Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24972 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13314-2006 proposto da:

R.A.M. (c.f. (OMISSIS)), M.A., M.

L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso

l’avvocato MARTUCCI ANGELO, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MENOZZI LUCIANO, ATTOLICO LORENZO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LEGO & CART S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.LE CLODIO 22, presso l’avvocato MARCONI FRANCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZORZOLI VOLPI MASSIMO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LORENZO ATTOLICO (che deposita

procura per Notaio PATRIZIA BRUGNOLI di ROMA – Rep. n. 19329 del

26.10.11, conferita – in aggiunta all’avv. MENOZZI – agli avv.ti

LORENZO ATTOLICO ed ANGELO MARTUCCI) che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FRANCO MARCONI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 2.11.2000, M.V. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Novara la s.r.l. Lego & Cart assumendo di essere titolare per acquisto a titolo derivativo dei diritti di autore attinenti ai films (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali, ancorchè di risalente produzione (anni (OMISSIS)), erano da ritenersi tuttora tutelati alla stregua della durata di 70 anni risultante da modifica alla L. n. 633 del 1941, art. 32 introdotta con il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, art. 3, avendo egli provveduto ai fini del prolungamento del diritto agli adempimenti stabiliti dalla L. 6 febbraio 1996, n. 53, art. 17, comma 3, richiamante il D.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, artt. 2 e 5.

L’attore lamentava che la s.r.l. Lego & Cart aveva duplicato abusivamente su videocassetta le dette opere cinematografiche provvedendo alla relativa vendita. Chiedeva pertanto, oltre ad inibitoria (e solo in corso di causa distruzione delle abusive duplicazioni), condannarsi la controparte al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, premesso di avere eseguito la duplicazione in base a copia delle pellicole da lei acquistate nel (OMISSIS), adduceva essere stato compiuto il proprio operato quando ormai i films in questione erano divenuti di pubblico dominio in seguito a perenzione dei relativi diritti di autore, non potendo trovare retroattiva applicazione la normativa che aveva prorogato ed accresciuto la durata del diritto di autore sulle opere cinematografiche. Contestava comunque che gli attori fossero titolari dei vantati diritti sulle opere cinematografiche.

Il Tribunale adito, con sentenza del 10/12/03, riteneva assorbente il mancato raggiungimento della prova da parte degli attori che essi, attraverso una serie ininterrotta di cessioni dall’originario produttore, fossero attuali titolari dei diritti vantati.

Avverso la decisione di rigetto proponevano appello R.A. M., M.A. e M.L., quali eredi del defunto originario attore, adducendo quali motivi di gravame l’erronea applicazione da parte del Tribunale dei principi giuridici in tema di continuità dei titoli derivativi e di opponibilità ai terzi dei relativi atti, non rientrando il diritto di autore tra i beni mobili registrati di cui all’art. 2683 c.c., e lamentando tra l’altro che il Tribunale avesse ritenuto per contro efficace ed opponibile l’atto, privo di data certa, addotto dalla controparte ai fini della titolarità del diritto a duplicare l’opera.

Si costituiva in giudizio la parte appellata, richiamando l’eccezione, non esaminata per assorbimento dal Tribunale, di pregressa perenzione dei diritti di autore in controversia, contestando comunque la legittimazione delle controparti e la prova di danni, e dolendosi, infine, della parziale compensazione delle spese di lite.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza 119/06, rigettava l’appello principale.

Avverso detta decisione ricorrono per cassazione la R. ed i M. sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso la Lego&Cart srl.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che la Corte di Appello avrebbe fatto falsa applicazione delle norme che hanno elevato la durata del diritti patrimoniali d’autore dai 50 anni di cui alla novella del D.P.R. n. 19 del 1979 agli attuali 70 anni avendo negato che le stesse abbiano previsto una reviviscenza illimitata dei diritti già estinti.

Con il secondo motivo deducono che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto non dimostrata la titolarità del diritti dedotti dagli appellanti non già sulla scorta dell’art. 2697 cod. civ., come fatto dalla sentenza di primo grado, bensì dell’art. 948 cod. civ., e quindi considerando erroneamente la vertenza come una causa di rivendica della proprietà, laddove nella specie si sarebbe in presenza di azioni (inibitoria/risarcimento) svolte dal titolare dell’opera dell’ingegno, aventi contenuto personale.

