Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24972 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 07/10/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 07/10/2019), n.24972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22522/2017 proposto da:

O.M.T., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNA COGO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 812/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/09/2016; r.g.n. 64/2016.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Bologna decidendo sul ricorso in riassunzione a seguito di cassazione della sentenza della stessa Corte territoriale ha accertato la legittimità del termine apposto, ai sensi dell’art. 25 c.c.n.l. 2001, al contratto intercorso tra O.M.T. e Poste Italiane s.p.a. nel periodo 4 giugno – 29 settembre 2001 per far fronte ad esigenze di carattere straordinario a concomitanze delle ferie del personale nel periodo giugno settembre avendo verificato che l’unica questione proposta con il ricorso in riassunzione era quella relativa all’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento rispetto alla quale la Corte di merito ha accertato che non era stata formulata alcuna tempestiva allegazione. Per effetto dell’avvenuto accertamento della legittimità del termine la Corte ha quindi disposto, in conformità alla richiesta avanzata dalla società Poste la restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la O. che articola tre motivi ai quali resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112 e 114 c.p.c., in relazione alla L. n. 230 del 1962, ed alla L. n. 53 del 1987, art. 23, nonchè alla c.d. clausola di contingentamento ex art. 25 del c.c.n.l. dell’11 gennaio 2001 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Rammenta la ricorrente che nella sentenza di rinvio (n. 16677 del 2015) la Corte chiariva che a fronte di una c.d. delega in bianco ai datori di lavoro era fatto carico di rispettare le proporzioni tra contratti a termine e contratti a tempo indetrminato fissate dalle norma collettiva (art. 25, comma 3 del c.c.n.l. 11.1.2001) ed aveva chiarito che l’onere di dimostrarne l’avvenuto rispetto gravava sul datore di lavoro sottolineando che la mera contestazione da parte del lavoratore è sufficiente a far scattare l’onere per il datore. Erroneamente perciò il giudice del rinvio aveva ritenuto che la O. nel suo ricorso avrebbe dovuto allegare il fatto positivo che Poste nei due periodi contrattuali avesse stipulato un detrminato numero di contratti a termine.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, poi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116,414,416 e 394 c.p.c. e della L. n. 230 del 1962, art. 3, in relazione all’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 oltre che vizio di motivazione per avere la Corte di appello trascurato di considerare che, già nel ricorso introduttivo del giudizio ma anche in tutti gli altri gradi e nel ricorso in riassunzione, non ci si era limitati a contestare il mancato rispetto della clausola di contingentamento ma si erano allegate circostanze specifiche riguardanti il numero di contrattia termine stipulati in Regione si era prodotta documentazione dalla quale risultava il superamento del limite del 5% previsto dall’art. 25, comma 3 del c.c.n.l. del 2001 sicchè la contestazione era tutt’altro che generice e la società era invece rimasta inadempiente all’onere che su di lei gravava. Trascurando di esaminare atti e documenti, in violazione delle disposizioni citate e senza motivare sul punto, la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il ricorrente dovesse allegare e dimostrare la denunciata violazione della clausola e che non vi aveva provveduto.

5. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 3 del c.c.n.l. 11.1.2001 in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg., la violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3, ed il vizio di motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione ai criteri di calcolo da utilizzare per verificare l’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento.

6. Le censure, da esaminare congiuntamente poichè strettamente connesse tra loro sono fondate.

6.1. Va qui ribadito che in tema di clausola di contingentamento dei contratti di lavoro a termine di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, l’onere della prova dell’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine previsto dalla contrattazione collettiva, da verificarsi necessariamente sulla base dell’indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, è a carico del datore di lavoro, sul quale incombe la dimostrazione, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3, dell’oggettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro (cfr. tra le altre Cass. 10/03/2015 n. 4764) ed al lavoratore è demandato unicamente di contestare l’avvenuto rispetto della clausola mentre è onere del datore di lavoro dimostrare il contrario.

6.2. A ciò si aggiunga che l’art. 25 del c.c.n.l. dell’11 gennaio 2011 dei dipendenti postali prescrive che la verifica circa il superamento della soglia del 5 per cento del numero dei lavoratori in servizio sia svolta con riferimento alle assunzioni effettuate sino al 31 dicembre dell’anno solare precedente nella stessa regione, sicchè è illegittimo il computo fondato sul diverso criterio limitato alle assunzioni attive nel mese in cui è stato stipulato il contratto impugnato (cfr. Cass. 01/03/2016 n. 4828).

6.3. Pertanto occorreva riferirsi al numero di lavoratori assunti sino al dicembre del 2000 come indica chiaramente la norma (anno precedente all’assunzione) confrontarlo con il numero di assunzioni nell’anno successivo e non assumere un criterio mese per mese” che non è quello indicato dalla norma contrattuale. La verifica del rispetto della quota di contingentamento andrà quindi ripetuta secondo il criterio prima indicato attraverso il confronto tra il numero di lavoratori in servizio alla data del 31.12.2000 ed il numero di contratti a termine stipulati a tempo determinato nel successivo anno.

7. In conclusione, e per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che, alla luce dei principi esposti procederà ad una nuova verifica del rispetto della percentuale di contingentamento ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. delle Poste del 2001. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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