anagrafiche ( che nella specie, peraltro,
avrebbero dato contezza del successivo trasferimento a
Bucarest), ricorrendo anche agli uffici consolari
compulsabili senza particolari procedure complesse ed
eventualmente anche a mezzo dell’amministrazione
centrale.
Dall’ accertata nullità della notificazione del ricorso e
del decreto ex art.15 1.f. alla società ed al socio
illimitatamente responsabile Durello Mauro consegue la
nullità della sentenza dichiarativa di fallimento degli
stessi, atteso che, diversamente da quanto ritenuto nella
vigenza della normativa fallimentare anteriore alla
riforma( vedi, tra le tante, e tra le ultime, l’ordinanza
3062/2011), nel fallimento riformato, la giurisprudenza
si è espressa nel senso di ritenere che la
procedimentalizzazione dell’attività di trattazione ed
istruttoria impone di ritenere che la notificazione del
11

ricorso e decreto ex art.15 1.f. sia la regola, anche
qualora il debitore si sia sottratto volontariamente o
per colpevole negligenza, rendendosi irreperibile, salvo
quanto consentito dal quinto comma della norma cit., che
consente al presidente del Tribunale, con previsione

analoga all’art.151 c.p.c., di disporre che sia portato a
conoscenza dell’imprenditore il ricorso col pedissequo
decreto con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non
indispensabile alla conoscibilità dello stesso.
Va pertanto cassata la sentenza impugnataiLa—r-ed-a’r-IEUle,
siccome il Giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la
causa in primo grado, ex art. 354 c.p.c. (detto Giudice
infatti non avrebbe potuto provvedere alla piena verifica
dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la
dichiarazione di fallimento, per la natura non pienamente
devolutiva del reclamo, stante il vincolo dei motivi, ex
art. 18, 2 ° comma n.3 1.f.: in tal senso, da ultimo, la
pronuncia 17205/2013), cassata anche la pronuncia di
primo grado, va rimessa la causa al Tribunale in diversa
composizione, ex art.383, ultimo comma c.p.c., che dovrà
provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata
e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione,
anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, in data 19 settembre 2013
12

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