Con il terzo motivo, lamentano che la Corte d’Appello abbia ritenuto inconferente, nel caso di specie, il loro richiamo all’art. 1153 c.c., per non aver essi dimostrato il possesso dei diritti rivendicati come propri, e, in particolare, per non aver essi provato, e in realtà nemmeno dedotto, di averli mai esercitati attraverso qualsivoglia forma di sfruttamento economico delle pellicole. Laddove, invece, per possesso del diritti d’autore non dovrebbe intendersi l’esercizio di essi, bensì il mero possesso del corpus mechanicum, vale a dire dei materiali in cui è incorporata l’opera: così inteso, il possesso del M. dovrebbe desumersi dal tenore del contratti dallo stesso stipulati.

Con l’ultimo motivo si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato sulla domanda con cui parte attrice aveva chiesto la declaratoria di illegittimità della distribuzione ad opera di Lego&Cart dei film di cui gli appellanti si dichiaravano titolari.

Ciò integrerebbe violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., artt. 156 e ss., artt. 171 e ss. L.D.A. in quanto, se anche il M. non avesse avuto quei diritti che vantava, egli poteva avere interesse alla decisione su questo punto.

Il primo motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza necessità di alcune correzioni ai sensi dell’art 384 c.p.c.. La Corte d’appello ha in sintesi ritenuto: a) che i films oggetto di controversia sono stati prodotti e proiettati per la prima volta rispettivamente nel (OMISSIS) ((OMISSIS)) e nel (OMISSIS) ( (OMISSIS)); b) che all’epoca la durata della protezione autorale era di 30 anni dalla prima proiezione; c) che tale termine era stato prorogato per le opere nazionali di 6 anni, in ragione degli eventi bellici, dal D.L.Lgt. n. 440 del 1945; d) che i diritti d’autore per il film (OMISSIS) si erano pertanto esauriti nel (OMISSIS) mentre quelli per (OMISSIS) si erano esauriti nel (OMISSIS), non applicandosi a detto film la proroga di sei anni riferibile solo alle opere anteriori alla entrata in vigore del D.L.Lgt. n. 440 del 1945;

e) che entrambe le opere non avevano beneficiato della sopravvenuta modifica dell’art. 32 l.d.a. operata dalla L. n. 19 del 1979 che aveva prorogato il termine di protezione a 50 anni; f) che ai film in questione non era applicabile neppure la successiva estensione della protezione a 70 anni operata dalla L. n. 52 del 1996, art. 17.

I ricorrenti censurano tale decisione sotto due profili.

In primo luogo, affermano che il film (OMISSIS) aveva usufruito della proroga della protezione a 50 anni di cui alla L. n. 19 del 1979.

In secondo luogo affermano che, contrariamente a quanto ritenuto, la estensione della protezione a 70 anni operata dalla L. n. 52 del 1996 si estendeva anche alle opere, già in pubblico dominio, che per effetto di tale estensione sarebbero ricadute in protezione alla data del (OMISSIS) e che, pertanto, entrambi i film a quella data erano ricaduti in protezione.

La prima doglianza è infondata e per certi versi inammissibile.

La stessa, nella sua genericità, non specifica infatti se alla data di entrata in vigore della L. n. 19 del 1979 (19 gennaio 1979) il film (OMISSIS) usufruiva ancora della protezione trentennale di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 32 o meno e non censura quindi la pronuncia della Corte d’appello secondo cui, essendo stato il film proiettato nel (OMISSIS) la protezione era scaduta nel (OMISSIS).

In secondo luogo, a volere ritenere che il motivo in questione voglia ostenere la retroattività della estensione a cinquanta anni della protezione ai sensi del D.P.R. n. 19 del 1979, si rileva la mancanza di fondamento dell’assunto.

Deve infatti ritenersi sulla scorta anche della migliore dottrina che il nuovo regime della durata della protezione dell’opera cinematografica trova applicazione a tutte le opere ancora protette al momento dell’entrata in vigore della nuova legge; non invece alle opere che a quella data erano già cadute in pubblico dominio.

A tale proposito va osservato che il D.P.R. n. 19 del 1979 ha dato applicazione alla L. n. 399 del 1978 che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (art. 2) ed ha dato mandato al Governo di emanare, nel termine di sei mesi, norme aventi valore di legge ordinaria per l’applicazione della convenzione stessa (art. 3).

