Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24973 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5995/2018 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 21752/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Intesa San Paolo s.p.a. si opponeva a un’esecuzione presso terzi avviata nei suoi confronti da T.G.;

il giudice di pace adito la riteneva fondata e il tribunale, pronunciando sul gravame di T.G., lo accoglieva;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Intesa San Paolo s.p.a. affidandosi a due motivi;

resiste con controricorso T.G. che ha proposto altresì ricorso incidentale articolato con un motivo;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

i motivi di ricorso principale, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

deve darsi seguito all’approdo nomofilattico di questa Corte (Cass., 13/04/2018, n. 9246, ripreso in fattispecie analoga alla presente da Cass., 02/07/2019, n. 17682);

infatti, nel caso, il pagamento in discussione è stato accertato come rispettoso dei termini del precetto ma parziale, stante la debenza degli interessi legali, sicchè erano legittimi, sotto questo profilo, precetto ed esecuzione conseguenti;

inoltre, essendo stata rimessa al giudice dell’esecuzione l’effettiva liquidazione di tutti gli importi dovuti a titolo di oneri successivi alla formazione del titolo e di precetto ed esecuzione, con statuizione non impugnata, nella presente sede non sono deducibili tutte le questioni di cui al secondo motivo di ricorso, aventi ad oggetto specifiche contestazioni in ordine alla concreta determinazione dei suddetti importi;

infine, la questione della prescrizione o non debenza ex art. 1227 c.c., comma 2, degli interessi – che avrebbe integrato, in tesi, non un omesso esame ma un errore in diritto, restando quindi fuori dal perimetro della censura quale formulata – risulta inoltre nuova, non essendo stato adeguatamente allegato e dimostrato in ricorso quando e in che termini sia stata proposta e coltivata tale difesa nelle fasi di merito;

il motivo di ricorso incidentale è inammissibile;

come già chiarito da questa Corte in fattispecie sovrapponibile (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta come necessario la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta di un’incompleta esposizione delle circostanze del giudizio di primo e di secondo grado;

inoltre, la lettura dei motivi, costruiti con riproduzione scannerizzata di atti, non consente l’idonea comprensione degli stessi, e attraverso di essi delle correlative vicende processuali, senza attingere all’esterno del ricorso;

il gravame risulta quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

il requisito in parola consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia, ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (v. Cass. n. 21396 del 2018);

la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sè stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall’avvocato e come detto presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e, in quel perimetro, le ragioni dell’assistito;

il ricorso incidentale va pertanto dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte ricorrente principale sia da parte ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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