Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24973 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24973 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 280-2011 proposto da:
ITALFONDIARIO

S.P.A.

(C.F.

00399750587),

nella

qualità di società incorporante e subentrante in
tutti i rapporti giuridici della Castello Gestione

Data pubblicazione: 06/11/2013

Crediti S.r.l., nella sua qualità di procuratore di
INTESA SEC. NPL S.P.A., in persona del legale
2013
1341

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, V.LE DI VILLA GRAZIOLI, 15, presso
l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RECALCATI GIOVANNI,

1

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO STYLCAR S.N.C. DI CICALESE GIUSEPPE,
NONCHE’ DEI SOCI CICALESE GIUSEPPE, LIRIA GIUSEPPE E

Curatore dott.ssa MARIA CONCETTA COLOMBO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO
1, presso l’avvocato ZINCONE ANDREA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
PALLUCCHINI, giusta procura in calce al

controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

1404/2010 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
RAGONESI;
udito,

per

la

ricorrente,

l’Avvocato

ROBERTO

GIRARDI GIANFRANCO (C.F. 06609880155), in persona del

CATALANO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANDREA
ZINCONE che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per

2

l’accoglimento del terzo motivo di ricorso con

l’assorbimento del resto.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 98 L.F. depositato il 2.8.2002, la s.p.a. Intesa
BCI Gestione Crediti , quale procuratrice della s.p.a. Intesa BCI
Sec. NP, premesso che:

privilegiata della sua rappresentata, avente causa dalla s.p.a.
Cariplo, nello stato passivo del fallimento della s.n.c. Styl Car e
dei suoi soci Giuseppe Cicalese, Giuseppe e Gianfranco Girardi,
di £ 125,394.010, pari ad euro 64.760,60, ed altri importi per
sorte capitale, interessi e spese legali relativi al mutuo di
originarie £ 50.000.000 concesso dalla s.p.a. Cariplo ai Girardi
con atto pubblico dell’1.9.1986;
l’istanza era stata respinta dal giudice delegato della procedura
“per la mancanza di prova di atti intenuttivi della prescrizione” e
per contestazione degli interessi in quanto non ricalcolati nei
limiti della normativa antiusura;
la prescrizione era stata interrotta dai versamenti mensili di £
1.000.000 ciascuno effettuati dal Girardi dall’anno 1989
all’ottobre 1992, come da situazione contabile al 2.7.2001 e
missiva del medesimo 17.8.1989, nonché dall’intervento
effettuato dalla Cariplo il 15.5.1999 per il credito in questione in
procedura esecutiva immobiliare a carico del mutuatario;
i tassi massimi stabiliti dalla legislazione antiusura non erano stati
superati o comunque lo erano stati di poco a partire dal gennaio
1999.

il 2611.2001 aveva proposto istanza di ammissione in via

Tutto ciò premesso proponeva opposizione avverso l’esclusione
del proprio credito dal passivo chiedendo l’ammissione.
Radicatisi il contraddittorio, il fallimento resisteva
all’opposizione.
Il Tribunale di Milano, con sentenza N. 5209 del 29.3 .2007,

validi atti interruttivi e respingeva conseguentemente
l’opposizione . Rilevava a tale proposito che : l’opponente non
aveva provato ii suo asserito intervento nella procedura esecutiva
suindicata; gli scritti da essa prodotti a dimostrazione
dell’interruzione erano privi di data certa opponibile alla massa
dei creditori; la missiva del 17.8.1989 era di oltre dieci anni
anteriore alla dichiarazione di fallimento e comunque inidonea; il
prodotto prospetto dei versamenti, per la sua assoluta genericità,
non poteva essere con sicurezza riferito al rapporto di mutuo in
discussione.
Proponeva appello davanti alla Corte d’appello di Milano la
s.p.a. Italfondiario, che nel frattempo aveva incorporato la s.p.a.
Intesa BCI G.C., quale procuratrice della s.p.a. Intesa Sec. NPL,
riproponendo le conclusioni di primo grado e censurando
l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione,.in quanto: era stato
escluso l’effetto interruttivo dell’intervento della Cariplo in
procedura esecutiva a carico del Girardi soltanto per mancanza di
data certa, che era invece dimostrata dal documento prodotto in
appello , non depositato in primo grado per la irreperibilità del
relativo fascicolo, nell’ambito della situazione di dissesto della

riteneva fondata l’eccezione di prescrizione per la mancanza di

cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Milano;
costituivano idonei atti interruttivi la missiva di riconoscimento di
debito del Girardi in data 17.8.1989 e l’estratto contabile probante
ex art. 50 D. Lgs. 385/1993 attestante i pagamenti parziali del
medesimo.

dell’impugnazione.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1404/10, rigettava il
gravame.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Italfondiario
spa sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il
fallimento.