La Convenzione di Berna prevede all’art. 18 la sua applicazione a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel loro Paese d’origine per effetto della scadenza della durata di protezione. Pertanto, se un’opera, per effetto della scadenza della durata di protezione che le era anteriormente riconosciuta, è caduta in pubblico dominio nel Paese dove la protezione è richiesta, l’opera stessa non vi sarà nuovamente protetta. (arg. anche ex Cass. 9529/94).

Come già rilevato, il D.P.R. n. 19 del 1979, in osservanza della delega al Governo contenuta nella L. n. 399 del 1978, ha modificato la L. n. 633 del 1941, art. 32, estendendo il termine di protezione dei diritti di utilizzazione a 50 anni, senza però nulla dire in ordine alla applicabilità o meno di tale maggior termine alle opere non più protette.

Deve ritenersi che la piena ed integrale ratifica della Convenzione di Berna con legge dello Stato comporti la diretta ed immediata applicabilità dei principi in essa contenuti, che non debbano essere ulteriormente specificati dalla legge delegata.

Tra questi deve essere ricompreso, in difetto di diversa evidenza, anche il principio di cui all’art. 18, che rende inapplicabile la Convenzione alle opere cadute in pubblico dominio ai sensi della normativa previgente.

D’altra parte, accogliendo l’opposta tesi, si verificherebbe, in assenza di una esplicita disposizione di legge, una sorta di reviviscenza retroattiva di diritti ormai estinti, che sarebbe in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento, per i quali la legge non dispone che per l’avvenire e non ha mai effetto retroattivo (art. 11 preleggi).

Venendo all’esame della seconda doglianza, la stessa è astrattamente fondata sotto il profilo giuridico, anche se da ciò non può discendere comunque – come si vedrà – l’accoglimento del motivo.

Deve infatti ritenersi erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le disposizioni della L. n. 52 del 1996, art. 17, comma 2, anche alla luce delle disposizioni interpretative di cui alla L. n. 650 del 1996, artt. 54 e ss., non potevano applicarsi alle opere e ai diritti che ricadano in protezione alla data del 29.6.95 intendendosi con il verbo ricadano le opere che siano ancora in protezione alla predetta data.

Va rammentato che la L. n. 52 del 1996, dopo l’emanazione di diversi decreti legge più volte reiterati (D.L. 28 agosto 1995, n. 356; D.L. 27 ottobre 1995, n. 442; D.L. 23 dicembre 1995, n. 545) ha dato applicazione alla direttiva dell’Unione Europea n. 93/98 sulla durata dei diritti d’autore e dei diritti connessi stabilendo (art. 17, comma 2) che i termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti.

Trattasi di una norma a evidente carattere retroattivo che recupera la protezione anche per le opere in pubblico dominio.

Successivamente, peraltro, la L. n. 650 del 1996, art. 54 ha parzialmente modificato la norma in questione stabilendo che alla L. 5 febbraio 1996, n. 52, art. 17, comma 2, sono aggiunte, infine, le parole, semprechè, per effetto dell’applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995. La norma stabilita dalla L. n. 52 del 1996, art. 17 si legge conclusivamente per effetto della citata modifica nel seguente modo:

i termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, semprechè, per effetto dell’applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.

La ratio di tale modifica deve collegarsi al fatto che l’art. 13 della direttiva 93/98 prevede l’obbligo per gli Stati membri di conformarsi alle disposizioni della direttiva anteriormente al 1 luglio 1995 onde si è ritenuto che la retroattività della estensione della protezione dovesse estendersi solo a quelle opere e quei diritti che alla data del 30 giugno 1995 rientrassero nel termine di protezione di 70 anni.

Il carattere retroattivo della norma in esame è del resto confermato da una serie di ulteriori disposizioni contenute nei commi successivi della L. n. 52 del 1996, art. 17, emanati anche in osservanza anche dell’art. 10, comma 3, della direttiva 93/98 che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per proteggere i diritti acquisti dai terzi. Detti commi stabiliscono tra l’altro (art. 17, comma 4) che restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 119, comma 3, nonchè i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve; a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge, tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede; b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della entrata in vigore della presente legge.

