Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24972 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4988/2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI n. 61, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO VENETO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO PARISI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), COMUNE MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 788/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.D., con ricorso del 15 dicembre 2009, si opponeva a una cartella esattoriale notificata il 12 novembre 2009, cui era sottesa una sanzione amministrativa per violazione del codice stradale, deducendo la mancata notifica del verbale di accertamento, e allegando la carenza di motivazione, violazioni dell’art. 209 C.d.S., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17,L. n. 241 del 1990, art. 3 e, infine, la mancanza del previo avviso bonario;

il Comune, ente titolare del credito, rimaneva contumace, mentre il concessionario per la riscossione, Equitalia s.p.a., eccepiva la tardività dell’opposizione, perchè proposta oltre il termine di trenta giorni; la carenza di legittimazione passiva quanto al merito della sanzione; l’infondatezza nel resto dell’opposizione;

il Giudice di Pace accoglieva il ricorso per: violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25; violazione, per insufficienza motivazionale, dello statuto del contribuente; mancata indicazione dell’ufficio competente per il riesame e del responsabile del procedimento;

il Tribunale, pronunciando sull’appello di Equitalia, lo accoglieva dichiarando tardiva l’opposizione perchè proposta, a distanza di 33 giorni dalla notifica della cartella, oltre i termini perentori previsti dal regime applicabile della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23;

avverso questa decisione ricorre per cassazione M.D., articolando tre motivi;

il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 204 bis C.d.S., art. 11 preleggi, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il termine per proporre l’opposizione era quello di sessanta giorni dalla notifica della cartella quale previsto “ratione temporis” prima della riduzione dello stesso alla metà per effetto delle modifiche successive, apportate con il D.Lgs. n. 150 del 2011;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 329,342,346 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’eccezione d’inammissibilità per tardività dell’opposizione non era stata riproposta in appello, sicchè non poteva essere scrutinata;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,329,342,346 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’eccezione d’inammissibilità per tardività dell’opposizione non era stata riproposta in appello, sicchè esaminandola si sarebbe altresì violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

Rilevato che:

il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti;

le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.S., ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione (della nullità o) dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080);

questo principio deve naturalmente essere applicato alla fattispecie, in cui il ricorso è stato proposto, prima della riduzione dei termini apportata dalla novellata disciplina del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7;

anteriormente, il termine, previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204 bis, era di sessanta giorni;

le Sezioni Unite hanno precisato che la fattispecie legale applicabile all’ipotesi del soggetto che non abbia potuto fruire dell’azione in parola, proprio per la mancata notifica del verbale di accertamento, è, proprio per ciò, quella stabilita dalla norma in questione (p.7.2. della motivazione), in quanto speciale, e non quella generale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, “ratione temporis” applicabile (p. 6.1., infine, in relazione ai p. 7 e seguenti): il termine era dunque di sessanta giorni (cfr., in termini, Cass., 31/01/2019, n. 2968);

è stato dedotto in ricorso, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 – e ciò è verificabile in atti anche in ragione delle produzioni allegate al medesimo atto – che la parte dedusse, con l’opposizione, che il verbale di accertamento non sarebbe stato notificato alla deducente;

ne consegue l’accoglimento del ricorso;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Locri perchè, in altra composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

 

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