Motivi della decisione

di ricorso si contesta la ritenuta

Con il primo motivo

inammissibilità del documento n. 2 in appello probante ,a dire
dell’Istituto bancario ricorrente, 1′ intervenuta interruzione della
prescrizione decennale del credito, sostenendosi che trattandosi
di prova costituita la stessa era ammissibile ex art 345 cpc .
Il motivo è infondato avendo le Sezioni Unite di questa Corte e
numerose altre sentenze successive affermato il principio secondo
cui ,con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di

3

Il Fallimento, costituitosi, chiedeva in via principale la reiezione

appello, l’art. 345, terzo comma, cod.proc.civ. va interpretato nel
senso che esso fissa sul piano generale il principio della
inammissibilità di mezzi di prova nuovi – la cui ammissione, cioè,
non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle
produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di

documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare
per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi
siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica
indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di
secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva
e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello
sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella
dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per
causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del
giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. (Cass
sez un 8203/05; 14766/07, 26020/11„1370/13)
Con il secondo motivo si contesta la ritenuta inammissibilità dei
documenti prodotti in appello sostenendosi che i documenti
sarebbero comunque ammissibili, ove si dimostrasse che la parte
non aveva potuto produrli in primo grado per causa a lei non
imputabile.
Sul punto, si sostiene che erroneamente e senza motivazione il
Giudice della sentenza impugnata ha ritenuto che il documento
fosse già disponibile in primo grado in quanto ciò sarebbe
smentito dalla stessa documentazione prodotta. In particolare la

il

tale regola, con il porre in via alternativa .i requisiti che tali

banca ricorrente fa riferimento al documento prodotto sub 11) in
primo grado e denominato certificazione attestante la pendenza
della procedura R.G.E. 32835 innanzi il Tribunale di Milano, Sez.
III” immobiliare, ove il Cancellerie ha attestato la pendenza della
procedura esecutiva, solo per essere stati “esaminati i ruoli e le

quale, evidentemente, non era reperibile.
Il motivo è manifestamente infondato.
Premesso che l’onere di provare l’impossibilità di produrre il
documento nel giudizio di primo grado grava sulla parte che
intende produrre il predetto documento, dalla riferita attestazione
del cancelliere non è affatto desumibile che il fascicolo non era
disponibile poiché nell’espressione dalle risultanze dell’Ufficio
può ricomprendersi qualunque genere di atti ivi compreso il
fascicolo.
Del tutto correttamente pertanto la Corte d’appello ha ritenuto che
non vi fosse prova della impossibilità di produrre il documento in
primo grado.
Con il terzo motivo contesta la mancata ammissione del
documento riportato sub 2 in quanto secondo il giudice non
sarebbe stato rilevante e decisivo ai fini del decidere , per non
essere “indispensabile ai fini della definizione del punto della
controversia di cui trattasi, risolubile in base ad un complesso di
risultanze di vario genere”.
Deduce il ricorrente la mancata specificazione di quale sarebbe il
complesso di risultanze di vario genere”, che dimostrerebbero la

risultanza d’ ufficio”, ma non per esame o visione del fascicolo, il

non indispensabilità di detto documento a definire “il punto della
controversia di cui trattasi”. Secondo la banca ricorrente invece
dall’ esame della documentazione prodotta emergerebbe la
decisività di detto documento, costituito dalla copia autentica del
ricorso per intervento depositato in data 10.05.1999 dalla Cariplo

esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Milano ai
danni del sig. Girardi Gianfranco che , se combinato con le
lettere inviata da quest’ultimo in data 17.8.89, con cui chiedeva
una rateizzazione del proprio debito , avrebbe consentito di
escludere la prescrizione.
Il motivo appare fondato
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato su tale questione
che in tema di giudizio di appello, l’art. 345, terzo comma, cod.
proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n.
353, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi
compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle
nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per
causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel
quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili,
perchè dotate di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella
che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della
controversia; tale facoltà va peraltro esercitata in modo non
arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilità, positivo o
negativo, deve comunque essere espresso in un provvedimento
motivato.( Cass 26020/11).

S.p.A., originaria titolare del credito, nel fascicolo dell’

Nel caso di specie la Corte d’appello si è limitata ad una
apodittica affermazione di non indispensabilità del documento
prodotto in appello , relativo all’intervento nel processo esecutivo,
ritenuto dalla banca ricorrente ad effetti interruttivi , omettendo
però di valutare e di fornire motivazione circa gli effetti un suo

1986 sempre a fini interruttivi.
Il motivo va pertanto accolto.
Con il quarto motivo si assume che un prospetto contabile
prodotto in giudizio avrebbe natura confessoria e che, invece, il
giudice avrebbe erroneamente interpretato il detto documento
come una scrittura contabile non opponibile al curatore.
Sostiene la banca ricorrente che ,poiché con il detto documento
contenente lo sviluppo contabile del contratto di mutuo dava atto
di pagamenti effettuati dal debitore e quindi elementi sfavorevoli
ad essa banca unitamente ad elementi ad essa favorevoli attestanti
le rate arretrate e non pagate e l’arretrato maturato, lo stesso
aveva natura confessoria dell’esistenza del debito del resistente.
Il motivo è manifestamente infondato.
La confessione può valere solo per i fatti favorevoli alla
controparte e non per quelli favorevoli alla parte che effettua la
confessione.
Questa Corte ha già chiarito, per quanto riguarda la confessione
resa in sede di interrogatorio formale, che la risposta data dalla
parte all’interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova
di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi non è idonea neppure ad

possibile raccordo con la precedente dichiarazione del Girardi del

invertire, in relazione a tali fatti, l’onere probatorio, il quale
continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare
dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio
favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa
affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette

dell’inesistenza degli stessi. (Cass 200/02-Cass 7614/05).
In conclusione, va accolto il terzo motivo, rigettati gli altri e la
sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio anche per le spese del presente giudizio alla Corte
d’appello di Milano in diversa composizione.
PQM
Accoglie il terzo motivo del ricorso , rigettati gli altri, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di
Milano in diversa composizione.
Rom4l9.9.13
Il Co s st
Il Presidente

affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova

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