In particolare, poi, per quanto concerne le opere cinematografiche la L. n. 52 del 1996, art. 17, comma 5 stabilisce che per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l’attuazione della direttiva 93/98/Cee del consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

(omissis);

d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere, sarà introdotta in via permanente una previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzazione dell’opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con la procedura di cui al D.L.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, art. 4.

Aggiungasi, infine che l’art. 57 dell’allegato alla L. n. 650 del 1996 statuisce che La disciplina prevista nel D.L.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, artt. da 2 a 5, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma della L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 17, comma 2, e la comunicazione di cui all’art. 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

In tale art. è detto espressamente che la protezione delle opere e dei diritti è ripristinata dalla L. n. 52 del 1996, art. 17 in tal modo chiarendo ancora una volta la natura retroattiva della norma.

Le norme citate dimostrano dunque che il legislatore, nel riconoscere retroattivamente il ritorno in protezione di opere e diritti già caduti in pubblico dominio, si è tuttavia preoccupato di fare almeno parzialmente salvi i diritti e gli interessi di coloro i quali avevano legittimamente iniziato lo sfruttamento di opere ormai cadute in pubblico dominio.

Conclusivamente, quindi, deve dirsi che la L. n. 52 del 1996 ha esteso a 70 anni la durata di protezione anche alle opere ed ai diritti già caduti in pubblico dominio purchè dette opere e diritti rientrassero alla data del 30.6.95 nel predetto termine di 70 anni a decorrere dal momento in cui iniziava la loro protezione.

Come già in precedenza rilevato, l’assunto della Corte d’appello, ancorchè errato sul punto, non inficia tuttavia la validità della decisione.

I ricorrenti riconoscono che i film erano stati acquistati nel (OMISSIS) e registrati entrambi nel (OMISSIS).

Ciò significa che in realtà il loro dante causa (il deceduto M. V. ha acquistato diritti che non erano più esistenti in quanto ormai in pubblico dominio essendosi i detti diritti esauriti ormai nel (OMISSIS). Da ciò consegue che il predetto dante causa ha in realtà acquistato soltanto i materiali che avrebbe potuto liberamente utilizzare non essendovi su di essi alcun diritto.

Ciò ovviamente non comporta alcun diritto di esclusiva in capo ai ricorrenti poichè le opere in pubblico dominio sono liberamente utilizzabili da chiunque, purchè ovviamente si acquisisca il materiale, cioè il corpus mechanicum (pellicola), che costituisce il supporto delle opere. Ma in tal caso trattasi dell’acquisto di un res e non già di un diritto. Altrettanto deve dirsi per l’acquisto dei film effettuati dalla resistente che ha legittimamente acquistato le pellicole cinematografiche e che pertanto poteva liberamente utilizzarle in quanto ormai in pubblico dominio.

Va soggiunto che nel caso di specie non può utilmente invocarsi la L. n. 52 del 1996, art. 17, comma 4, prima parte che, come ricordato, stabilisce che restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990, alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 119, comma 3, nonchè i diritti legittimamente acquisiti…….(omissis).

Tale norma va infatti interpretata nel senso che chi ha acquistato diritti cinematografici esistenti al momento dell’acquisto, ma successivamente caduti in pubblico dominio e poi tornati in protezione per effetto del prolungamento del termine di protezione a 70 anni, si vede confermata la validità dei contratti e dell’acquisto dei diritti; circostanza che nel caso di specie ovviamente non ricorre, non avendo il dante causa dei ricorrenti acquistato alcun diritto ma solo delle pellicole cinematografiche.

Nè rileva nel caso di specie il richiamo alla deroga all’art. 119, comma 3, della legge sul diritto d’autore per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990; art. che esclude che nei contratti aventi ad oggetto diritti di utilizzazione possano comprendersi futuri diritti eventualmente attribuiti da legge posteriore che comportino una protezione del diritto d’autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.

La norma va interpretata nel senso che resti valido il contratto di cessione di diritti esistenti con cui le parti abbiano concordato che la cessione opera anche per l’eventuale futura estensione dei diritti ceduti o per un prolungamento della loro durata. Ma anche in tal caso il presupposto è costituito dalla esistenza dei diritti al momento della cessione. Si aggiunge poi che nel caso di specie tale deroga non risulta in alcun modo dedotta dalle parti.

