Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24972 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.23/10/2017),  n. 24972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12865-2013 proposto da:

R.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’AMBA ARADAM 22 int. 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO

MARZIONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO PESAVENTO;

– ricorrente –

contro

R.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 2 presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA

TIRABOSCHI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RAFFAELE CINNELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1880/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO MARZIONI, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RAFFAELE CINNELLA, difensore della controricorrente,

che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e la non

ammissibilità dei documenti prodotti da parte ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.G. adiva il Tribunale di Vicenza chiedendo tutela possessoria nei confronti di R.R., che aveva realizzato – un ascensore esterno per accedere al proprio appartamento al secondo piano dello stesso fabbricato in cui era ubicata (al primo piano) l’unità abitativa della ricorrente.

Quest’ultima, in particolare, sosteneva che – a seguito dell’anzidetta installazione – vi era stata una limitazione della di lei proprietà immobiliare quanto a soleggiamento, aereazione, riservatezza e decoro.

L’azione intrapresa era resistita dalla convenuta che eccepiva di aver realizzato l’opera in forza della L. n. 13 del 1989 stante la grave infermità del coniuge.

L’adito Tribunale di Vicenza, con sentenza dell’11 febbraio 2002, accoglieva la domanda, condannando la convenuta alla rimozione dell’opera realizzata.

La R.R. interponeva appello,,fondato su tre ordini di motivi, – avverso la suddetta decisione, di cui chiedeva la riforma, del Tribunale di prima istanza.

Il gravame era resistito dell’appellata.

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1880/2012, rigettava l’interposto gravame.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte lagunare propone ricorso la parte già appellante con atto fondato su otto motivi e resistito dalla parte intimata.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia la R.R. che la R.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ax art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1170 c.c. ed all’art. 1326 c.c..

Viene, in sostanza, riproposta – sotto il profilo della violazione delle succitate disposizioni di legge – la questione dell’esistenza di un accordo inter partes: in dipendenza del quale vi sarebbe stata una l’inammissibilità del ricorso ex adverso proposto.

Non risulta tuttavia intervenuto un accordo inter partes tantomeno inteso come “riconoscimento dell’esistenza di una situazione esistenziale” da parte della R.G., la quale ultima ha, comunque, negato tale circostanza adducendo anche, fra d’altro, la scomparsa del coniuge della controparte – portatore handicap motorio – e, quindi, l’esistenza della accennata “situazione esistenziale”. Come giustamente rilevato dalla Corte territoriale e motivato con congrue ed ineccepibili argomentazioni immuni da vizi, l’accordo prospettato col motivo di ricorso qui in esame non vi era mai stato.

Nè, più specificamente ancora, poteva configurarsi il raggiungimento di un accodo perchè vi erano proposte e controproposte, tuttavia mai definite.

In conclusione non sussisteva il preteso accordo e, conseguentemente, era ben proponibile (e non inammissibile) l’azione proposta per la tutela possessoria.

Il motivo, in quanto infondato, va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso parte ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 907 e 1170 c.c. per violazione del requisito della proposizione dell’azione oltre il termine annuale.

Il motivo pretende di valutare il suddetto requisito con rifermento ad una precedente apposizione di siepe: ma tale apposizione era ed è cosa ben diversa dalla realizzazione di un ascensore, dalla quale sola deve, nell’ipotesi in giudizio, farsi decorrere il periodo annuale al quale ricollegare il rispetto del limite annuale che rende proponibile azione intrapresa dalla originaria parte ricorrente.

Il motivo va, perciò, rigettato.

3. Con il terzo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1170 c.c..

Il motivo, strettamente collegato a quello di cui sopra, postula (anche in dipendenza della citata e precedente apposizione di sieper la mancanza, nella fattispecie, di animus turbandi.

Il tutto in quanto, secondo la prospettazione di cui innanzi vi era già stata una tollerata turbativa a seguito dell’apposizione della siepe di pianamente.

Il motivo, al pari di quello di cui innanzi è infondati).

La parte a suo tempo attrice, odierna contro ricorrente, ben poteva – adire vie legali a seguito della più invasiva realizzazione dell’ascensore che era cosa ben diversa dall’apposizione di siepe.

Il motivo – in quanto non fondato – va, pertanto, rigettato.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il fatto sarebbe costituito – secondo prospettazione della parte ricorrente – dal raggiunto accordo.

Tenuto conto che – come già innanzi evidenziato – il preteso accordo non vi era stato, il motivo va respinto.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio concernente -quest’ultimo – l’esercizio ultrannuale di una servitù a carico del fondo servente della parte odierna controricorrente.

Se tale posta questione è riferita agli alberi e piante la questione deve ritenersi infondata in quanto, conseguentemente a quanto già innanzi affermato, la annualità andava riferita all’esercizio di eventuale servitù attiva conseguente alla installazione dell’ascensore per cui è causa e non alla piantumazione.

Nè appare fondato far discendere una implicita legittimazione alla apposizione postuma dell’ascensore dalla pretesa circostanza della precedente piantumazione di siepi. Ove, poi, intesa – quella di cui al motivo in esame – con rifermento alla realizzazione dell’ascensore la questione assume i connotati della novità (non risultando come già posta nelle precedenti fasi del giudizio) e, quindi, dell’inammissibilità.

Il motivo va, dunque, rigettato nel suo complesso.

6.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Viene lamentata la pretesa mancata valutazione di un aspetto ulteriore della illiceità dell’azione dalla R.R., che andrebbe individuato nella realizzazione della piantumazione.

Così posta col motivo qui in esame, la prospettata questione costituisce – allo stato degli atti – questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.

Infatti “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio.” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6- 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

7.- Con il settimo motivo parte ricorrente lamenta il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo si riferiste alla prospettazione di pretese conseguenze derivanti,in fatto, ma non valutate da una DIA – dichiarazione inizio lavori ad ufficio tecnico.

La questione non risulta essere stata posta nelle precedenti fasi del giudizio e, comunque, manca di decisività in quanto anche una assentita dichiarazione di inizio lavori, come tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori in materia edilizia, deve comunque intendersi come rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e, quindi, anche i diritti reali della confinante proprietaria.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

8.- Con l’ottavo motivo del ricorso si prospetta il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in particolare di prodotti certificati.

Il motivo è infondato in quanto manca dell’elemento della decisività ovvero della fondata prospettazione della decisività del suddetto fatto e, quindi, della fondata prospettiva di un esito differente della decisione.

Tanto, specie con riguardo all’aspetto per cui il giudice del merito deve valutare non una singola produzione documentale, ma il compendio delle prove acquisite e ritenute rilevanti nel loro complesso.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

9.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

10.- le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

11.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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