Espressa conferma dell’assunto qui affermato la si ricava dal già allegato alla L. n. 650 del 1996, citato art. 57 che statuisce che La disciplina prevista nel D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, artt. da 2 a 5, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma della L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 17, comma 2, e la comunicazione di cui all’art. 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

In tale art. risulta dunque chiaramente affermato che può considerarsi cessionario delle opere al fine di potersi avvalere della proroga del termine di durata a 70 anni solo chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

Ciò è ulteriormente confermato dal D.Lgt. n. 440 del 1945, artt. 3, 4 e 5 la cui applicazione è espressamente richiamata dall’allegato della L. n. 650 del 1996, più volte citato art. 57; e che stabiliscono quanto segue.

art. 3.

I cessionari degli autori e dei loro eredi e legatari, in forza di cessioni assolute di diritti di autore, hanno la facoltà, dietro pagamento agli autori ed ai loro eredi e legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell’esercizio dei diritti esclusivi per la maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui ai precedenti artt..

Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo dovrà essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall’esercizio delle facoltà cedute.

art. 4.

L’ammontare del corrispettivo ed ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Gli arbitri decideranno secondo equità.

Art. 5.

Il cessionario che intende avvalersi delle facoltà di cui all’art. 3 del presente decreto, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui alla L. 22 aprile 1940, n. 633, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’autore o ai suoi eredi e legatari e all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore nella impossibilità di effettuare la predetta comunicazione all’autore o ai suoi eredi e legatari, questa sarà sostituita dall’inserzione di un avviso nella gazzetta ufficiale.

Adempiute tali formalità, il cessionario potrà continuare nell’esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d’autore, salva la facoltà dell’autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto.

Risulta di tutta evidenza, in particolare dal citato art. 3, che solo coloro i quali hanno ottenuto la cessione effettiva di diritti d’autore possono continuare nel loro esercizio a seguito della estensione della durata di protezione e che per potere fare ciò dovranno darne comunicazione agli autori o ai loro danti causa ed all’ufficio della proprietà artistica e letteraria e dovranno comunque corrispondere un adeguato compenso per il beneficio ricavato dalla estensione.

Il primo motivo va in conclusione rigettato e poichè lo stesso investe una delle rationes decidendi poste dalla Corte d’appello a base della sentenza, e tale ratio è di per sè in condizione dei sorreggere la decisione, restano assorbiti tutti gli altri motivi che investono le ulteriori ragioni poste a fondamento della decisione.

In particolare, resta assorbito il secondo motivo con cui si contesta che la sentenza impugnata abbia ritenuto non dimostrata la titolarità del diritti dedotti dagli appellanti, in quanto la titolarità, a prescindere dalla prova documentale della stessa tramite una serie continua di passaggi dal primo titolare dei diritti, resta comunque esclusa dal fatto che nessun diritto poteva giammai essere stato acquistato dai ricorrenti essendo le opere già cadute in pubblico dominio all’epoca della stipula dei contratti. E’, comunque, appena il caso di ricordare su tale punto, a smentita dell’assunto dei ricorrenti, che questa Corte ha già affermato che in tema di diritti di utilizzazione esclusiva di opere cinematografiche, chi agisce in rivendicazione, facendo valere il possesso legittimo di tali diritti, previsto dal R.D. n. 633 del 1941, art. 167 e chiedendone l’accertamento in capo a sè con inibitoria dell’utilizzo da parte di terzi (e conseguente richiesta dei danni), ai fini della legittimazione ad causam, deve allegarne, come accade in ogni azione di rivendicazione, la serie ininterrotta di trasferimenti dal produttore, unico originario proprietario di essi, non essendo sufficiente, pertanto, la produzione dell’atto scritto di cessione di tali diritti da parte di una società di distribuzione. (Cass. 5359/10).

Il terzo motivo, con cui i ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello abbia ritenuto inconferente, nel caso di specie, il loro richiamo all’art. 1153 c.c., per non aver essi dimostrato il possesso dei diritti rivendicati come propri, e, in particolare, per non aver essi provato, e in realtà nemmeno dedotto, di averli mai esercitati attraverso qualsivoglia forma di sfruttamento economico delle pellicole, risulta assorbito perchè il possesso di un opera in pubblico dominio facoltizza il possessore ad utilizzare l’opera ma non attribuisce alcun diritto di esclusiva atto ad escludere l’utilizzo da parte di altri soggetti.

Il ricorso va in conclusione respinto.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA